Identificazione

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 — Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Entrata in vigore 31 maggio 2017 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23).

Avvertenza: è uno degli atti più rimaneggiati della normativa scolastica. La versione originaria (percorso FIT triennale) non esiste più: gli artt. 8-12 e 14-16 sono stati abrogati dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, e la L. 29 giugno 2022, n. 79 (conversione del D.L. 36/2022) ha riscritto l’impianto introducendo il percorso universitario da 60 CFU/CFA. Le risposte della banca dati concorsuale 2017 riflettono il testo originario e oggi sono superate.

Gerarchia e collocazione

Decreto legislativo attuativo della delega dell’art. 1, cc. 180 e 181, lett. b) della legge-107-2015. Si coordina con il dlgs-297-1994 (di cui l’art. 21 disapplica gli artt. 400, 402, 403, 404, 425, 426 e 436, c. 1 per i concorsi banditi dopo la sua entrata in vigore) e con il dlgs-165-2001 per il rapporto di lavoro. L’attuazione è affidata al D.P.C.M. previsto dall’art. 2-bis, c. 4 e a decreti ministeriali; la riforma è esplicitamente ancorata al PNRR, Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 (art. 13, c. 5).

Ambito di applicazione

Docenti di posto comune e di sostegno, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado (art. 1, c. 1). Le disposizioni si applicano ai concorsi banditi dopo l’entrata in vigore del decreto (art. 22, c. 1).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1, c. 2 — Obiettivi del percorso di formazione, selezione e prova: competenze culturali e disciplinari; competenze pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate con le competenze giuridiche, «in specie relative alla legislazione scolastica»; capacità di progettare percorsi didattici flessibili; consapevolezza dei compiti connessi all’organizzazione scolastica e alla deontologia professionale.
  • Art. 1, c. 3 — La formazione continua obbligatoria e quella incentivata (art. 16-ter) proseguono la formazione iniziale; le iniziative si svolgono fuori dall’orario di insegnamento e sono definite per i profili di competenza dalla contrattazione collettiva, ferme l’autonomia organizzativa delle scuole e il CCNL.
  • Art. 2, c. 1 — Il sistema si articola in tre passaggi: a) percorso universitario e accademico abilitante di almeno 60 CFU/CFA; b) concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; c) periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
  • Art. 2-bis — Percorso di formazione iniziale a frequenza obbligatoria, erogato da università e istituzioni AFAM tramite centri accreditati; in presenza, con modalità telematiche non oltre il 20% e mai per tirocinio e laboratorio (c. 1). Il Ministero dell’istruzione comunica il fabbisogno triennale di docenti al MUR (c. 2). Offerta formativa di 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica e non meno di 20 di tirocinio diretto e indiretto, con almeno 12 ore in classe per ogni CFU di tirocinio; tirocini non retribuiti (c. 4). Sono definiti standard professionali minimi, modalità della prova finale e composizione della commissione, nella quale siedono un membro designato dall’USR e un membro esterno esperto (c. 5), e il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato (c. 6). Alle attività di tutoraggio sono preposti docenti delle scuole secondarie selezionati con decreto ministeriale (c. 7).
  • Art. 2-ter — L’abilitazione si consegue con il percorso da almeno 60 CFU/CFA e il superamento della prova finale (c. 1). Non costituisce titolo di idoneità né dà diritto al reclutamento fuori dalle procedure concorsuali (c. 2); ha durata illimitata (c. 3). Chi è già abilitato su altra classe o grado, o è specializzato sul sostegno, consegue l’abilitazione ulteriore con 30 CFU/CFA (c. 4); analoga via da 30 CFU/CFA per chi ha tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella classe di concorso (c. 4-bis).
  • Art. 3 — Il concorso è nazionale, indetto su base regionale (interregionale se i posti sono pochi) e bandito con cadenza biennale per i posti che si prevede si rendano vacanti nei due anni scolastici successivi.
  • Art. 13 — anno di prova e immissione in ruolo (il nucleo che interessa direttamente il DS):
    • c. 1 — I vincitori abilitati svolgono un periodo annuale di prova in servizio. Il superamento è subordinato ad almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 di attività didattiche. Il docente è sottoposto a un test finale e a una valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato-valutazione-docenti ex art. 11 del d.lgs. 297/1994, sulla base dell’istruttoria di un docente tutor nominato dal dirigente. In caso di mancato superamento, secondo e non ulteriormente rinnovabile periodo di prova.
    • c. 2 — I vincitori non ancora abilitati sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’USR e devono acquisire 30 CFU/CFA; conseguita l’abilitazione sono assunti a tempo indeterminato e svolgono l’anno di prova. La prova finale può essere sostenuta al massimo due volte: il secondo mancato superamento comporta la cancellazione dalla graduatoria.
    • c. 4 — Stessa disciplina per i vincitori su posto di sostegno.
    • c. 5 — In caso di esito positivo il docente è cancellato dalle graduatorie (ad esaurimento e di istituto) in cui è iscritto — non da quelle dei concorsi ordinari — ed è confermato nella stessa istituzione scolastica, dove è tenuto a rimanere, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni compreso l’anno di prova, salvi i casi di sovrannumero o esubero e l’applicazione dell’art. 33, cc. 5 o 6 della legge-104-1992. Restano possibili assegnazione provvisoria e utilizzazione in provincia e l’accettazione di supplenza annuale su altra classe di concorso per cui si abbia titolo.
  • Art. 16-bis — Istituisce presso il Ministero la Scuola di alta formazione dell’istruzione, che promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo e coordina e indirizza la formazione dei dirigenti scolastici, dei DSGA e del personale ATA (c. 1, lett. b), avvalendosi di INDIRE e invalsi (c. 2). Organi: Presidente, Comitato d’indirizzo, Comitato scientifico internazionale (c. 3).
  • Art. 16-ter — Formazione continua incentivata dei docenti di ruolo.
  • Art. 18-bis — Norme transitorie: fino al 31 dicembre 2024 ammissione al concorso con almeno 30 CFU/CFA e parte di tirocinio diretto (c. 1); riserva di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno per chi ha tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque (c. 2); fino al 31 dicembre 2026, in caso di esaurimento delle graduatorie, immissioni in ruolo su sostegno dalle GPS con la procedura dell’art. 5, cc. 5-12 del D.L. 44/2023 (c. 5).
  • Art. 21 — Disapplica ai concorsi disciplinati dal decreto l’art. 1, cc. 109 e 110 della legge 107/2015 e gli artt. 400, 402, 403, 404, 425, 426 e 436, c. 1 del d.lgs. 297/1994.
  • Art. 22, c. 2 — I requisiti dell’art. 5, c. 2 sono richiesti per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026; fino ad allora, per gli insegnanti tecnico-pratici, restano fermi i requisiti delle classi di concorso.

