Descrizione
Sono i due movimenti di innovazione promossi da indire che attraversano l’intero corpus del corso FOVI. Si trattano insieme perché hanno la stessa natura, gli stessi strumenti e lo stesso regime giuridico: le lezioni 1.1 li descrivono come le due «reti generaliste» dell’Istituto, collocate nel mesosistema della scuola in ricerca (fovi-1-1-rielaborazione).
Avanguardie educative. Nato nel novembre 2014 su iniziativa di INDIRE e di 22 scuole fondatrici (fovi-7-3-linee-guida-uso-flessibile-tempo; fovi-4-4-art-uso-dei-dati-greco-morini). Si regge su tre elementi:
- un Manifesto articolato in sette orizzonti. Le fonti possedute dal wiki ne riportano testualmente due soli: l’orizzonte n. 1, «Trasformare il modello trasmissivo della scuola», e il n. 4, «Riorganizzare il tempo del fare scuola», che indica il superamento di «steccati rigidi come il calendario scolastico, l’orario delle lezioni e la parcellizzazione delle discipline in unità temporali minime». Gli altri cinque non sono enumerati in alcuna fonte in
raw/: non vanno ricostruiti a memoria. - le «Idee», cioè le pratiche codificate che le scuole possono adottare: il contributo Greco-Morini ne indica quindici al momento della ricerca, distribuite sulle tre dimensioni spazio fisico, tempo e didattica — fra cui aula-laboratorio disciplinare, spazi flessibili, TEAL, flipped classroom, Debate, service learning, Uso flessibile del tempo;
- le scuole capofila, che animano ciascuna Idea e ne redigono le Linee guida. Per l’Idea Uso flessibile del tempo le Linee guida v. 3.0 (2024) sono firmate da ricercatori INDIRE con tredici scuole capofila, e documentano anche «casi di scuole che, una volta capofila, non hanno mantenuto il ruolo nel tempo perché sono venute meno alcune condizioni di base».
Le adesioni dichiarate nella lezione 7.3 sono oltre 1.500 scuole al momento della registrazione (fovi-7-3-rielaborazione). Una fonte del modulo 1 cita per un istituto la qualifica di «polo regionale Avanguardie educative» (fovi-1-2-rielaborazione), senza spiegare come la si acquisisca: il wiki non possiede atti su questo punto.
Rete nazionale delle Piccole Scuole. Nata nel 2017 nell’ambito del progetto PON «Piccole Scuole», con oltre 6.000 piccoli plessi aderenti al Manifesto (fovi-7-2-rielaborazione). I suoi strumenti sono: «I Quaderni delle Piccole Scuole» (fra i quali il n. 2/2019 Classi in rete, il n. 3/2019 L’ambiente di apprendimento allargato, i nn. 11.1 e 11.2 del 2023 sulla didattica all’aperto, il n. 14/2024 Costruire Patti Educativi), le videopratiche, il mentoring networking, il visiting fra scuole — il primo nel 2018 —, le mostre virtuali dell’Archivio storico INDIRE e lo Special Interest Group «Small and rural schools» con European Schoolnet. Il Manifesto della rete è citato nella letteratura come riferimento culturale sulla pluriclasse: «la pluriclasse… può suggerire nuove impostazioni del curricolo che facciano tesoro di un ambiente didattico aperto, arricchito dalla valorizzazione di percorsi legati al territorio e potenziato con ambienti di apprendimento allargati a reti virtuali» (fovi-7-2-art-mangione-garzia-agire-didattico).
Le due reti operano anche come bacino di ricerca e di progetti europei: nel progetto MenSI (Horizon 2020) INDIRE ha supportato 20 scuole italiane, 4 mentor tratte dai due movimenti e 16 mentee, selezionate con avviso pubblico in Emilia-Romagna, Sicilia, Campania e Puglia per l’a.s. 2021/2022 (fovi-2-1-art-sirem-2022-mensi); l’indagine CAWI 2023 sulla valutazione degli apprendimenti è stata somministrata su un bacino di circa 1.500 istituti delle due reti (fovi-8-2-art-qwerty-valutazione).
