Definizione

Accordo con cui un’istituzione scolastica, l’ente locale e soggetti pubblici e privati del territorio — enti del Terzo settore, istituzioni culturali, sportive, associazioni, parrocchie, aziende sanitarie — assumono impegni reciproci su obiettivi educativi comuni (contrasto alla povertà educativa e alla dispersione, apertura degli spazi, ampliamento dell’offerta formativa).

Il patto educativo di comunità non ha una definizione legislativa. La formula nasce da un documento di programmazione ministeriale, il Piano scuola 2020-2021, che prevedeva la possibilità di sottoscrivere «specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”» (testo citato nelle slide della lezione 6.1 FOVI, fovi-6-1-slide), ed è stata finanziata con risorse straordinarie dell’emergenza epidemiologica. La catena di finanziamento ricostruita dal contributo Marucci-Porcarelli (fovi-6-2-art-reti-pnrr-marucci) muove dall’art. 32 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il D.I. 28 agosto 2020, n. 109 e il D.D. 23 novembre 2020, n. 1725 come atti di riparto. Il decreto-legge e la sua legge di conversione sono ora acquisiti (dl-104-2020, legge-126-2020): il riscontro sul testo conferma la citazione e ne precisa la portata. L’art. 32, c. 2, lett. b) destina risorse «agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità» e dispone che «nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328», in attuazione dell’art. 1, c. 7 della L. 107/2015. La norma nomina e finanzia, non disciplina: non definisce natura, parti, contenuto, forma né organo competente, e affianca il patto di comunità ad altri due istituti distinti. I due decreti di riparto sono ora acquisiti — dd-1725-2020-patti-comunita per l’esercizio 2020 e dd-192-2021-patti-comunita per il 2021 — e dicono una cosa che nessun materiale del corso dice: il canale è passato per il capitolo 1490/1 «Assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità» e ha mosso 3.000.000 di euro nel 2020 e 6.116.967,34 nel 2021, ripartiti fra i diciotto USR in proporzione agli alunni. Poco più di nove milioni in due esercizi, e assegnati agli uffici regionali, non alle scuole: chi cerchi la provenienza delle risorse di un patto deve guardare agli atti dell’USR. Resta non posseduto il solo D.I. 109/2020. Un piano ministeriale, inoltre, non è fonte del diritto: non può istituire una figura negoziale nuova, può solo nominare e incentivare accordi che l’ordinamento già consente.

Tre istituti vanno tenuti distinti e nei materiali del corso si confondono:

IstitutoBase normativaPartiOggetto
Patto educativo di comunitànominato e finanziato dall’art. 32, c. 2, lett. b) del dl-104-2020 (conv. legge-126-2020), che però non lo disciplina; si regge sugli strumenti negoziali dell’autonomia (art. 7, cc. 8-9 e art. 9 del dpr-275-1999)scuola, ente locale, soggetti del territorioobiettivi educativi territoriali, uso degli spazi, risorse
Accordo di reteart. 7 del dpr-275-1999; art. 1, cc. 70-72 della legge-107-2015istituzioni scolastiche fra loroattività didattiche, ricerca, formazione, amministrazione, acquisti (reti-di-scuole)
Patto educativo di corresponsabilitàart. 5-bis del dpr-249-1998, introdotto dal dpr-235-2007scuola, studenti, genitoridiritti e doveri reciproci nel rapporto educativo (patto-corresponsabilita)

Il patto di corresponsabilità, in particolare, è atto bilaterale sottoscritto «contestualmente all’iscrizione» (art. 5-bis, c. 1), integrato dall’impegno a far emergere episodi di bullismo, cyberbullismo e dipendenze (c. 1-bis) e dalle attività sull’uso sicuro della rete (c. 1-ter); le procedure di sottoscrizione, elaborazione e revisione sono rimesse al regolamento di istituto (c. 2). Non ha nulla in comune con il patto di comunità se non il nome.

Disciplina

Il wiki possiede le norme su cui un patto educativo di comunità può effettivamente appoggiarsi. Sono queste, e vanno citate al posto del Piano scuola.

