Definizione

Accountability non è un istituto del diritto italiano: è una categoria organizzativa che designa il dovere di rendere conto dell’uso delle risorse e dei risultati prodotti. Nel nostro ordinamento si traduce in tre istituti distinti, con fonti e gradi di obbligatorietà diversi, che vanno tenuti separati:

IstitutoFonteObbligatorio
Rendicontazione sociale delle istituzioni scolasticheart. 6, c. 1, lett. d) del dpr-80-2013sì — fase del procedimento di valutazione
Rendicontazione dei risultati nel ciclo della performanceart. 4, c. 2, lett. f) del dlgs-150-2009sì per le PA, con i limiti dell’art. 74, c. 4
Bilancio socialedirettiva-17-02-2006-rendicontazione-sociale (GU Serie generale n. 63 del 16 marzo 2006)no — strumento volontario

Il bilancio sociale è definito dalla direttiva del 2006 come «il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi» (§ 2).

La fonte, ora acquisita. La direttiva è stata reperita in Gazzetta il 2026-10-17 e ha una pagina propria: direttiva-17-02-2006-rendicontazione-sociale. Gli estremi completi, che prima mancavano, sono GU Serie generale n. 63 del 16 marzo 2006, pp. 26-41, codice redazionale 06A02738; firma del Ministro Mario Baccini; registrazione alla Corte dei conti del 9 marzo 2006, registro n. 2, foglio n. 384. Sono questi gli estremi da usare quando la direttiva va citata in un atto.

Un limite resta. Il corpo della direttiva (pp. 26-28) è estratto dal PDF ufficiale; l’allegato «Bilancio sociale — Linee guida per le amministrazioni pubbliche» (pp. 29-41) in Gazzetta è pubblicato in formato grafico, privo di livello testo, ed è riportato in raw/circolari/ in trascrizione OCR. Per citare alla lettera un passaggio dell’allegato, il riscontro va fatto sul PDF della Gazzetta.

Disciplina

Il bilancio sociale (direttiva-17-02-2006-rendicontazione-sociale). È un atto di indirizzo amministrativo: non è fonte del diritto e non introduce obblighi. Lo dichiara essa stessa in premessa — «si tratta di uno strumento volontario che ciascuna amministrazione può adottare nell’ambito della propria autonomia statutaria e organizzativa» — e lo ribadisce l’allegato, che fornisce «principi generali» per le amministrazioni «che intendano realizzarlo». I punti da ricordare:

  • tre elementi caratterizzanti (§ 4.I): la volontarietà; la resa del conto degli impegni, dei risultati e degli effetti sociali prodotti; la costruzione di un dialogo con i portatori d’interesse;
  • tre ambiti di contenuto (§ 4.I): valori di riferimento, visione e programma; politiche e servizi resi; risorse disponibili e utilizzate;
  • quattro fasi del processo (§ 4.II): definizione del sistema di rendicontazione; rilevazione delle informazioni; redazione e approvazione del documento; comunicazione del bilancio sociale;
  • sei dimensioni su cui può incidere (§ 2: contabile, comunicativa, della responsabilità politica, di funzionamento, strategico-organizzativa, professionale), dichiarate non alternative;
  • sette presupposti di adozione (§ 3), fra cui l’esistenza di un sistema informativo adeguato e «l’allineamento e l’integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione»;
  • adozione graduale ammessa, anche «circoscritta ad uno o più ambiti di attività» (allegato, § 5).

Le istituzioni scolastiche non figurano fra i destinatari elencati in testa alla direttiva (Ministeri, aziende e amministrazioni autonome, enti pubblici non economici, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura, organismi di valutazione ex d.lgs. 286/1999, uffici centrali del bilancio, SSPA, Formez, ARAN; per conoscenza Regioni, Province, Comuni e altri). Per la scuola il bilancio sociale resta quindi una scelta di autonomia, non un adempimento.

La rendicontazione sociale (art. 6, c. 1, lett. d del d.P.R. 80/2013). È l’ultima delle quattro fasi del procedimento di valutazione (autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale) e consiste nella «pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza». È obbligatoria, ha un format e una piattaforma ministeriali e si chiude con la pubblicazione su Scuola in chiaro. Procedura, termini, soggetti e atti: rendicontazione-sociale — qui non si duplicano.

Il fondamento sostanziale di entrambe è l’art. 1, c. 2 del dpr-275-1999: l’autonomia «si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione […] al fine di garantire loro il successo formativo». Chi ha potere di scelta risponde degli esiti; è l’argomento che la lezione 4.4 FOVI condensa nella formula «non c’è vera autonomia senza valutazione e senza rendicontazione di processi ed esiti».

Il ciclo della performance (d.lgs. 150/2009). L’art. 4, c. 2 articola il ciclo in sei fasi, l’ultima delle quali (lett. f) è la «rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi». Il collegamento con la scuola va però maneggiato con cautela: l’art. 74, c. 4 rinvia a un d.P.C.M., di concerto con il Ministro dell’istruzione e con quello dell’economia, per determinare «limiti e modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III» al personale docente, ed esclude espressamente la costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione dell’art. 14 «nell’ambito del sistema scolastico». Il ciclo della performance non si applica dunque alla scuola nella forma prevista per le altre amministrazioni: il suo equivalente di settore è il procedimento del d.P.R. 80/2013. Il wiki non ha verificato se e in quali termini il d.P.C.M. dell’art. 74, c. 4 sia stato adottato.

