Definizione

«Scuola estesa», «scuola diffusa», «scuola di prossimità», «ambiente di apprendimento allargato» sono quattro espressioni del lessico della ricerca educativa, non quattro istituti giuridici. Indicano, con sfumature diverse, la stessa operazione: portare una parte dell’attività didattica fuori dall’aula e dall’edificio scolastico, e far entrare nella progettazione soggetti che non appartengono all’organico della scuola.

Nessuna norma dell’ordinamento scolastico italiano le nomina. Non compaiono nel dpr-275-1999, non compaiono nella legge-107-2015, non compaiono nel dlgs-297-1994. La conseguenza pratica è una sola e va tenuta ferma: non si delibera «la scuola estesa». Si deliberano atti tipici — convenzioni, accordi di rete, quote di curricolo, articolazioni orarie, concessioni d’uso — ciascuno con la sua base normativa, il suo organo competente e la sua forma. L’etichetta può stare nel PTOF come descrizione di un indirizzo progettuale; non può stare in un atto come fondamento di una competenza.

Provenienza delle quattro formule, per come sono documentate dal corpus FOVI (modulo 7 e parte del modulo 6):

EspressioneDove nasceChe cosa indica
Scuola estesalezione 7.1 del corso INDIRE FOVI (fovi-7-1-rielaborazione)estensione del contesto di apprendimento a spazi, collaborazioni e tempi non convenzionali, letta come azione di re-schooling rispetto agli scenari OCSE 2020 e concettualizzata su tre continuum: spazialità, pluralità, continuità educativa
Scuola diffusamodello del Comune di Reggio Emilia, oggetto di protocollo d’intesa con INDIRE e del report La scuola diffusa (2023) — fovi-7-1-report-scuola-diffusaclassi che svolgono stabilmente attività in musei, centri sociali, spazi civici, agriturismi, parrocchie: 11 istituti comprensivi, 19 nuovi spazi, 49 classi su 427, circa 1150 alunni
Scuola di prossimitàvolume collettaneo La scuola di prossimità (Scholé-Morcelliana, 2022), progetto di ricerca STeP — fovi-6-1-art-scuola-di-prossimita, fovi-7-1-art-spazio-didattica-chipa-orlandini, fovi-7-1-art-multi-agency-cannella-mangionela scuola come «collante sociale» in territori a povertà educativa; configurazioni spaziali (aula plus, paesaggio didattico) e multi-agency con i non teacher educators
Ambiente di apprendimento allargatoQuaderno delle Piccole Scuole n. 3 (Cannella e Iommi, 2019), ripreso in fovi-7-1-rielaborazioneestensione digitale della classe; nel modello Classi in Rete due o più classi distanti lavorano come una sola comunità (fovi-7-1-quaderno-classi-in-rete)

Sono formule di una rete di ricerca, prodotte da un ente pubblico di ricerca (indire) nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 19, c. 1-bis, lett. a) e c) del dl-98-2011. Hanno valore conoscitivo e orientativo. Non hanno valore prescrittivo e non sono interpretazione autentica di nulla.

Disciplina

Gli istituti che la scuola adopera realmente quando «si estende» esistono, e sono questi. Vanno citati al posto del lessico della ricerca.

1. Estendere lo spazio: convenzioni e accordi con i soggetti del territorio

L’art. 7, c. 8 del dpr-275-1999: le scuole, «sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi». È la norma su cui poggia la convenzione con il museo, la cooperativa, la parrocchia o l’azienda agricola che ospita l’attività.

L’art. 7, c. 9 copre il coordinamento stabile: «anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale». Lo stesso comma impone un adempimento spesso trascurato: «tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia».

L’art. 9, cc. 1-3 fonda l’ampliamento dell’offerta formativa: iniziative coerenti con le finalità della scuola «in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti» (c. 1); arricchimento dei curricoli con discipline e attività facoltative per percorsi formativi integrati «sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali» (c. 2); adesione a convenzioni o accordi nazionali, regionali o locali (c. 3).

2. Gli spazi: due movimenti opposti, due regimi diversi

Qui si concentra l’errore più frequente, ed è un errore di direzione.