Strumenti negoziali dell’autonomia. L’art. 7, c. 8 del dpr-275-1999 consente alle scuole, singolarmente o in rete, di stipulare convenzioni «con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi». L’art. 7, c. 9 è ancora più vicino al patto di comunità: «anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale»; tali accordi «sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia». L’art. 9, cc. 1-3 aggiunge l’ampliamento dell’offerta formativa «coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali», anche in favore della popolazione giovanile e degli adulti, e i percorsi formativi integrati «sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali».

Legge 107/2015. L’art. 1, c. 7, lett. m) individua fra gli obiettivi formativi prioritari la «valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese»; la lett. l) richiama la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio contro la dispersione, la lett. r) i corsi di italiano L2 «in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore». L’art. 1, c. 22 è la disposizione più operativa: nei periodi di sospensione dell’attività didattica «le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere […] attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici», senza nuovi o maggiori oneri.

Competenze deliberative. La partecipazione a iniziative «che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati» è deliberata dal consiglio-istituto (art. 45, c. 1, lett. h del di-129-2018), come l’adesione a reti e consorzi (lett. f) e la costituzione o compartecipazione ad associazioni e fondazioni (lett. b). I criteri e i limiti per l’utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti informatici sono anch’essi deliberati dal consiglio (art. 45, c. 2, lett. d). Sul versante didattico restano ferme le competenze del collegio e, per i criteri delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, l’art. 10, c. 3, lett. e) del dlgs-297-1994.

Uso dei locali. È il punto in cui i patti si rompono più spesso. L’art. 38 del di-129-2018 consente la concessione a terzi dell’utilizzazione temporanea dei locali, nel rispetto della delibera ex art. 45, c. 2, lett. d), a condizione di compatibilità con le finalità educative e con i compiti dell’istituzione (c. 1); la concessione è possibile anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ai sensi dell’art. 1, c. 22 della L. 107/2015 (c. 2); il concessionario assume la custodia e «in via esclusiva ogni responsabilità connessa alle attività che svolge» e le spese di utilizzo (c. 3); l’uso è ammesso «esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile» (c. 4). Il regime dell’edificio resta dell’ente-locale-proprietario (art. 3 della legge-23-1996); per gli impianti sportivi polivalenti l’art. 12, c. 1 della stessa legge rinvia a uno schema di convenzione fra autorità scolastiche ed enti locali, che prevede l’utilizzazione «anche da parte di associazioni, enti e privati».

Amministrazione condivisa. Il modello invocato dai materiali FOVI poggia sull’art. 118, quarto comma, della Costituzione (costituzione): «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Gli strumenti procedimentali sono negli artt. 55 e 56 del dlgs-117-2017, codice del Terzo settore, ora acquisito. L’art. 55, c. 1 impone alle amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2 del dlgs-165-2001 — categoria che comprende le istituzioni scolastiche statali — di assicurare, «nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5», il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore «attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento», nel rispetto dei principi della legge-241-1990. La co-programmazione individua bisogni, interventi, modalità di realizzazione e risorse disponibili (c. 2); la co-progettazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti «alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2» (c. 3) — quindi presuppone la prima; l’individuazione dei partner avviene anche mediante accreditamento, «nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento», previa definizione di obiettivi, durata, caratteristiche e criteri (c. 4). L’art. 56 disciplina a parte le convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi al RUNTS, ammissibili solo «se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato», con solo rimborso delle spese effettive e documentate, scelta mediante procedure comparative e pubblicazione in «Amministrazione trasparente» (c. 3-bis). Tre conseguenze per il dirigente: è un procedimento amministrativo, con atto di avvio, criteri predefiniti e provvedimento finale, non un accordo informale; la co-progettazione non si fa senza co-programmazione; la convenzione ex art. 56 ha oggetto e controparti tassativi e non è un canale generale per affidare attività a enti del territorio. Un ulteriore canale è l’accordo di programma del piano di zona (art. 19, cc. 2 e 3 della legge-328-2000), cui partecipano, accanto ai comuni associati e alle ASL, i soggetti del terzo settore accreditati.