Competenze e poteri
Nessuno, in senso giuridico. È il punto da tenere fermo e va detto per intero.
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Non sono organi e non sono enti. Non figurano nell’organizzazione del sistema nazionale di istruzione; non hanno personalità giuridica, organi di rappresentanza o poteri di amministrazione documentati dalle fonti possedute. Sono iniziative di un ente pubblico di ricerca, riconducibili alle funzioni che l’art. 19, c. 1-bis del dl-98-2011 attribuisce all’INDIRE: «ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche» (lett. a), «sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione» (lett. c), progettazione di strumenti per il miglioramento delle prestazioni professionali (lett. e), sviluppo di ambienti e servizi «volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell’autonomia scolastica» (lett. f).
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Non sono reti di scuole ai sensi dell’art. 7 del dpr-275-1999, salvo che nel singolo caso si stipuli un accordo di rete: l’appartenenza al «movimento» non equivale, di per sé, a un accordo ex art. 7, non individua un organo responsabile della gestione, non ha durata e poteri definiti, non è depositata presso le segreterie. La differenza non è nominalistica: dall’accordo di rete discendono effetti (gestione comune di risorse, scambio di docenti, affidamento di funzioni) che dall’adesione a un movimento non discendono. Vedi reti-di-scuole.
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Il Manifesto non è fonte del diritto. Non è legge, non è regolamento, non è decreto ministeriale, non è neppure circolare: è un documento di indirizzo culturale prodotto da un ente di ricerca. Non crea obblighi per chi aderisce e non abilita deroghe. Lo stesso vale per le Linee guida delle Idee, che nel caso di Uso flessibile del tempo si qualificano da sé come «documento di lavoro interno condiviso tra il gruppo dei ricercatori INDIRE e i referenti delle scuole capofila» (fovi-7-3-linee-guida-uso-flessibile-tempo).
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L’adesione non autorizza nulla che l’autonomia non consenta già. L’adozione di un’Idea che incide sull’orario resta soggetta ai limiti dell’art. 5, c. 3 del dpr-275-1999 — articolazione in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo — e, se tocca gli ordinamenti degli studi, alla procedura dell’art. 11 dello stesso decreto, che richiede l’iniziativa o il riconoscimento del Ministro, previo parere del CNPI. L’appartenenza al movimento non surroga né l’una né l’altra cosa.
Come una scuola aderisce, in termini di atti. Gli strumenti sono quelli ordinari:
| Passaggio | Organo o atto | Base normativa |
|---|---|---|
| Scelta di esercitare ricerca, sperimentazione e sviluppo su una pratica innovativa | collegio-docenti, nell’ambito della progettazione educativa | art. 6, c. 1 del dpr-275-1999; art. 7, c. 2, lett. a) del dlgs-297-1994 |
| Inserimento della scelta nel PTOF | collegio dei docenti (elaborazione), consiglio-istituto (approvazione) | art. 3, cc. 4 e 5 del D.P.R. 275/1999, come sostituito dall’art. 1, c. 14 della legge-107-2015 |
| Partecipazione a iniziative che coinvolgono enti, università, soggetti pubblici o privati | consiglio di istituto | art. 45, c. 1, lett. h) del di-129-2018 |
| Adesione a reti e consorzi, dove la collaborazione si formalizza (scuola capofila, mentor, rete di scopo) | consiglio di istituto, e collegio per la parte didattica e di ricerca | art. 45, c. 1, lett. f) del D.I. 129/2018; art. 7, cc. 1, 2 e 4 del D.P.R. 275/1999 |
| Partecipazione a progetti internazionali (MenSI, Erasmus+, SIG) | consiglio di istituto, criteri e limiti | art. 45, c. 2, lett. i) del D.I. 129/2018 |
| Oneri, incarichi a esperti, missioni per visiting e mentoring | programma annuale; contratti di prestazione d’opera nei criteri del consiglio | art. 45, c. 2, lett. h) del D.I. 129/2018 |
Le stesse Linee guida INDIRE, del resto, danno una sequenza coerente con questo quadro: il dirigente chiede al collegio dei docenti di deliberare la costituzione del gruppo di lavoro che studia la fattibilità e simula l’orario; segue la presentazione nei dipartimenti; poi la delibera di approvazione del collegio; quindi gli incarichi, il monitoraggio annuale e le relazioni con il territorio.
