Traccia
Il Collegio deve deliberare il piano di formazione d’istituto. Il dirigente propone due giornate di formazione obbligatoria in orario antimeridiano, con sospensione delle lezioni, e l’attribuzione di un compenso a chi partecipa. Una parte del Collegio obietta che la formazione è volontaria; la RSU chiede che il piano sia oggetto di contrattazione. Come si scioglie il nodo.
Quadro normativo
- Art. 1, c. 3 del dlgs-59-2017, nel testo introdotto dall’art. 44 del dl-36-2022 — la formazione continua obbligatoria, al pari di quella incentivata dell’art. 16-ter, prosegue e completa la formazione iniziale; le iniziative formative si svolgono fuori dell’orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del CCNL.
- Art. 16-bis del D.Lgs. 59/2017 — la Scuola di alta formazione dell’istruzione indirizza lo sviluppo delle attività formative del personale e aggiorna le esigenze della formazione iniziale.
- legge-107-2015, art. 1, c. 124 e ptof — la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale, e il piano è parte del PTOF.
- dlgs-165-2001, art. 40 e contrattazione-integrativa-istituto — perimetro delle materie di contrattazione.
Impostazione della risposta
Tre affermazioni circolano nel caso e vanno separate.
La prima, che la formazione sia volontaria, è infondata: è obbligatoria, e la riforma del 2022 la struttura distinguendo la componente obbligatoria da quella incentivata. Il Collegio non delibera se fare formazione, ma come declinarla.
La seconda, che si possa collocare la formazione in orario antimeridiano sospendendo le lezioni, è in contrasto con la norma: le iniziative si svolgono fuori dell’orario di insegnamento. La proposta del dirigente va perciò riformulata, anche perché sacrificherebbe attività didattica.
La terza, la richiesta della RSU, va accolta in parte e con precisione: la definizione dei profili di competenza è rimessa alla contrattazione collettiva e i criteri di utilizzo delle risorse rientrano nella contrattazione integrativa, ma il piano di formazione in sé è deliberato dal Collegio e inserito nel PTOF, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa che la norma fa espressamente salva. Confondere informazione, confronto e contrattazione è l’errore che genera il contenzioso sindacale d’istituto.
Il dirigente porta quindi in Collegio un piano coerente con i bisogni formativi emersi dal RAV e dal piano di miglioramento, collocato fuori dall’orario di insegnamento, e tiene distinta la sede in cui si trattano i compensi.
Atti da produrre
- Delibera del Collegio sul piano di formazione, inserito nel PTOF.
- Informativa alla RSU e contrattazione sui criteri di utilizzo delle risorse destinate alla formazione.
- Circolare di attivazione delle iniziative, con orari fuori dall’insegnamento e modalità di attestazione.
- Registro delle presenze e attestati, per la documentazione del percorso individuale.
Errori da evitare
- Presentare la formazione come facoltativa per evitare il conflitto.
- Collocarla in orario di insegnamento sospendendo le lezioni.
- Portare in contrattazione il piano nel suo complesso, rinunciando alla competenza del Collegio e all’autonomia organizzativa.
- Costruire il piano su un’offerta esterna disponibile invece che sui bisogni rilevati.
Collegamenti
predisposizione-ptof · contrattazione-integrativa-istituto · dl-36-2022 · rsu