La scuola che apre i propri locali a terzi è disciplinata dall’art. 38 del di-129-2018, rubricato «Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico»: concessione a terzi dell’utilizzazione temporanea dei locali, nel rispetto della delibera di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), a condizione di compatibilità con le finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell’istituzione (c. 1); possibile anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ai sensi dell’art. 1, c. 22 della legge-107-2015 (c. 2); il concessionario assume la custodia dei locali e dei beni ed «è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali», oltre alle spese di utilizzo (c. 3); l’uso è ammesso «esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo» (c. 4).

La scuola che porta le classi nei locali di altri — il movimento della «scuola diffusa» — non ha nel D.I. 129/2018 una disciplina propria: l’art. 38 regola il caso inverso e non si applica per analogia. L’attività si regge sulla convenzione ex art. 7, c. 8 del D.P.R. 275/1999 e sulla verifica, caso per caso, di chi risponde di che cosa: idoneità e sicurezza dei locali, vigilanza sugli alunni, copertura assicurativa, trasporto, informativa alle famiglie. Il report INDIRE su Reggio Emilia dà atto esso stesso di non trattare questi profili (fovi-7-1-report-scuola-diffusa).

L’edificio scolastico non è della scuola. L’art. 3, c. 1 della legge-23-1996 attribuisce ai comuni gli edifici delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e alle province quelli delle secondarie di secondo grado, con gli oneri di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria; il c. 2 vi aggiunge le spese d’ufficio, l’arredamento e le utenze. Qualunque uso stabile di spazi, in entrata o in uscita, interseca competenze dell’ente-locale-proprietario.

3. Le delibere: chi decide che cosa

AttoOrganoBase normativa
Partecipazione a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privaticonsiglio-istitutoart. 45, c. 1, lett. h) del di-129-2018
Adesione a reti di scuole e consorziconsiglio di istitutoart. 45, c. 1, lett. f)
Criteri e limiti per l’utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti informaticiconsiglio di istitutoart. 45, c. 2, lett. d)
Accordo di rete con oggetto didattico, di ricerca, sperimentazione, sviluppo, formazioneconsiglio di istituto e collegio-docenti, ciascuno per la parte di competenzaart. 7, c. 2 del dpr-275-1999
Elaborazione del PTOF che ospita il progettocollegio dei docenti, sugli indirizzi del dirigente; approvazione del consiglio di istitutoart. 3, cc. 4 e 5 del D.P.R. 275/1999, come sostituito dall’art. 1, c. 14 della legge-107-2015
Criteri per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolasticheconsiglio di istitutoart. 10, c. 3, lett. e) del dlgs-297-1994

L’art. 3, c. 5 del D.P.R. 275/1999, nel testo sostituito dalla L. 107/2015, è la disposizione che assegna al dirigente il ruolo che la letteratura sulla scuola estesa descrive senza nominarlo: «ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio». È una competenza di promozione e di istruttoria, non di decisione: la decisione resta degli organi collegiali.

4. Estendere il tempo

Le forme di flessibilità sono nell’art. 4, c. 2 del dpr-275-1999 (articolazione modulare del monte ore annuale; unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria; percorsi individualizzati; articolazione modulare di gruppi di alunni «provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso»; aggregazione delle discipline in aree e ambiti) e nell’art. 5, in particolare il c. 3: orario complessivo organizzato in modo flessibile, «anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie». L’art. 1, c. 3 della legge-107-2015 le conferma e le specifica in tre lettere. Dettaglio e cautele in flessibilita-oraria.

5. Estendere il curricolo al territorio

L’art. 8, c. 2 del dpr-275-1999: le istituzioni scolastiche determinano nel PTOF il curricolo obbligatorio integrando la quota nazionale «con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte». Il c. 3 è la formula invocata dalla ricerca sulla prossimità: nell’integrazione «è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale». Il c. 4 impone di tener conto «delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio». La quota si determina con delibera del collegio dentro il PTOF; non si dispone con atto del dirigente. Vedi curricolo.

