Identificazione
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 — «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Testo multivigente da Normattiva (circa 475.000 caratteri).
Perimetro della pagina. Il decreto è una manovra finanziaria di portata generale: qui è trattato il solo art. 19, «Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica», che è la parte rilevante per la scuola. Le altre disposizioni non sono state analizzate.
Gerarchia e collocazione
Fonte primaria. Sull’assetto degli enti del SNV l’art. 19 dà attuazione ai commi da 4-septiesdecies a 4-undevicies dell’art. 2 del d.l. 225/2010, convertito dalla legge-10-2011; sul dimensionamento della rete scolastica si innesta sull’art. 64 del dl-112-2008.
Ambito di applicazione
INVALSI e INDIRE/ANSAS; istituzioni scolastiche statali; dotazioni organiche di dirigenti scolastici, DSGA, personale docente, educativo e ATA.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 19, c. 1 — soppressione dell’ANSAS e ripristino dell’INDIRE. I commissari straordinari di INVALSI e ANSAS avviano un programma straordinario di reclutamento da concludere entro il 31 agosto 2012; dal 1° settembre 2012 «è soppresso l’ANSAS ed è ripristinato l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare». Sono abrogati i commi 610 e 611 dell’art. 1 della legge-296-2006 (quelli che avevano creato l’ANSAS), «ferma restando la soppressione degli ex IRRE». Il comma si chiude con la disposizione più citata nei quesiti: «L’Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni».
- Art. 19, c. 1-bis (nel testo oggi vigente, frutto di integrazioni successive) — elenca le funzioni dell’INDIRE: ricerca educativa e sostegno all’innovazione pedagogico-didattica; formazione e aggiornamento del personale; documentazione pedagogica e didattica; istruzione degli adulti e IFTS; didattica telematica; ausilio agli obiettivi del sistema nazionale di valutazione, con supporto alle scuole nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento; supporto all’inclusione e alla riduzione dei divari; agenzia nazionale per il programma Erasmus+; supporto al monitoraggio degli ITS Academy e alle attività della Scuola di alta formazione dell’istruzione.
- Art. 19, c. 3 — istituzione di un apposito fondo per il finanziamento del sistema nazionale di valutazione, le cui risorse confluiscono dal 2013 nel Fondo ordinario per gli enti di ricerca, destinate al funzionamento di INDIRE e INVALSI.
- Art. 19, c. 4 — istituti comprensivi. Dall’a.s. 2011-2012 scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado «sono aggregate in istituti comprensivi», con soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole medie autonome; soglia di 1.000 alunni per l’autonomia, ridotta a 500 nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree con specificità linguistiche. Disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 4-7 giugno 2012, n. 147.
- Art. 19, cc. 5 e 5-bis — negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree con specificità linguistiche) non è assegnato un dirigente scolastico titolare (si procede per reggenza) né un DSGA in via esclusiva (posto assegnato in comune con altre scuole, con indennità mensile al DSGA entro il 10% dei risparmi).
- Art. 19, c. 5-ter — dall’a.s. 2014-2015 i criteri per il contingente organico di DS e DSGA e la sua distribuzione regionale sono definiti con decreto interministeriale di natura non regolamentare, previo accordo in Conferenza unificata; «le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo».
- Art. 19, cc. 5-quater - 5-sexies — in attuazione della riforma 1.3 del PNRR (missione 4, componente 1), dall’a.s. 2024/2025 il contingente organico di DS e DSGA e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti su base triennale con decreto ministeriale, tenendo conto della popolazione scolastica regionale e delle specificità dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree con specificità linguistiche; in caso di inerzia, decreto sostitutivo entro il 30 giugno con coefficiente non inferiore a 900 e non superiore a 1.000.
- Art. 19, c. 7 — dall’a.s. 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo e ATA non possono superare quelle del 2011/2012 determinate ai sensi dell’art. 64 del d.l. 112/2008.
- Art. 19, c. 11 — organico di sostegno: determinato secondo l’art. 2, cc. 413 e 414 della legge-244-2007, «fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica»; l’organico è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole, nella media di un docente ogni due alunni disabili.
- Art. 19, cc. 12-14 — il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione ma idoneo ad altri compiti assume, su istanza da presentare all’USR entro 30 giorni, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico; in mancanza di istanza o di posti, mobilità intercompartimentale obbligatoria con mantenimento dell’anzianità.
- Art. 19, cc. 8 e 9 — abrogati dalla legge-107-2015 (art. 1, c. 199) con decorrenza dall’inizio dell’a.s. 2015/2016.
Adempimenti generati
richiesta-organico-sostegno · rav-piano-miglioramento
Vigenza e modifiche
Modificata. Oltre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del c. 4 (Corte cost. n. 147/2012) e all’abrogazione dei cc. 8 e 9 da parte della l. 107/2015, l’art. 19 è stato più volte riscritto: il dl-95-2012 conv. legge-135-2012 ne ha interpretato i parametri sulle aree a specificità linguistica; il dl-104-2013 conv. legge-128-2013 ha abrogato il c. 15 e ha introdotto il parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena; i commi da 5-quater a 5-sexies sono stati inseriti in attuazione del PNRR e la legge-107-2015, come modificata dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, ha derogato ai relativi termini per l’a.s. 2024/2025. Il c. 1-bis sulle funzioni dell’INDIRE richiama norme fino al 2024. Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
legge-10-2011 · dpr-80-2013 · dlgs-218-2016 · legge-296-2006 · dl-112-2008 · legge-107-2015 · legge-244-2007 · dpr-190-2001 · invalsi · dsga · autonomia-scolastica
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dl-98-2011.md (download 2026-09-12, testo multivigente, 475 KB). Verificata la completezza dell’art. 19; il resto del decreto non è stato esaminato.
Citato 2 volte nella banca dati dei quesiti del concorso DS 2017 (ente ripristinato dal decreto e articolazione dell’INDIRE in tre nuclei territoriali).