Trasparenza. La pubblicazione della rendicontazione sociale avviene sul portale ministeriale e non assorbe gli obblighi del dlgs-33-2013: sono canali distinti, con presupposti distinti (amministrazione-trasparente). Il documento di rendicontazione, destinato alla diffusione, non può contenere dati personali di alunni o personale: vale il criterio di trasparenza-e-privacy — si pubblica ciò che una norma impone, e nella misura minima necessaria. Dati disaggregati che consentano la reidentificazione di singoli (esiti per classe in contesti piccoli, situazioni di disabilità, casi disciplinari) restano agli atti interni.

Applicazione nella scuola

Il materiale del modulo 4 del percorso FOVI (lezione 4.4, Monica Logozzo; schede fovi-4-4-rielaborazione, fovi-4-4-slide) dà tre indicazioni operative, tutte di prassi e non di obbligo:

  1. Il bilancio sociale si innesta sulla rendicontazione, non la sostituisce. Nella prima tornata nazionale il bilancio sociale compare fra i documenti allegati alla RS in piattaforma, subito dopo le prove INVALSI (fovi-4-4-rapporto-nazionale-rs): è questo, oggi, il suo uso tipico nella scuola.
  2. La qualità sta nella catena di senso, cioè nella coerenza fra vision, obiettivi, risorse allocate, interventi, risultati ed effetti. Il monito del rapporto sul primo ciclo è esplicito: «le esperienze di rendicontazione che tendono a essere delle narrazioni o degli elenchi di progetti non sono significative» (fovi-4-4-art-lezioni-apprese-rs-2019).
  3. Senza evidenze non c’è rendicontazione. La raccolta dei dati va programmata in corso d’anno: la rendicontazione si prepara nei tre anni, non a dicembre dell’ultimo.

Il Documento di ricerca n. 13 del GBS (fovi-4-4-doc-gbs-13-rendicontazione) propone per la scuola una struttura in cinque parti (identità e contesto; stakeholder; risultati e scelte educative; gestione dei servizi; gestione delle risorse economiche e finanziarie) e distingue accountability amministrativa — rendicontazione imposta dal centro, uniforme, finalizzata al controllo e alla comparabilità — e accountability cooperativa — processo volontario che nasce dal dovere di rendere conto agli stakeholder dell’uso dell’autonomia. È uno standard professionale volontario, non una fonte.

Numeri della prima rendicontazione nazionale, utili come termine di paragone: su 10.236 istituzioni tenute all’adempimento entro il 31 dicembre 2019, 8.322 hanno pubblicato (81%); fra le statali 92%, fra le paritarie 37%.

Relazioni

rendicontazione-sociale · rav-piano-miglioramento · amministrazione-trasparente · conto-consuntivo · programma-annuale · autovalutazione-rav · ptof · autonomia-scolastica · trasparenza-e-privacy · valutazione-dirigenti-scolastici · dpr-80-2013 · dpr-275-1999 · dlgs-150-2009 · dlgs-33-2013 · direttiva-17-02-2006-rendicontazione-sociale · nota-7904-2015-piano-di-miglioramento · consiglio-istituto · collegio-docenti · dsga

Orientamenti contrastanti

  • Chi approva il bilancio sociale. Il GBS sostiene che «sembra opportuno che sia [il consiglio di istituto] ad approvare il bilancio sociale», per analogia con le sue competenze su POF, programma annuale e conto consuntivo. È una proposta metodologica: nessuna norma attribuisce questa competenza, perché nessuna norma impone il documento. Chi lo adotta deve costruirne il percorso deliberativo in autonomia (atto di indirizzo del dirigente, elaborazione collegiale, approvazione del consiglio) e scriverlo nel regolamento o nel PTOF, invece di presumerlo.
  • Rendicontazione sociale e bilancio sociale sono la stessa cosa? No, ed è l’errore più frequente all’esame. Coincidono nella finalità (render conto alla comunità) e divergono in tutto il resto: fonte, obbligatorietà, format, destinatari, canale di pubblicazione. La direttiva del 2006 è l’antecedente culturale della fase d) dell’art. 6 del d.P.R. 80/2013, non la sua base giuridica.
  • Quanto «sociale» è la rendicontazione sociale. La tesi critica — che la RS, assolta su una piattaforma con campi precaricati, realizzi un’accountability amministrativa e non cooperativa — è sostenuta sia dal GBS sia, in forma attenuata, dal rapporto ministeriale sul primo ciclo («solo nel 2019 e solo perché tenute a farlo da una norma, tutte le scuole sono state portate a rendicontare»). È un giudizio di prassi, non un orientamento giuridico; ha però un corollario operativo: il coinvolgimento degli stakeholder non è imposto dal format e va costruito dalla scuola.

Fonti

fovi-4-4-direttiva-fp-2006 · fovi-4-4-rielaborazione · fovi-4-4-slide · fovi-4-4-testo-integrale · fovi-4-4-trascrizione · fovi-4-4-doc-gbs-13-rendicontazione · fovi-4-4-guida-operativa-rs · fovi-4-4-rapporto-nazionale-rs · fovi-4-4-art-lezioni-apprese-rs-2019 · fovi-4-4-art-uso-dei-dati-greco-morini · fovi-4-4-bibliografia

Testi normativi riscontrati in raw/normativa/: dpr-80-2013.md (art. 6), dpr-275-1999.md (art. 1, c. 2), dlgs-150-2009.md (artt. 4 e 74). Acquisita il 2026-10-17 dalla Gazzetta Ufficiale: direttiva-17-02-2006-rendicontazione-sociale — direttiva del Ministro per la funzione pubblica 17 febbraio 2006 e allegate Linee guida sul bilancio sociale (queste ultime in trascrizione OCR, perché in Gazzetta sono pubblicate in formato grafico).