Adempimenti generati

anno-formazione-prova-docenti — l’art. 13 fissa i requisiti di servizio (180/120 giorni), il test finale, la nomina del tutor e la valutazione del DS sentito il comitato di valutazione.

Vigenza e modifiche

Vigente ma profondamente modificato. Dal testo multivigente scaricato risultano documentati:

  • Artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 abrogati dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, c. 792, lett. l), «ferma restando la sua applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della legge medesima»: cade l’intero impianto del percorso FIT triennale, che era la risposta corretta nei quesiti del concorso DS 2017.
  • Corte costituzionale, sentenza 6 dicembre 2017, n. 251: illegittimità costituzionale dell’art. 17, terzo comma, ultimo periodo.
  • Interventi su singole disposizioni: D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 conv. L. 12/2020; D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (+8.000 posti sul concorso ordinario ex art. 17, c. 2, lett. d); D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (art. 59); D.L. 2 marzo 2024, n. 19 conv. L. 29 aprile 2024, n. 56 (soppressione di un periodo dell’art. 16-bis, c. 6); D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 conv. L. 21 febbraio 2025, n. 15 (proroga all’a.a. 2025/2026 delle deroghe dell’art. 18-bis, c. 6-bis).
  • Il Capo I-bis (artt. 2-bis e 2-ter), la riscrittura dell’art. 2 e gli artt. 16-bis, 16-ter e 18-bis sono inserzioni successive: l’esportazione di Normattiva li segnala come aggiornati ma non ne riporta l’atto modificativo in nota. I termini interni («decreto da adottare entro il 31 luglio 2022», art. 2-bis, c. 4 e art. 13, c. 1) e il richiamo alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR (art. 13, c. 5) collocano la riscrittura nel 2022; l’atto è il dl-36-2022 convertito dalla L. 79/2022: riscontrato sul testo del decreto acquisito il 2026-09-13, il cui art. 44 riscrive la rubrica del capo I, l’art. 1 (modello integrato di formazione e abilitazione), l’art. 2 (percorso abilitante di almeno 60 CFU/CFA) e introduce gli artt. 16-bis (Scuola di alta formazione dell’istruzione) e 16-ter (formazione continua incentivata). Domanda aperta chiusa.
  • Normattiva riporta «ultimo aggiornamento all’atto: 07/08/2026»: la stratificazione è continua e ogni citazione va riverificata.

Verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

legge-107-2015 · dlgs-297-1994 · dlgs-165-2001 · legge-104-1992 · dm-226-2022-anno-prova · dm-850-2015-anno-prova · comitato-valutazione-docenti · usr · dirigenza-scolastica

Fonti

Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-59-2017.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 27 articoli fra originari e aggiunti). Banca dati quesiti concorso DS 2017: 5 quesiti (4 dell’area 5 «Organizzazione del lavoro e gestione del personale», 1 dell’area 6) — riferiti al testo originario e non più attuali.