Definizione
«Comunità educante» è un’espressione che l’ordinamento scolastico usa molto e definisce una volta sola. La sola definizione positiva, con l’elenco di chi vi appartiene, è di fonte contrattuale: l’art. 32 del ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021, rubricato «Comunità educante e democratica». In tutte le altre occorrenze — regolamenti, decreti ministeriali, linee guida, note — la formula è descrittiva: qualifica un modo di essere della scuola, non istituisce un soggetto, non attribuisce competenze, non crea obblighi nuovi.
Questa è la distinzione da tenere ferma, perché nel materiale didattico e nella pubblicistica l’espressione viaggia con almeno quattro perimetri diversi, incompatibili fra loro:
| Accezione | Chi comprende | Dove si trova |
|---|---|---|
| Contrattuale (perimetro chiuso, interno alla scuola) | dirigente, docenti ed educativi, DSGA, ATA, famiglie, alunni e studenti | art. 32, c. 2 del ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 |
| Pedagogica (la scuola è comunità educante) | la scuola come ambiente relazionale | Indicazioni 2012 (dm-254-2012-indicazioni-nazionali); Allegato A al dpr-89-2010 |
| Territoriale (la comunità educante comprende e eccede la scuola) | scuola più enti locali, Terzo settore, associazioni, famiglie, cittadini | materiali FOVI sui patti educativi di comunità; dm-774-2019-linee-guida-pcto («la scuola, quale attore fondamentale della comunità educante») |
| Professionale (coincide con il corpo docente) | la sola comunità professionale della scuola | descrittore 31 dei Quadri delle competenze professionali dei docenti, FOVI (fovi-00-quadro-competenze-secondaria) |
Chi scrive «comunità educante» in un atto d’istituto, in un patto o in una prova d’esame deve dire in quale accezione: l’accezione contrattuale non comprende alcun soggetto del territorio, quella territoriale ne fa il proprio centro. Il percorso FOVI usa prevalentemente la terza, il CCNL solo la prima.
Disciplina
Le occorrenze che producono effetti
1. Art. 32 del ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 — la definizione, e i suoi limiti. Il c. 1 dispone: «Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio». Il c. 2 fissa il perimetro: «Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994». Elenco chiuso e tutto interno; la partecipazione di famiglie e studenti è per di più qualificata — avviene «nell’ambito degli organi collegiali». Il c. 3 àncora la nozione a un documento: «La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., nel rispetto della libertà di insegnamento». Il c. 4 abroga l’art. 24 del CCNL 19 aprile 2018. Portata. È una clausola di principio, non una regola di competenza: non sposta poteri, non crea organi, non deroga all’art. 7 del dlgs-297-1994 né all’art. 25 del dlgs-165-2001. La stessa lettura è già data in leadership-condivisa. Il c. 3, però, fa una cosa in più del puro principio: identifica nel PTOF il luogo in cui l’azione della comunità educante prende forma, e nel collegio e nel consiglio di istituto gli organi che la definiscono.
2. Art. 48, c. 2, n. 2, lett. a) del ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 — la comunità educante come parametro disciplinare, ma non ancora. L’art. 48 rinvia a una specifica sessione negoziale nazionale la tipologia delle infrazioni disciplinari del personale docente ed educativo, e indica fra le specificazioni di cui tener conto la previsione di «una specifica sanzione» per «condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse» (c. 2, n. 2, lett. a). È l’unico punto dell’ordinamento in cui l’espressione è usata come parametro di antidoverosità di una condotta. Attenzione alla vigenza dell’effetto: il c. 3 dispone che «nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994», con le integrazioni all’art. 498, c. 1 ivi elencate. Finché quella sessione non si chiude, nessuna sanzione può essere contestata sulla base della «incoerenza con le finalità della comunità educante»: la tipizzazione resta quella del testo unico. Contestare un addebito citando l’art. 48 come se fosse già precetto è un errore che espone l’atto all’annullamento.