Un dispositivo convenzionale nuovo e distinto. Il dpr-134-2025-statuto-studenti prevede, per gli allontanamenti da tre a quindici giorni, attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate, inserite nel PTOF, con obbligo di vigilanza in capo alla struttura. È una convenzione a sé, con causa e responsabilità proprie: non si assorbe in un patto educativo di comunità e non se ne può dare per presupposta l’esistenza.

Applicazione nella scuola

I materiali del modulo 6 del percorso FOVI (2026-10-17-percorso-fovi-primo-anno) sono di taglio pedagogico-organizzativo e non affrontano la qualificazione giuridica dell’atto. Vanno usati per quello che offrono.

  • La lezione 6.1 (fovi-6-1-rielaborazione) distingue il patto di collaborazione — definito «atto amministrativo che attua il principio di sussidiarietà orizzontale», che presuppone un regolamento comunale sull’amministrazione condivisa — dal patto educativo di comunità, accordo fra scuola e soggetti del territorio. La distinzione è utile e il wiki la conserva; la base normativa del primo, però, nella dispensa non è indicata oltre l’art. 118, c. 4, Cost.
  • Il quaderno INDIRE Costruire Patti Educativi (fovi-6-1-quaderno-strumenti-patto) fornisce un format di progettazione su sei dimensioni — visione educativa, fabbisogni e obiettivi, attività didattiche, ruolo dell’ente locale, rete di attori, utilizzo degli spazi — e strumenti di misura della partecipazione. È metodologia, non diritto: non dice quale atto adottare né chi lo delibera.
  • Le funzioni attribuite al patto dalla ricerca INDIRE (contrasto alla povertà educativa e all’abbandono, proposte curricolari che valorizzino il territorio, apertura degli spazi, interprofessionalità, qualità della vita e salute mentale) si traducono, sul piano degli atti, in obiettivi formativi del PTOF ex art. 1, c. 7 della L. 107/2015 e in convenzioni ex art. 7, cc. 8-9 del D.P.R. 275/1999.
  • Dati discordanti sulla complessità dei patti: le slide 6.1 riportano «bassa 19,2%, media 51,9%, elevata 28,9%» attribuendoli al rapporto INDIRE-Labsus 2022; il rapporto effettivamente acquisito (fovi-6-1-rapporto-labsus-indire-patti) ragiona in valori assoluti, 10 patti a bassa e 27 a media complessità su 52 analizzati. Il raccordo fra le due misure non è esplicitato dai materiali: vanno citati come discordanti.
  • Casi documentati: il patto di collaborazione territoriale della città di Verona, articolato su due livelli con una cabina di regia interistituzionale, e il patto «Cadidavid Include» dell’I.C. VR 13, dove gli attori e i ruoli sono definiti in un protocollo d’intesa raccordato al patto territoriale.
  • Il versante gestionale è nella lezione 6.2 (fovi-6-2-rielaborazione): mappatura degli stakeholder, matrice di rilevanza, registro, piano di coinvolgimento. Due avvertenze che il materiale non dà: gli organi-collegiali restano la sede legale della partecipazione e non sono «superati» da queste tecniche; il registro degli stakeholder, che annota nominativi, contatti e atteggiamento verso il progetto, è un trattamento di dati personali e va impostato di conseguenza.

Lista di controllo prima di firmare un patto: individuare la norma che fonda ciascun impegno assunto; verificare la delibera del consiglio di istituto (art. 45, c. 1, lett. h e c. 2, lett. d del D.I. 129/2018) e, per la parte didattica, la delibera del collegio; verificare l’assenso o la competenza dell’ente locale sull’uso dell’edificio; accertare copertura assicurativa e responsabilità per le attività di terzi nei locali (art. 38, cc. 3-4 del D.I. 129/2018); definire a chi fanno capo vigilanza e sicurezza in ciascuna attività; depositare l’accordo agli atti (art. 7, c. 9 del D.P.R. 275/1999); verificare che non vi siano oneri non coperti nel programma annuale.

