Definizione
La rete di scuole è la forma associativa con cui più istituzioni scolastiche autonome esercitano in comune funzioni proprie, restando ciascuna titolare della propria autonomia e del proprio bilancio. La norma base è l’art. 7 del dpr-275-1999, rubricato «Reti di scuole»: «le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali» (c. 1). La rete non è un soggetto giuridico nuovo: è un accordo, e le scuole che vi aderiscono conservano personalità giuridica, organi e responsabilità.
Sul piano lessicale la prassi distingue due tipi, che non hanno però la stessa base normativa:
- reti di ambito — reti fra le istituzioni scolastiche di un medesimo ambito territoriale, previste dall’art. 1, c. 70 della legge-107-2015: gli uffici scolastici regionali «promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale», costituite entro il 30 giugno 2016. L’ambito territoriale è definito dall’USR ai sensi dell’art. 1, c. 66, di ampiezza inferiore alla provincia o alla città metropolitana;
- reti di scopo — reti costituite liberamente dalle scuole su un progetto determinato, che è l’ipotesi generale dell’art. 7 del D.P.R. 275/1999. L’espressione non compare nelle due norme: la distinzione fra rete di ambito e rete di scopo è fissata dalla nota MIUR prot. n. 2151 del 7 giugno 2016, «Indicazioni per la formazione delle reti» — nota-2151-2016-formazione-reti, acquisita il 2026-10-17 — che definisce la rete di ambito come quella che «riunisce stabilmente tutte le scuole statali dell’ambito territoriale individuato dall’USR» e le reti di scopo come quelle che «si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l’ambito di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi». Una nota ministeriale non è però fonte del diritto: non può introdurre obblighi che la norma non prevede. La terminologia va quindi usata come lessico amministrativo corrente, non come categoria di legge.
Disciplina
Oggetto dell’accordo e competenze deliberative. L’art. 7, c. 2 del dpr-275-1999 elenca gli oggetti possibili: attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, «ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci»; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e altre attività coerenti con le finalità istituzionali. Lo stesso comma fissa la regola sulle competenze: se l’accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, «è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza». La doppia delibera non è facoltativa in quei casi.
Contenuto necessario e pubblicità (art. 7, c. 4). L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione da ciascuna istituzione; «l’accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia».
Apertura (art. 7, c. 5). Gli accordi «sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi» e prevedono iniziative per favorire la partecipazione delle scuole in situazione di difficoltà. Una rete chiusa contrasta con la norma.
Scambio di docenti (art. 7, c. 3). L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti che liberamente vi consentano, fra istituzioni i cui docenti abbiano stato giuridico omogeneo; i docenti coinvolti rinunciano al trasferimento per la durata dell’impegno, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Laboratori di rete e organici (art. 7, cc. 6 e 7). Nell’ambito delle reti possono essere istituiti laboratori per la ricerca didattica e la sperimentazione, la documentazione, la formazione in servizio del personale e l’orientamento scolastico e professionale; quando sono istituite reti, gli organici funzionali di istituto «possono essere definiti in modo da consentire l’affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori».
Convenzioni, accordi con soggetti terzi, consorzi (art. 7, cc. 8, 9 e 10). Le scuole, singolarmente o in rete, possono stipulare convenzioni con università ed enti, associazioni o agenzie del territorio (c. 8); promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni con più scuole, enti e associazioni del volontariato e del privato sociale, anche fuori dall’ipotesi del c. 1 (c. 9 — è l’aggancio normativo del patto-educativo-di-comunita); costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per compiti istituzionali coerenti con il piano dell’offerta formativa (c. 10).