6. Estendere la classe ad altre classi

Il modello Classi in Rete, i plessi collegati e le pluriclassi in rete si reggono sull’art. 7, cc. 1-7 del dpr-275-1999 e, per le reti di ambito, sull’art. 1, cc. 70-72 della legge-107-2015: vedi reti-di-scuole e accordi-di-rete. Se l’attività coinvolge classi di istituti diversi, l’accordo di rete va approvato dal consiglio di istituto e dal collegio di ciascuna scuola per la parte di competenza (art. 7, c. 2).

7. Le risorse umane

L’art. 1, c. 7 della legge-107-2015 collega il fabbisogno dell’organico dell’autonomia agli obiettivi formativi prioritari: la lett. m) — «valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese» — è l’aggancio diretto; la lett. l) riguarda il contrasto alla dispersione «anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore», la lett. s) la definizione di un sistema di orientamento. Vedi organico-autonomia.

8. Aprire la scuola nei periodi di sospensione

L’art. 1, c. 22 della legge-107-2015: «nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici».

9. Il patto educativo di comunità

È lo strumento con cui la pubblicistica INDIRE qualifica l’alleanza con il territorio. Non è un istituto di legge: è nominato e finanziato ma non disciplinato. Trattazione completa, con la catena di atti e i tre istituti da non confondere, in patto-educativo-di-comunita.

10. Ricerca, sviluppo e innovazione

Due articoli, con portata molto diversa. L’art. 6, c. 1 del dpr-275-1999 è l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che le scuole esercitano «singolarmente o tra loro associate» curando fra l’altro la progettazione formativa e la ricerca valutativa (lett. a), l’innovazione metodologica e disciplinare (lett. c), la documentazione educativa e la sua diffusione (lett. e), gli scambi di esperienze e materiali (lett. f): non serve autorizzazione, è esercizio ordinario dell’autonomia, ed è qui che si colloca l’adesione a un movimento di innovazione e la sperimentazione di un’aula decentrata. L’art. 11 è un’altra cosa: le «iniziative finalizzate all’innovazione» che toccano gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, sono promosse o riconosciute dal Ministro, previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con durata predefinita e valutazione dei risultati (cc. 1 e 2). Se un progetto incide su ordinamenti, quadri orari o durata del corso, l’art. 6 non basta.

Applicazione nella scuola

Il corpus FOVI documenta pratiche reali e le documenta bene, ma senza l’apparato giuridico: nessuno dei materiali del modulo 7 cita una norma, salvo l’art. 8 del D.P.R. 275/1999 nel capitolo Chipa-Orlandini e l’art. 3 della Costituzione nell’intervento di un dirigente nella lezione 7.2. Vanno usati per il repertorio di soluzioni, non come fondamento degli atti.

Che cosa serve, in concreto, prima di spostare attività fuori dall’edificio:

  1. Qualificare il progetto: ampliamento dell’offerta formativa (art. 9), quota riservata del curricolo obbligatorio (art. 8, c. 2) o attività extracurricolare? Cambiano l’organo che delibera, l’obbligatorietà per gli alunni e il regime di vigilanza.
  2. Delibere: collegio per la parte didattica e per l’elaborazione del PTOF; consiglio di istituto per la partecipazione a iniziative con soggetti esterni (art. 45, c. 1, lett. h del D.I. 129/2018) e per i criteri sull’uso dei locali (c. 2, lett. d).
  3. Atto negoziale: convenzione ex art. 7, c. 8 o accordo ex art. 7, c. 9 del D.P.R. 275/1999, depositato in segreteria e accessibile.
  4. Spazi: verificare con l’ente proprietario (art. 3 della L. 23/1996) e, per i locali di terzi, accertare idoneità, responsabilità per i danni e copertura assicurativa; non presumere che l’art. 38 del D.I. 129/2018 copra il caso.
  5. Vigilanza: definire per iscritto chi vigila in ciascuna fase. La presenza di non teacher educators — educatori, esperti, volontari, ex alunni, genitori — descritta da fovi-7-1-art-multi-agency-cannella-mangione non trasferisce a costoro l’obbligo di vigilanza che grava sul personale scolastico: vedi vigilanza-alunni.
  6. Copertura economica: nessuna attività senza capienza nel programma annuale; il c. 22 della L. 107/2015 e l’art. 1, c. 7 vincolano espressamente all’assenza di nuovi o maggiori oneri.
  7. Dati personali: le piattaforme di collegamento fra classi e la documentazione fotografica delle esperienze sono trattamenti di dati di minori — trasparenza-e-privacy. Il Quaderno Classi in rete non affronta il punto e lo dichiara.
  8. Personale: compattazioni, uscite ricorrenti e compresenze incidono su orario di servizio e attività funzionali; il confronto con DSGA e RSU precede la circolare, non la segue.