Relazioni

reti-di-scuole · autonomia-scolastica · ptof · curricolo · organi-collegiali · accordi-di-rete · patto-corresponsabilita · regolamento-istituto · predisposizione-ptof · consiglio-istituto · collegio-docenti · ente-locale-proprietario · indire · dpr-275-1999 · legge-107-2015 · dpr-249-1998 · costituzione · dlgs-117-2017 · dl-104-2020 · legge-126-2020 · di-129-2018

Orientamenti contrastanti

Il regolamento d’istituto sui beni comuni. I materiali del modulo 6 sostengono che la scuola, in quanto autonomia funzionale, possa adottare con delibera del consiglio di istituto un «Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni», applicando direttamente l’art. 118, c. 4, Cost. allo stesso modo in cui lo fanno i comuni (tesi di Gregorio Arena e Pasquale Bonasora in fovi-6-1-rapporto-labsus-indire-patti e fovi-6-1-rielaborazione). Nessuna norma indicata dai materiali abilita questa adozione, e le schede delle due fonti lo registrano già come punto non sorretto. Tre ragioni consigliano cautela prima di deliberare:

  1. la potestà regolamentare del consiglio di istituto (art. 10, c. 3, lett. a del dlgs-297-1994) ha un oggetto tipizzato, interno all’organizzazione della scuola, e non si estende a disciplinare in via generale l’iniziativa dei cittadini su un bene;
  2. l’edificio non è della scuola ma dell’ente-locale-proprietario (art. 3 della legge-23-1996); un regolamento che consentisse usi stabili e continuativi a soggetti terzi inciderebbe su competenze altrui;
  3. il diritto positivo dell’uso dei locali da parte di terzi è l’art. 38 del di-129-2018, che ammette solo utilizzazioni temporanee, precarie e sporadiche, con responsabilità esclusiva e polizza del concessionario: un regime di amministrazione condivisa continuativa è incompatibile con quella cornice, salvo intervento dell’ente proprietario.

Il percorso praticabile, quando il comune ha già un proprio regolamento sui beni comuni, è l’adesione della scuola a un patto di collaborazione promosso dall’ente, non l’adozione di un regolamento proprio. Punto da verificare con l’USR e, se il patto comporta impegni patrimoniali o sull’edificio, con l’ente locale e l’ufficio legale.

«Il patto entra nel PTOF». Formula ricorrente nei materiali. L’inserimento nel PTOF rende il patto coerente con la progettazione d’istituto e lo espone alla rendicontazione, ma non gli attribuisce efficacia che non ha e non sostituisce né la delibera del consiglio di istituto sull’atto negoziale né le autorizzazioni dell’ente proprietario. L’equivalenza proposta in un contributo del rapporto Labsus fra «progetto partecipato inserito nel PTOF» e regolamento comunale, e fra «convenzione paritaria» e patto di collaborazione, è un’analogia operativa, non una qualificazione degli atti.

Vigenza delle misure citate. Le risorse che hanno dato origine ai patti educativi di comunità sono misure emergenziali 2020-2022 e misure PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.4; Missione 5, Componente 3, Investimento 1.3) con scadenze in larga parte superate: l’istituto sopravvive come prassi organizzativa, il canale di finanziamento va verificato di volta in volta (pnrr-missione-4).

Fonti

fovi-6-1-rielaborazione · fovi-6-1-slide · fovi-6-1-quaderno-strumenti-patto · fovi-6-1-rapporto-labsus-indire-patti · fovi-6-2-rielaborazione · fovi-6-2-art-reti-pnrr-marucci · fovi-6-2-art-patto-corresp-capperucci · 2026-10-17-percorso-fovi-primo-anno

Acquisiti il 2026-10-17 e ora riscontrabili: dlgs-117-2017 (artt. 5, 55 e 56), dl-104-2020 (art. 32) e legge-126-2020.

Acquisiti il 2026-10-18: dl-34-2020 e legge-77-2020 (il fondo dell’art. 235 che l’art. 32 del D.L. 104/2020 incrementa), dd-1725-2020-patti-comunita e dd-192-2021-patti-comunita (i riparti agli USR), dlgs-117-2017 (codice del Terzo settore).

Atti citati e ancora non posseduti dal wiki: D.I. 28 agosto 2020, n. 109; Piano scuola 2020-2021 e Piano estate 2021, D.M. 26 giugno 2020 e relativo Documento per la pianificazione (documenti di programmazione, non fonti del diritto).