Definizione
La pluriclasse è la classe composta da alunni iscritti ad anni di corso diversi, costituita quando il numero degli iscritti a ciascuna annualità non consente di formare classi distinte. Il diritto positivo la nomina in un solo luogo: l’art. 10, c. 1 del dpr-81-2009, che dispone, per la scuola primaria, che «le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni». Per la secondaria di primo grado la stessa figura è descritta senza il nome all’art. 11, c. 4: nelle scuole e sezioni staccate dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree abitate da minoranze linguistiche «possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte».
Non esiste invece una definizione normativa di «piccola scuola»: l’espressione appartiene alla ricerca educativa e alla documentazione di indire, non all’ordinamento. Le norme usano criteri territoriali — comuni montani, piccole isole, aree abitate da minoranze linguistiche, aree a rischio di devianza minorile — e, dal 2024-2025, la nozione di aree interne nei provvedimenti sul dimensionamento.
Disciplina
La costituzione della classe. La formazione delle classi è procedimento a competenza divisa: le dotazioni organiche sono definite annualmente a livello nazionale e per ambiti regionali (art. 2, c. 2 dpr-81-2009); il dirigente dell’usr ripartisce le consistenze a livello provinciale tenendo conto «delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono» (art. 2, c. 5); determinato il numero delle classi, il dirigente scolastico assegna gli alunni (art. 3, c. 1) e può disporre incrementi del numero delle classi solo «in caso di inderogabili necessità» e previa autorizzazione dell’USR (art. 4, c. 2). Vedi formazione-classi.
I limiti numerici e le deroghe. Il quadro, tutto nel d.P.R. 81/2009, è il seguente:
| Situazione | Limite | Fonte |
|---|---|---|
| Pluriclasse di scuola primaria | da 8 a 18 alunni | art. 10, c. 1 |
| Classe «con alunni iscritti ad anni di corso diversi» nella secondaria di I grado | massimo 18 alunni | art. 11, c. 4 |
| Classi in comuni montani, piccole isole, aree di minoranza linguistica — primaria | sotto il minimo, comunque non meno di 10 alunni | art. 10, c. 4 |
| Stesse aree — secondaria di I grado | non al di sotto di 10 alunni | art. 11, c. 3 |
| Piccole isole, comuni montani, minoranze linguistiche, aree a rischio di devianza minorile o con rilevante presenza di alunni con difficoltà di apprendimento | classi uniche per anno di corso e indirizzo con numero inferiore al minimo e al massimo degli artt. 10, 11 e 16 | art. 8, c. 1 |
| Scostamento ordinario | deroga fino al 10% ai minimi e ai massimi | art. 4, c. 1 |
L’art. 8, c. 1-bis aggiunge uno strumento specifico: nelle situazioni dell’art. 8, c. 1 regioni ed enti locali «stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni con il Ministero» per istituire centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento.
La deroga legata al dimensionamento. L’art. 1, c. 83-quinquies, terzo periodo della legge-107-2015 introduce, «al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell’ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l’istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica», il potere dei dirigenti degli USR — per il solo anno scolastico 2025/2026 e nelle sole regioni che hanno deliberato il dimensionamento entro il 30 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 19, cc. 5-quater e 5-quinquies del dl-98-2011 — di derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal d.P.R. 81/2009, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale e senza nuovi oneri. È una deroga a termine e condizionata: non modifica il d.P.R. 81/2009 e non vale per le regioni che non rientrano nella previsione.
Che cosa resta fermo. La pluriclasse non è un ordinamento speciale. Valgono il monte ore e i modelli orario della primaria e della secondaria di primo grado (dpr-89-2009, art. 4, c. 3 e art. 5, c. 1), le Indicazioni nazionali e la valutazione ordinaria. Gli strumenti per gestirla sono quelli comuni dell’autonomia: l’art. 4, c. 2, lett. d) del dpr-275-1999 (articolazione modulare di gruppi di alunni «provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso»), la lett. e) (aggregazione delle discipline in aree e ambiti), l’art. 5 sull’organizzazione flessibile dell’orario e sull’impiego dei docenti (flessibilita-oraria), l’art. 7 sugli accordi di rete (accordi-di-rete).
Chi decide. Per la secondaria di primo grado l’art. 11, c. 4 del d.P.R. 81/2009 è esplicito: «gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi» e «programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo». La ripartizione ordinaria resta quella del dlgs-297-1994: criteri generali di formazione delle classi e di adattamento dell’orario al consiglio-istituto (art. 10, c. 4), potere deliberante sul funzionamento didattico e proposte sull’orario al collegio-docenti (art. 7, c. 2, lett. a e b), assegnazione degli alunni e formulazione dell’orario al dirigente.
Applicazione nella scuola
La lezione 7.2 del percorso FOVI (formazione-continua-incentivata), curata da INDIRE, offre il repertorio organizzativo oggi più strutturato in Italia. Distingue quattro tipologie di multigrade — multietà, multilivello, combinate o composite, di stage — e quattro forme curricolari derivate dalla letteratura internazionale: curricoli quasi monogrado (il docente lavora a turno con ciascun gruppo), differenziazione dei curricoli (sfondo comune in apertura e chiusura, lavoro per livelli nella parte centrale), cicli curricolari pluriennali o rolling programmes (gradi contigui che seguono alternativamente il piano dell’uno e dell’altro anno), curricoli centrati sul discente e sui materiali. A queste si affiancano le configurazioni osservate: pluriclasse «estrema» (prima e quinta), «unica» (tutti i livelli), «contigua» (classi consecutive), che la lezione indica come la più diffusa.
