Identificazione
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 — «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124». Testo multivigente da Normattiva.
Gerarchia e collocazione
Decreto legislativo delegato attuativo dell’art. 13 della legge-124-2015 (riforma Madia). È la disciplina generale oggi vigente degli enti pubblici di ricerca, INVALSI e INDIRE compresi: si affianca al dlgs-213-2009, di cui ha soppresso diverse disposizioni, e vale «per quanto non previsto» dalle discipline speciali dei singoli enti (art. 1, c. 2).
Ambito di applicazione
Tutti gli enti pubblici di ricerca elencati all’art. 1, c. 1. Per il sistema scolastico rilevano la lett. o) INVALSI — «Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione» — e la lett. p) INDIRE — «Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa».
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 1, lett. o) e p) — INVALSI e INDIRE sono enti pubblici di ricerca a tutti gli effetti: da qui discende il regime di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e contabile applicato ai due enti del SNV.
- Art. 2 — recepimento della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori.
- Artt. 3-4 — statuti e regolamenti degli enti e relativi controlli di legittimità e di merito del Ministero vigilante.
- Art. 5 — la ripartizione del fondo ordinario (art. 7 del d.lgs. 204/1998) avviene sulla base della programmazione strategica preventiva dell’art. 5 del d.lgs. 213/2009 e tenendo conto della valutazione della qualità della ricerca effettuata dall’ANVUR.
- Art. 6 — funzione di indirizzo strategico del Ministero, che definisce gli obiettivi di cui gli enti vigilati devono tenere conto nella propria programmazione e tiene conto del Piano triennale di attività ai fini del riparto del fondo ordinario.
- Art. 7 — Piani triennali di attività: «Gli Enti, nell’ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca […], tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale» (c. 1). Il PTA è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione; decorso il termine senza osservazioni si intende approvato (c. 2). È questa la base normativa del Piano triennale delle attività dell’INVALSI.
- Art. 9 — fabbisogno di personale, budget e limiti alle spese di personale.
- Art. 11 — mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca.
- Art. 14 — controlli della Corte dei conti.
- Artt. 15-16 — premi per meriti scientifici e tecnologici e riconoscimento del merito eccezionale.
- Art. 17 — valutazione della ricerca; art. 18 — dissesto finanziario e commissariamento; art. 20 — abrogazioni.
Adempimenti generati
Nessun adempimento diretto per il dirigente scolastico: il decreto regola gli enti, non le scuole. Rileva indirettamente perché il Piano triennale di attività dell’INVALSI programma le rilevazioni nazionali che le scuole svolgono come attività ordinaria d’istituto (rav-piano-miglioramento).
Vigenza e modifiche
Vigente; il testo multivigente registra integrazioni successive (fra cui l’art. 1, c. 2-bis sugli immobili in gestione all’Agenzia del demanio e l’art. 12-bis). Sul versante degli enti del SNV, il decreto ha soppresso alcune disposizioni del d.lgs. 213/2009, che resta il riferimento per i compiti dell’INVALSI (art. 17). Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
dlgs-213-2009 · legge-124-2015 · dpr-80-2013 · dlgs-258-1999 · dl-98-2011 · invalsi · autovalutazione-rav
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-218-2016.md (download 2026-09-12, testo multivigente).
Citato 1 volta nella banca dati dei quesiti del concorso DS 2017 (base normativa del Piano triennale delle attività dell’INVALSI: art. 7).