Legge 107/2015. L’art. 1, c. 70 indica le finalità delle reti di ambito: valorizzazione delle risorse professionali, gestione comune di funzioni e attività amministrative, realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. Il c. 71 impone un contenuto minimo all’accordo di rete, che individua: a) criteri e modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto della disciplina sulla non discriminazione e sull’integrazione delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai PTOF di più scuole; b) i piani di formazione del personale; c) le risorse da destinare alla rete; d) «le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte». Il c. 72 consente di affidare alla rete, in base a specifici accordi, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, TFR e sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione. Il c. 74 fissa il vincolo generale: ambiti territoriali e reti «sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Profilo amministrativo-contabile. L’adesione a reti di scuole e consorzi è deliberata dal consiglio-istituto (art. 45, c. 1, lett. f del di-129-2018). Per gli affidamenti, le scuole «possono espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti ai sensi dell’articolo 47» (art. 46, c. 1). L’art. 47 regola gli accordi di rete per acquisti e affidamenti: possono prevedere espressamente la delega delle funzioni al dirigente della scuola capofila, che «per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità» (c. 1); le scritture contabili restano «autonome e separate» anche dopo l’adesione (c. 2); restano fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun dirigente, compresi quelli di responsabilità dirigenziale e di valutazione (c. 3).
Antecedenti. L’art. 10, c. 3, lett. f) del dlgs-297-1994 già attribuiva al consiglio di circolo o di istituto la «promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione»; l’autonomia e la personalità giuridica che rendono possibile la rete come accordo fra enti vengono dall’art. 21 della legge-59-1997.
Per la procedura — chi delibera, in quale ordine, quali atti si producono — si rinvia a accordi-di-rete: questa pagina dà l’istituto, non il procedimento.
Applicazione nella scuola
Nel percorso FOVI le reti sono trattate come dimensione «meso» dell’ecosistema scolastico (fovi-1-1-rielaborazione): la lezione 1.1 propone un excursus normativo dalla L. 59/1997 al D.P.R. 275/1999 fino all’art. 1, cc. 70-71 della L. 107/2015, e la formula «da una rete amministrativa a un hub fatto di cuori e di menti». Fra le figure di sistema del livello meso la lezione colloca i «responsabili per le reti di innovazione» e i «referenti per le alleanze territoriali e i patti educativi» (figure-di-sistema). È lessico organizzativo, non qualificazione giuridica.
Il contributo Marucci-Porcarelli (fovi-6-2-art-reti-pnrr-marucci) documenta l’uso delle reti nelle misure PNRR, in particolare nell’Investimento 1.4 della Missione 4 contro la dispersione, dove sono previsti progetti di rete fra istituzioni scolastiche, compresi i CPIA, accanto alle alleanze con enti locali e Terzo settore (pnrr-missione-4).
Dalle interviste ai direttori degli USR raccolte nel rapporto Labsus-INDIRE (fovi-6-1-rapporto-labsus-indire-patti) emerge il nodo pratico: «un’istituzione scolastica autonoma, che vuole esercitare una vera autonomia e anche gestire delle reti, ha bisogno di un forte supporto amministrativo». Per la scuola capofila la rete non è un alleggerimento: l’art. 47, c. 1 del D.I. 129/2018 le trasferisce rappresentanza e responsabilità verso i terzi.
Tre errori ricorrenti, tutti con effetti sugli atti:
- sottoscrivere un accordo che prevede attività didattiche o di formazione con la sola delibera del consiglio di istituto, senza quella del collegio (art. 7, c. 2 del D.P.R. 275/1999);
- omettere nell’accordo gli elementi necessari dell’art. 7, c. 4 — organo responsabile, durata, competenze e poteri, risorse conferite — e il deposito presso le segreterie, che è la forma di pubblicità prevista dalla norma;
- trattare la rete come centro di spesa autonomo: i bilanci restano separati (art. 7, c. 2 del D.P.R. 275/1999 e art. 47, c. 2 del di-129-2018) e la rete non ha personalità giuridica.