3. Art. 15, c. 5 del dm-194-2022-concorso-ds — la comunità educante nella valutazione del dirigente neoassunto. Fra gli ambiti di verifica del periodo di formazione e prova, il c. 1, lett. d) indica l’analisi della realtà scolastica di assegnazione e la progettazione del miglioramento; il c. 5 precisa che a tal fine «sono valutate la capacità di analisi del contesto socio-educativo, delle esigenze e delle aspettative della comunità educante, a partire dal rapporto di autovalutazione e dal piano triennale dell’offerta formativa, la capacità di progettazione e di sviluppo del piano di miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale». Qui l’espressione entra in un criterio di valutazione che riguarda direttamente il dirigente, e lo lega a due documenti determinati, RAV e PTOF (autovalutazione-rav, ptof, rav-piano-miglioramento).
4. Art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs-59-2017 — obiettivo della formazione iniziale dei docenti.
Nel testo dell’art. 1 sostituito dall’art. 44, c. 1, lett. b) del dl-36-2022, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (legge-79-2022), il percorso universitario e accademico di formazione iniziale deve sviluppare e accertare «la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante». La disposizione vincola la progettazione dei percorsi universitari, non l’organizzazione della singola scuola; è però la sola occorrenza di rango legislativo dell’espressione fra quelle presenti in raw/, e in essa «comunità educante» è tenuta distinta dal territorio, con cui è messa in endiadi.
Le occorrenze descrittive
Nessuna delle seguenti crea obblighi: sono enunciati di indirizzo pedagogico, e come tali vanno citati.
- Allegato A al dpr-89-2010 (Profilo culturale, educativo e professionale dei licei: i percorsi liceali lo realizzano ai sensi dell’art. 2, c. 3 del regolamento): «La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo». Qui le «componenti della comunità educante» sono affiancate al territorio, non confuse con esso. Il passaggio è ripreso alla lettera nella nota introduttiva alle Indicazioni nazionali dei licei (dm-211-2010, Allegato A).
- Indicazioni nazionali 2012 (dm-254-2012-indicazioni-nazionali, capitolo «Per una nuova cittadinanza»): «In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria». Accezione puramente pedagogica: la scuola è comunità educante.
Dato da non trascurare: le nuove Indicazioni per il primo ciclo (dm-221-2025-indicazioni-nazionali, applicabili dall’a.s. 2026/2027) non contengono l’espressione — riscontro per ricerca testuale sul testo in
raw/normativa/dm-221-2025-indicazioni-nazionali.md, zero occorrenze. Chi costruisce il curricolo sulle Indicazioni 2025 non trova più questo appiglio lessicale. - Linee guida PCTO (dm-774-2019-linee-guida-pcto, e identico testo negli allegati in
raw/circolari/linee-guida-pcto-2019-allegati.md): «La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, quindi, un’azione…». Accezione territoriale: la comunità educante è più ampia della scuola, che ne è «un» attore. - Piano nazionale di formazione dei docenti (dm-797-2016-piano-formazione): la «presa in carico» dell’alunno con disabilità «deve essere realizzato da tutta la “comunità educante”, evitando processi di delega al solo docente di sostegno»; fra i contenuti formativi, il «ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”». Qui le due accezioni, interna e territoriale, convivono nello stesso documento.
- Area dell’inclusione: Linee guida DSA 2011 («è indispensabile che sia l’intera comunità educante a possedere gli strumenti…»); Linee guida al PEI, Allegato B al D.M. 182/2020, che aggiunge la precisazione giuridicamente più utile di tutte — «La partecipazione attiva di tutte le componenti della “comunità educante”, che si traduce nelle varie forme di collaborazione, deve sempre attuarsi nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli»; Direttiva 27 dicembre 2012 sui BES, cm-8-2013-bes e Nota 2563/2013, che usano l’espressione per fondare la «cultura dell’inclusione» diffusa. Si tratta in tutti i casi di atti non legislativi, e per direttiva, circolare e nota di atti che non sono fonti del diritto.