Rapporti con il dirigente scolastico
Che cosa offrono. Un repertorio di pratiche già sperimentate e documentate, con Linee guida, orari realmente adottati, criticità dichiarate, strumenti di osservazione e format di progettazione riusabili; un canale di confronto fra pari (mentoring, visiting, videopratiche) spendibile nel piano di formazione d’istituto; per i plessi piccoli e le pluriclassi, l’unico corpus organico di soluzioni organizzative disponibile in italiano.
Che cosa non offrono. Nessuna copertura giuridica delle scelte, nessuna autorizzazione, nessuna validazione ministeriale, nessun finanziamento che risulti dalle fonti possedute (il progetto MenSI è un caso a sé, con avviso pubblico e selezione). INDIRE non ha poteri gerarchici sulle istituzioni scolastiche e i suoi materiali non sono atti amministrativi: lo dichiara la stessa pagina indire.
Tre errori ricorrenti.
- Portare al collegio l’appartenenza al movimento come motivazione della scelta. La motivazione deve stare nella progettazione d’istituto e nei dati del RAV e del piano di miglioramento; il modello INDIRE è un riferimento metodologico, non una ragione giustificativa.
- Trattare la «scuola capofila» come un ruolo amministrativo. Lo è solo se e nella misura in cui esiste un accordo di rete che lo definisca, con organo responsabile, durata, competenze, poteri e risorse (art. 7, c. 4 del D.P.R. 275/1999). Altrimenti è una qualifica di fatto, che non abilita a gestire risorse di altre scuole.
- Dare per scontata la base contrattuale. Le Linee guida sull’uso flessibile del tempo richiamano «gli artt. 28 e 29 del CCNL» senza indicare comparto, biennio né data: il riferimento va riscontrato sul contratto vigente, con il DSGA e nel confronto con le RSU, perché incide su orario di servizio e attività funzionali all’insegnamento.
Sul visiting va aggiunta una distinzione. Come pratica dei movimenti è formazione fra pari su base volontaria e si regge sugli strumenti ordinari (piano di formazione, accordo fra le scuole, incarichi); come visita in scuole innovative nell’anno di formazione e prova, inserita nel percorso dei neoassunti dall’a.s. 2017/2018, ha una propria disciplina amministrativa che le fonti del corso presuppongono ma non riportano, e che il wiki non possiede (fovi-2-4-art-voci-scuola-visiting). Le due scuole osservate in quel materiale godono inoltre di uno status particolare, riconducibile all’art. 11, c. 5 del dpr-275-1999, che fa salve «le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell’articolo 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»: non è una condizione replicabile con una delibera.
Collegamenti
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Fonti
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Testi normativi riscontrati in raw/normativa/ il 2026-10-18: dl-98-2011 (art. 19, cc. 1 e 1-bis), dpr-275-1999 (artt. 3, 5, 6, 7, 11), di-129-2018 (art. 45), legge-107-2015 (art. 1, c. 14).
Non posseduti dal wiki: il Manifesto di Avanguardie educative e il Manifesto della Rete nazionale delle Piccole Scuole nei loro testi integrali (i sette orizzonti sono citati solo in parte dalle fonti del corso); gli atti amministrativi sul visiting nell’anno di formazione e prova; il CCNL richiamato dalle Linee guida INDIRE, privo di estremi nella fonte. Registrare in fonti-mancanti.