Relazioni
autonomia-scolastica · patto-educativo-di-comunita · organico-autonomia · ptof · figure-di-sistema · dirigenza-scolastica · accordi-di-rete · attivita-negoziale · consiglio-istituto · collegio-docenti · usr · dpr-275-1999 · legge-107-2015 · legge-59-1997 · legge-241-1990 · di-129-2018 · nota-2151-2016-formazione-reti
Orientamenti contrastanti
L’articolo giusto del D.P.R. 275/1999 è il 7, non il 6. Le slide della lezione 1.1 del percorso FOVI attribuiscono all’«Art. 6» l’«introduzione e disciplina delle RETI DI SCUOLE come istituto giuridico che ha tra le diverse finalità “l’innovazione metodologica e disciplinare”»; la dispensa della stessa lezione registra la discrepanza senza scioglierla (fovi-1-1-rielaborazione). Riscontro sul testo del regolamento in raw/normativa/dpr-275-1999.md: l’art. 6 è rubricato «Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo»; l’art. 7 è rubricato «Reti di scuole» ed è la sede della disciplina dell’accordo di rete. L’equivoco è spiegabile: l’art. 6, c. 1 riconosce l’autonomia di ricerca alle istituzioni scolastiche «singolarmente o tra loro associate» e include alla lett. c) «l’innovazione metodologica e disciplinare», che è appunto la finalità citata nella slide. La frase virgolettata viene dunque dall’art. 6, ma l’istituto della rete sta nell’art. 7. Nelle risposte d’esame e negli atti si cita l’art. 7.
Reti di ambito e titolarità su ambito: due cose diverse. L’art. 1, cc. 70-74 della legge-107-2015 è vigente, ma il disegno complessivo in cui gli ambiti erano inseriti è stato smontato per la parte che riguarda il personale. I cc. 79-82, che prevedevano la proposta di incarico triennale del dirigente ai docenti assegnati all’ambito, compaiono ancora nel testo multivigente, ma l’art. 1, c. 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che «a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale» (testo riscontrato in raw/normativa/legge-145-2018.md; la legge non ha ancora una pagina nel wiki). Le reti di ambito dei cc. 70-72 restano invece previste e operanti: la caduta della titolarità su ambito riguarda la gestione del personale, non la forma associativa. È una confusione frequente nelle risposte d’esame.
La nota 2151/2016, ora letta. L’atto è stato acquisito il 2026-10-17 (nota-2151-2016-formazione-reti) e la lettura conferma quanto si poteva solo supporre: la bipartizione ambito/scopo, i due modelli di accordo e la conferenza di servizi ex art. 14 della legge-241-1990 come «forma giuridicamente più idonea» di governance della rete di ambito sono tutti contenuti della nota, non della legge. Resta quindi vero che la distinzione è prassi amministrativa diffusa, non categoria di legge — ma ora è prassi fondata su un atto letto e citabile.
Due precisazioni che la nota aggiunge e che è utile tenere a mente. Primo: l’accordo istitutivo della rete di ambito «viene approvato dal Consiglio di Istituto di ogni scuola dell’ambito territoriale» — nessun automatismo discende dall’appartenenza territoriale, coerentemente con l’art. 45, c. 1, lett. f del di-129-2018. Secondo: la nota indica la rete come strumento per l’aggregazione delle committenze, richiamando gli «artt. 37 e seguenti del recente Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016)»; il riferimento normativo è superato dal dlgs-36-2023, la logica no.
Fonti
fovi-1-1-rielaborazione · fovi-1-1-slide · fovi-1-0-nota-terminologica · fovi-6-1-rapporto-labsus-indire-patti · fovi-6-2-art-reti-pnrr-marucci · 2026-10-17-percorso-fovi-primo-anno
Acquisita il 2026-10-17: nota-2151-2016-formazione-reti — nota MIUR prot. n. 2151 del 7 giugno 2016, «Indicazioni per la formazione delle reti», con i modelli di accordo per la rete di ambito e per le reti di scopo.
Atto presente in raw/normativa/ ma privo di pagina wiki: legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 796 (legge-145-2018.md).