- Direttiva ministeriale 30/2007 su cellulari e disciplina degli studenti: l’espressione compare come richiamo valoriale («rafforzando l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti…»).
La catena genealogica della formula
Vale la pena ricostruirla, perché spiega un rinvio inesatto.
L’art. 32, c. 1 del CCNL dichiara di dire ciò che dice «ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Il riscontro sul testo mostra che l’art. 3 del dlgs-297-1994 è rubricato «Comunità scolastica», non usa mai l’espressione «comunità educante» e ha tutt’altro oggetto: istituisce gli organi collegiali «al fine di realizzare… la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica» (c. 1).
La formula del CCNL viene invece, quasi alla lettera, dall’art. 1, c. 2 del dpr-249-1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti): «La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio…». Le parti contrattuali hanno inserito l’aggettivo «educante» e sostituito «informata» con «improntata».
Conseguenza pratica: il CCNL ha coniato una qualificazione che la norma richiamata non contiene. Non è un vizio — la contrattazione può definire nozioni ai propri fini — ma impedisce di presentare la «comunità educante» come nozione del testo unico. In sede d’esame, attribuire la definizione all’art. 3 del D.Lgs. 297/1994 è un errore che si può evitare citando l’art. 32 del CCNL e, per la matrice, l’art. 1, c. 2 del D.P.R. 249/1998.
Applicazione nella scuola
Che cosa l’espressione non consente di fare. Non esiste un organo «comunità educante»: non delibera, non è convocata, non vota, non firma. Le competenze restano dove le colloca la legge — collegio dei docenti (art. 7, c. 2 del dlgs-297-1994), consiglio di istituto (art. 10), dirigente (art. 25 del dlgs-165-2001). Una delibera o una circolare che attribuisca una decisione «alla comunità educante» è priva di imputazione soggettiva e, se incide su posizioni giuridiche, è viziata. La formula delle Linee guida al PEI — collaborazione «nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli» — è la traduzione corretta.
Dove la nozione trova forma negli atti. Il percorso è quello indicato dallo stesso art. 32, c. 3 del CCNL, e passa per tre disposizioni del dpr-275-1999:
- Art. 3, c. 1 — il PTOF è predisposto «con la partecipazione di tutte le sue componenti»: è qui che la partecipazione interna diventa procedimento (predisposizione-ptof).
- Art. 3, c. 4 — il piano «è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi… definiti dal dirigente scolastico» ed «è approvato dal consiglio d’istituto»: la catena degli atti (collegio-docenti, consiglio-istituto, atto-indirizzo-dirigente).
- Art. 3, c. 5 — «ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio»: è l’unico obbligo positivo che, nel diritto vigente, corrisponde all’accezione territoriale della comunità educante. Non è una facoltà: il dirigente «promuove».
Gli strumenti con cui il territorio entra davvero. Non la formula, ma gli atti tipici: accordi e convenzioni ex art. 7, cc. 8-9 del dpr-275-1999 (accordi-di-rete, reti-di-scuole); il patto-educativo-di-comunita, che però non ha definizione legislativa e si regge su quegli stessi strumenti; il patto di corresponsabilità ex art. 5-bis del dpr-249-1998, che è invece atto bilaterale fra scuola, studente e famiglia (patto-corresponsabilita). Tenere i tre istituti distinti è il primo controllo da fare su qualunque documento che li nomini insieme.
Nell’inclusione. L’argomento «la presa in carico è di tutta la comunità educante, non del solo docente di sostegno» è corretto e ministerialmente sostenuto (dm-797-2016-piano-formazione), ma la sua base giuridica non è l’espressione: è la contitolarità del docente di sostegno sulle classi, richiamata dall’art. 7, c. 1 del dlgs-297-1994 in relazione all’art. 315, c. 5, e l’impianto del PEI (pei-e-glo, inclusione-scolastica). Nei verbali conviene citare quella, non la formula.
