Definizione
Per flessibilità oraria si intende l’insieme delle modalità con cui l’istituzione scolastica autonoma organizza il tempo dell’insegnamento in forme diverse dalla lezione di sessanta minuti ripetuta su un orario settimanale fisso, restando dentro i quadri orari nazionali. Non è un istituto a sé: è una delle facoltà in cui si articolano l’autonomia didattica e l’autonomia organizzativa (autonomia-scolastica).
La base è l’art. 21, c. 8 della legge-59-1997, per cui l’autonomia organizzativa «si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti», con tre limiti espressi: i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi — che possono però essere assolti su programmazione plurisettimanale. L’art. 21, c. 9 aggiunge il limite sostanziale: resta fermo «il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi».
Disciplina
Le forme tipizzate. L’art. 4, c. 2 del dpr-275-1999 elenca, in via non tassativa («possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro»), cinque strumenti:
- lett. a) articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività — è la base della compattazione quadrimestrale o asimmetrica;
- lett. b) unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’art. 8, degli spazi orari residui — è la base della riduzione dell’ora;
- lett. c) percorsi didattici individualizzati;
- lett. d) articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso — è la base delle classi aperte;
- lett. e) aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
L’art. 5, c. 3 dello stesso regolamento governa il versante organizzativo: l’orario complessivo del curricolo e quello delle singole discipline «sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo». L’art. 5, c. 4 consente di diversificare le modalità di impiego dei docenti fra classi e sezioni; l’art. 5, c. 2 riserva gli adattamenti del calendario alla scuola, nel rispetto della competenza regionale.
Il richiamo della legge 107. L’art. 1, c. 3 della legge-107-2015 ribadisce tre forme: articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina (lett. a), potenziamento del tempo scolastico «anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia» (lett. b), programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario anche mediante articolazione del gruppo classe (lett. c). Il c. 4 ne fissa il limite: si provvede nei limiti dell’organico dell’autonomia e delle risorse disponibili (organico-autonomia).
Il monte ore che resta fermo. La flessibilità ridistribuisce il tempo, non lo riduce. I quadri orari sono fissati dai regolamenti di riordino:
- dpr-89-2009, art. 4, c. 3 (primaria: 24, 27, fino a 30 e 40 ore settimanali) e art. 5, c. 1 (secondaria di primo grado: 990 ore annue, pari a 29 settimanali, più 33 ore di approfondimento; tempo prolungato mediamente 36 ore, elevabili a 40 ai sensi dell’art. 5, c. 3);
- dpr-89-2010, art. 10, c. 1, lett. b) e c): l’orario annuale è articolato in attività e insegnamenti obbligatori; la quota rimessa alle istituzioni scolastiche «non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno», fermo restando che l’orario di ciascuna disciplina «non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni» e che non possono essere soppresse le discipline dell’ultimo anno. L’art. 10, c. 4 rinvia espressamente agli strumenti dell’art. 4 del d.P.R. 275/1999;
- dpr-88-2010, art. 5, c. 3, lett. a) (quota di autonomia del 20%, con decurtazione per disciplina non superiore al 20% dei quadri orario) e lett. b) (spazi di flessibilità entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno).
La riduzione dell’unità oraria e il recupero. Il punto è contrattuale, non regolamentare. L’art. 43, c. 7 del ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 dispone che «al di fuori dei casi previsti dal comma 8, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti». Il c. 8 tiene distinto il caso della riduzione «per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica» (trasporti, edilizia), che resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 e per la quale la delibera spetta al consiglio di istituto. Il c. 9 consente di articolare l’orario di insegnamento in maniera flessibile e su base plurisettimanale «in misura, di norma, non eccedente le quattro ore»; il c. 5 conferma l’orario di insegnamento in 25, 22 e 18 ore settimanali. L’art. 43, c. 14 abroga espressamente l’art. 28 del ccnl-scuola-2007.
Chi delibera che cosa. La flessibilità oraria non è un atto monocratico del dirigente:
| Atto | Organo | Base normativa |
|---|---|---|
| Scelte di flessibilità e quota di curricolo nel PTOF | collegio dei docenti elabora, consiglio di istituto approva | art. 3, cc. 1 e 4 dpr-275-1999; art. 8, c. 2 |
| Delibera sul funzionamento didattico e sul recupero delle frazioni orarie | collegio-docenti | art. 7, c. 2, lett. a) dlgs-297-1994; art. 43, c. 7 CCNL 2019-2021 |
| Criteri generali per l’adattamento dell’orario delle lezioni | consiglio-istituto | art. 10, c. 4 dlgs-297-1994 |
| Riduzione dell’ora per cause di forza maggiore | consiglio di istituto | art. 43, c. 8 CCNL 2019-2021 |
| Formulazione dell’orario e assegnazione dei docenti | dirigente, su proposta del collegio e nei criteri del consiglio | art. 7, c. 2, lett. b) dlgs-297-1994 |
Applicazione nella scuola
Il modulo 7 del percorso FOVI (formazione-continua-incentivata) documenta la prassi raccolta da indire nel Movimento «Avanguardie educative», attraverso l’Idea Uso flessibile del tempo. Le Linee guida v. 3.0 [2024] distinguono quattro configurazioni: compattazione delle discipline (una disciplina nel primo quadrimestre, l’altra nel secondo), compattazione fra discipline (due docenti che uniscono il monte orario su uno sfondo integratore), compattazione con riduzione dell’ora di lezione, flessibilità delle attività curricolari (le ore ricavate dalla riduzione restituite come insegnamenti a scelta, con monte orario annuale invariato). La videolezione 7.3 aggiunge la distinzione fra compattazione giornaliera, settimanale, quadrimestrale e annuale asimmetrica, e lega la compattazione all’organizzazione della settimana corta.