Relazioni

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Orientamenti contrastanti

L’etichetta al posto dell’atto. Il rischio ricorrente non è un contrasto interpretativo ma una sostituzione: il PTOF dichiara «scuola diffusa» o «scuola di prossimità» e la dichiarazione viene trattata come se fondasse i comportamenti conseguenti. Non li fonda. Un progetto senza convenzione, senza delibera del consiglio di istituto e senza assetto della vigilanza resta privo di base anche se figura nel PTOF: l’inserimento nel piano rende il progetto coerente con la progettazione d’istituto e lo espone alla rendicontazione, non gli attribuisce efficacia che non ha. La stessa avvertenza vale per i patti educativi di comunità (patto-educativo-di-comunita).

L’uso stabile di spazi di terzi come aule. Il modello di Reggio Emilia prevede classi ospitate con continuità in musei e spazi civici. Il regime applicabile non è pacifico e nei materiali non è trattato: l’art. 38 del di-129-2018 disciplina il movimento inverso e per di più lo ammette solo per usi «precari e di carattere sporadico»; la disciplina dell’edilizia scolastica e dei requisiti dei locali adibiti ad attività didattica non è posseduta dal wiki e va verificata prima di rendere stabile la soluzione. In quell’esperienza la copertura è venuta da un protocollo d’intesa con il Comune, cioè dall’ente proprietario degli edifici: è il percorso praticabile, e non si sostituisce con una delibera della sola scuola.

«Aula plus» e «paesaggio didattico» contro la formazione delle classi. Le configurazioni spaziali descritte dalla ricerca (fovi-7-1-art-spazio-didattica-chipa-orlandini) presuppongono gruppi variabili e ambienti condivisi. La costituzione delle classi e i parametri numerici restano governati dal dpr-81-2009, che i materiali non richiamano; l’articolazione in gruppi è possibile, ma come modalità didattica ex art. 4, c. 2, lett. d) del dpr-275-1999, non come modifica dell’assetto delle classi. Vedi formazione-classi.

Dati discordanti. Il corpus riporta cifre non coincidenti sulle pluriclassi e sulle piccole scuole (1.885 pluriclassi e 25.152 alunni nelle slide 7.2; 1.460 pluriclassi e 28.919 studenti al 2021 nel contributo Mangione-Garzia) e, per i patti, tre serie diverse di percentuali di complessità. Vanno citate distintamente e con la fonte, mai fuse.

Fonti

fovi-7-1-rielaborazione · fovi-7-1-report-scuola-diffusa · fovi-7-1-art-spazio-didattica-chipa-orlandini · fovi-7-1-art-multi-agency-cannella-mangione · fovi-7-1-quaderno-classi-in-rete · fovi-7-1-cs-quebec · fovi-6-1-art-scuola-di-prossimita · fovi-7-2-rielaborazione · 2026-10-17-percorso-fovi-primo-anno

Testi normativi riscontrati in raw/normativa/ il 2026-10-18: dpr-275-1999 (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11), legge-107-2015 (art. 1, cc. 3, 7, 14, 22, 70-72), di-129-2018 (artt. 38 e 45), legge-23-1996 (art. 3), dl-98-2011 (art. 19, cc. 1 e 1-bis).

Non posseduti dal wiki e rilevanti per questa pagina: la normativa tecnica sui requisiti dei locali adibiti ad attività didattica (edilizia scolastica, prevenzione incendi); l’Atto di indirizzo politico del Ministero dell’Istruzione per il 2022, citato dal report sulla scuola diffusa senza estremi; le Linee guida ministeriali «Scuola Futura» (2022) citate nella lezione 7.1. Registrare in fonti-mancanti.