Nella rendicontazione. Il dirigente neoassunto è valutato anche sulla capacità di leggere «esigenze e aspettative della comunità educante» a partire da RAV e PTOF (art. 15, c. 5 del dm-194-2022-concorso-ds): la lettura degli stakeholder, in quella sede, è un elemento di valutazione, non un esercizio retorico (rendicontazione-sociale, bilancio-sociale-e-accountability).
Relazioni
patto-educativo-di-comunita · organizzazione-che-apprende · leadership-condivisa · autonomia-scolastica · ptof · organi-collegiali · reti-di-scuole · inclusione-scolastica · service-learning · patto-corresponsabilita · predisposizione-ptof · accordi-di-rete · collegio-docenti · consiglio-istituto · ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 · dlgs-297-1994 · dpr-249-1998 · dpr-275-1999 · dpr-89-2010 · dlgs-59-2017 · dm-194-2022-concorso-ds · dm-254-2012-indicazioni-nazionali · dm-221-2025-indicazioni-nazionali
Orientamenti contrastanti
Perimetro chiuso o perimetro aperto. È la divergenza principale e non è componibile. Per l’art. 32, c. 2 del CCNL la comunità educante è un insieme determinato e interno; per le Linee guida PCTO, per il Piano di formazione 2016 e per l’intera letteratura sui patti educativi di comunità è un insieme territoriale di cui la scuola è «un attore». Chi redige un patto, un protocollo d’intesa o un PTOF deve scegliere, perché dalla scelta dipende chi assume impegni e chi risponde. In un atto negoziale l’uso indeterminato della formula è un difetto di individuazione delle parti.
La glossa che estende l’autonomia. La lezione 4.4 del percorso FOVI, commentando l’art. 1, c. 2 del dpr-275-1999, afferma che per «scuole» si deve intendere «in senso lato, tutta la comunità educante» (fovi-4-4-rielaborazione). Il testo dice altro: «L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione…». L’autonomia è attribuita a un soggetto giuridico dotato di personalità, non a una comunità indefinita; l’estensione è una lettura pedagogica legittima come enfasi, scorretta come interpretazione della norma, e in sede d’esame costa.
Comunità educante e comunità professionale. I Quadri delle competenze professionali dei docenti allegati al percorso FOVI usano, al descrittore 31, la locuzione «la comunità professionale della scuola intesa come comunità educante», mentre al descrittore 32 trattano a parte le relazioni «interne ed esterne alla scuola, con colleghi, famiglie, esperti esterni, agenzie educative, soggetti del territorio» (fovi-00-quadro-competenze-secondaria). È una quarta accezione, più ristretta di quella contrattuale, che esclude famiglie e studenti: va segnalata quando si cita quel documento, perché contraddice l’art. 32, c. 2 del CCNL.
Una nozione in uscita dai testi? Le Indicazioni 2012 la usano, le Indicazioni 2025 no. Un’assenza non è un’abrogazione e non prova un indirizzo; va però registrata, perché rende prudente fondare su quella formula la motivazione di scelte curricolari destinate a valere dall’a.s. 2026/2027 (adeguamento-curricolo-indicazioni-2025).
Fonti
ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 · dlgs-297-1994 · dpr-249-1998 · dpr-275-1999 · dpr-89-2010 · dm-254-2012-indicazioni-nazionali · dm-221-2025-indicazioni-nazionali · dm-194-2022-concorso-ds · dm-797-2016-piano-formazione · dm-774-2019-linee-guida-pcto · fovi-3-1-art-educational-community · fovi-6-1-quaderno-strumenti-patto · fovi-6-1-rapporto-labsus-indire-patti · fovi-4-4-rielaborazione · fovi-00-quadro-competenze-secondaria · fovi-7-1-rielaborazione