Il modello orario dell’IC «Ugo Foscolo» di Murano-Burano, allegato al corso, mostra il punto di contatto con la flessibilità oraria: 27 ore curricolari articolate in 30 lezioni da 50 minuti, sei al giorno su cinque giorni, giornata divisa in didattica differenziata per età nelle prime due lezioni, unità di apprendimento comuni nella parte centrale, attività più leggere in chiusura; la titolarità delle discipline è divisa fra un ambito umanistico e uno scientifico. Il documento dichiara che «il monte ore complessivo offerto agli alunni resta invariato» e che le ore delle materie portanti sono assicurate dal rapporto di conversione tempo/lezione. Sono scelte di prassi: la loro tenuta dipende dal rispetto dei vincoli descritti in flessibilita-oraria — monte ore annuale delle discipline, recupero delle frazioni orarie, orario di servizio dei docenti, delibere degli organi competenti.
Per il dirigente i nodi operativi ricorrenti sono tre: l’organico, perché la pluriclasse nasce da un numero di alunni che non regge classi distinte e le deroghe sono subordinate alla disponibilità dell’organico assegnato (artt. 2, c. 5 e 10, c. 6 d.P.R. 81/2009); l’inclusione, perché l’art. 5, c. 2 del d.P.R. 81/2009 limita a 20 alunni le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità, con obbligo di motivazione e di progetto articolato di integrazione; la documentazione nel PTOF del modello organizzativo adottato, che è il luogo in cui la scelta diventa verificabile (predisposizione-ptof).
Relazioni
flessibilita-oraria · autonomia-scolastica · curricolo · continuita-educativa · organico-autonomia · dpr-81-2009 · legge-107-2015 · dpr-275-1999 · dpr-89-2009 · dl-98-2011 · usr · indire · consiglio-istituto · collegio-docenti · formazione-classi · accordi-di-rete
Orientamenti contrastanti
Quante sono le pluriclassi: i materiali del corso danno tre numeri diversi e nessuno dichiara l’anno di rilevazione.
| Fonte | Pluriclassi | Alunni | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| Slide 7.2 (INDIRE, FOVI 2025-26) | 1.885 | 25.152 | 1.711 nella primaria e 174 nella secondaria di I grado, in 1.286 scuole |
| Mangione-Garzia, Q-Times n. 3/2021 | 1.460 | 28.919 | 1.265 nella primaria e 195 nella secondaria di I grado; fonte indicata «INDIRE-MIUR» |
| Quaderno delle Piccole Scuole «Classi in rete» | — | «quasi 30.000» | con «più di 500.000» iscritti in scuole isolate periferiche |
I tre dati non sono conciliabili: il numero delle pluriclassi cresce di oltre quattrocento unità mentre quello degli alunni cala di quasi quattromila, e la media per pluriclasse passa da 19,8 a 13,3 alunni. Poiché nessuna delle tre fonti dichiara l’anno scolastico di riferimento né la rilevazione di origine, i dati vanno citati come stime di provenienza INDIRE e non come statistica ufficiale. Il dato ufficiale va cercato nelle rilevazioni del mim sull’anagrafe delle istituzioni scolastiche; il wiki non lo possiede.
La Rete nazionale delle Piccole Scuole è prassi, non istituto giuridico. La lezione 7.2 la descrive come nata nel 2017, con oltre 6.000 plessi aderenti ai principi di un «Manifesto», con Quaderni, videopratiche, mentoring fra scuole e visiting. Nessuna norma la istituisce, le attribuisce funzioni o la rende presupposto di benefici: l’adesione è una scelta di rete della singola istituzione scolastica, che se formalizzata passa per l’accordo dell’art. 7 del dpr-275-1999 e per la delibera del consiglio di istituto. Il Manifesto delle Piccole Scuole non è fonte del diritto e non deroga ai parametri del d.P.R. 81/2009.
Una lacuna da segnalare. La disciplina delle pluriclassi resta affidata a un regolamento del 2009 costruito su una logica di contenimento della spesa (art. 64 del dl-112-2008, richiamato più volte nel d.P.R. 81/2009), mentre le politiche successive — PNRR, dimensionamento, aree interne — intervengono con deroghe annuali e a termine come quella dell’art. 1, c. 83-quinquies della legge 107/2015. Non esiste, nei testi posseduti dal wiki, una disciplina organica del modello didattico della pluriclasse: l’unico obbligo esplicito è quello dell’art. 11, c. 4 del d.P.R. 81/2009, che impone agli organi collegiali di programmare «interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo».
Fonti
dpr-81-2009 · legge-107-2015 · dpr-275-1999 · dpr-89-2009 · dlgs-297-1994 · fovi-7-2-rielaborazione · fovi-7-2-slide-introduzione · fovi-7-2-slide-corpo-centrale · fovi-7-2-slide-conclusione · fovi-7-2-slide-onda · fovi-7-2-art-mangione-garzia-agire-didattico · fovi-7-2-modello-orario-ic-foscolo · fovi-7-1-quaderno-classi-in-rete