Due casi documentati nei materiali del corso aiutano a vedere il meccanismo. Il Liceo classico «Parini» di Milano adotta unità di insegnamento di 50 o 55 minuti: il docente con cattedra di 18 ore svolge 18 moduli settimanali più 21 moduli nell’arco dell’anno su gruppi di classi aperte. L’IC «Ugo Foscolo» di Murano-Burano articola 27 ore curricolari in 30 lezioni da 50 minuti, sei al giorno per cinque giorni, dichiarando che «il monte ore complessivo offerto agli alunni resta invariato ma cambia l’articolazione della proposta didattica». Sono prassi, non modelli autorizzati: la loro legittimità dipende, caso per caso, dal rispetto dei limiti sopra elencati.
Le criticità ricorrenti sono quattro, e sono tutte di natura giuridica prima che pedagogica:
- La restituzione delle frazioni. I minuti sottratti all’ora non spariscono: l’art. 4, c. 2, lett. b) del d.P.R. 275/1999 li qualifica «spazi orari residui» da utilizzare nell’ambito del curricolo obbligatorio, e l’art. 43, c. 7 del CCNL ne impone il recupero a favore degli stessi alunni. Un orario che riduce l’unità oraria senza documentare dove il tempo rientra lede il monte ore annuale e, con esso, l’art. 21, c. 9 della legge 59/1997.
- L’orario di servizio dei docenti. La riduzione dell’unità oraria non riduce l’obbligo contrattuale: 25, 22 o 18 ore settimanali di attività di insegnamento (art. 43, c. 5). Il differenziale va programmato nel piano annuale delle attività, deliberato dal collegio (art. 43, c. 4), e la flessibilità plurisettimanale resta «di norma» entro le quattro ore (art. 43, c. 9).
- La tracciabilità dell’atto. Le scelte vanno esplicitate nel PTOF (art. 8, c. 2 d.P.R. 275/1999, predisposizione-ptof), non lasciate all’orario di fatto: è il PTOF il documento che rende la scelta opponibile alle famiglie e verificabile dall’usr.
- Il limite del quadro orario. Nel secondo ciclo la compattazione non può sopprimere discipline dell’ultimo anno né ridurne l’orario oltre le soglie dei regolamenti di riordino.
Relazioni
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Orientamenti contrastanti
Di quanto si può ridurre l’ora: i materiali del corso non concordano. Le Linee guida INDIRE Uso flessibile del tempo v. 3.0 [2024] descrivono la riduzione «da un minimo di 5ʹ a un massimo di 15ʹ» (cluster «Compattazione delle discipline e riduzione dell’ora di lezione» e «Flessibilità delle attività curricolari»); la videolezione 7.3 e la relativa dispensa parlano invece di unità portate «a 50-55 minuti», cioè di una riduzione di 5-10 minuti, ma i casi riportati nelle stesse Linee guida arrivano a unità di 48ʹ (Convitto «Umberto I» di Torino) e di 45ʹ con blocchi di 95ʹ (altri istituti capofila). Nessuna delle due soglie ha fondamento normativo: né il d.P.R. 275/1999 né i regolamenti di riordino fissano una durata minima dell’unità di insegnamento. Il vincolo giuridico non è la durata del modulo, ma il monte ore annuale di ciascuna disciplina e il recupero delle frazioni. Le cifre dei materiali vanno quindi lette come descrizione di prassi osservate, non come limite da rispettare.
Il CCNL citato dalle Linee guida non è identificabile. La «scheda tecnica» delle Linee guida chiede alla dirigenza di avere chiari «il DPR 89/2010, la Legge 107/2015, l’art. 28 del CCNL», senza indicare comparto né biennio. Nel ccnl-scuola-2007 l’art. 28 è «Attività di insegnamento» e contiene la disciplina del recupero, ma quell’articolo è stato espressamente abrogato dall’art. 43, c. 14 del ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021; nel CCNL vigente l’art. 28 disciplina tutt’altro, il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale. Chi usa le Linee guida come traccia operativa deve leggere art. 43 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, non «art. 28 del CCNL».
Un punto non risolto dalle fonti possedute. Le circolari ministeriali n. 243/1979 e n. 192/1980, richiamate dall’art. 43, c. 8 come disciplina della riduzione per forza maggiore, non sono presenti in raw/: il wiki non può riportarne il contenuto. Chi deve deliberare una riduzione per motivi di trasporto reperisca i testi prima di istruire l’atto.
Fonti
legge-59-1997 · dpr-275-1999 · legge-107-2015 · dlgs-297-1994 · dpr-89-2009 · dpr-89-2010 · dpr-88-2010 · ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 · fovi-7-3-linee-guida-uso-flessibile-tempo · fovi-7-3-rielaborazione · fovi-7-3-slide · fovi-7-3-trascrizione · fovi-7-2-modello-orario-ic-foscolo