Definizione
«Figure di sistema» non è una categoria giuridica unitaria: è il nome d’uso, consolidato nella letteratura organizzativa e nei percorsi di formazione ministeriali, dei docenti con incarichi di supporto al sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e alla dirigenza. Il diritto positivo le nomina in tre luoghi distinti, con presupposti e discipline diverse:
- art. 25, c. 5 del dlgs-165-2001 — nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente «può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti»: è la base dei collaboratori del dirigente, scelti dal dirigente, revocabili, titolari di delega;
- art. 1, c. 83 della legge-107-2015 — il dirigente «può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico», senza nuovi oneri. I cc. 83-bis e 83-quater disciplinano l’esonero o semiesonero dall’insegnamento per i collaboratori, nei limiti di spesa e per le istituzioni individuate con decreto;
- art. 33 del ccnl-scuola-2007 (richiamato dall’art. 88 e confermato nell’impianto del ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021) — le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa sono «identificate con delibera del collegio dei docenti», che ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari; non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
A queste si aggiungono le figure previste da discipline speciali (referenti per l’inclusione, per il bullismo, animatore digitale, tutor e docente orientatore, coordinatori di classe e di dipartimento), ciascuna con la propria fonte.
Disciplina
La distinzione che conta, e che nella prassi si confonde, è fra atti del dirigente e delibere del collegio: collaboratori ex art. 25, c. 5 e docenti coadiutori ex art. 1, c. 83 sono individuati dal dirigente; le funzioni strumentali sono deliberate dal collegio, che ne fissa numero e criteri. I compensi delle une e degli altri gravano sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e passano dalla contrattazione-integrativa-istituto: la contrattazione non individua le persone né crea le funzioni, ma determina i criteri di ripartizione delle risorse.
L’art. 16-ter, c. 3 del dlgs-59-2017 aggiunge un tassello: la Scuola di alta formazione (safi) definisce obiettivi di percorsi di formazione in servizio «rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica», a partecipazione volontaria e con compensi forfettari a valere sul MOF; e stabilisce che «nell’ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento». È il primo aggancio esplicito fra middle management, PTOF e autovalutazione (formazione-continua-incentivata).
Applicazione nella scuola
Tre errori ricorrenti, tutti con conseguenze sugli atti:
- Nominare funzioni strumentali con decreto dirigenziale senza delibera del collegio che ne abbia fissato numero e criteri: l’atto è viziato nel presupposto.
- Confondere delega di compiti e delega di funzioni dirigenziali: l’art. 25, c. 5 consente la delega di «specifici compiti», non il trasferimento della titolarità dirigenziale, che resta al dirigente insieme alla responsabilità.
- Trattare l’incarico come stabile: gli incarichi sono annuali e si esauriscono con l’anno scolastico; l’esonero o semiesonero del collaboratore è possibile solo nelle istituzioni e nei limiti di spesa fissati dalle norme e dal decreto attuativo.
Per il candidato al concorso il nodo tipico è la mappa delle competenze: chi individua, chi delibera, chi retribuisce, con quale atto e con quale responsabilità residua in capo al dirigente. La mappa completa, con la tabella delle tre figure e il riparto di giurisdizione, è in 2026-10-17-collaboratori-del-dirigente-chi-li-individua.
Relazioni
formazione-continua-incentivata · organico-autonomia · ptof · dirigenza-scolastica · collegio-docenti · safi · contrattazione-integrativa-istituto · dlgs-165-2001 · legge-107-2015
Orientamenti contrastanti
La legge non definisce il «middle management» né gli attribuisce uno stato giuridico: la figura esiste nell’organizzazione e nella formazione ministeriale, non nell’ordinamento del personale. Finché la contrattazione collettiva non costruisce un profilo, l’incarico resta un fatto fiduciario e annuale, e le ricadute di carriera dipendono dalla sola formazione incentivata dell’art. 16-ter. Nel dibattito professionale il punto aperto è se questa sia una scelta deliberata di flessibilità o una lacuna che scarica sul dirigente il costo della continuità organizzativa.
Fonti
dlgs-165-2001 · legge-107-2015 · ccnl-scuola-2007 · dlgs-59-2017