Sommario

Testo integrale della Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche, Roma 17 febbraio 2006, a firma del Ministro Baccini, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2006 (Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 384). Comprende le Linee guida «Bilancio sociale» per le amministrazioni pubbliche, dichiarate parte integrante della direttiva. È l’atto che la lezione 4.4 indica come documento di riferimento della rendicontazione sociale nella PA.

Natura del documento

Direttiva ministeriale: atto di indirizzo amministrativo, non fonte del diritto in senso proprio; indirizza l’azione delle amministrazioni destinatarie senza introdurre obblighi nuovi, e lo dichiara essa stessa, qualificando il bilancio sociale come strumento volontario. Conversione da PDF con pdftotext: il testo è integro e leggibile, compreso l’elenco dei destinatari e il preambolo dei «visto».

Punti chiave

  • Destinatari: tutti i Ministeri, aziende e amministrazioni autonome dello Stato, enti pubblici non economici, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura generale, organismi di valutazione di cui al d.lgs. 286/1999, uffici centrali del bilancio, SSPA, Formez, ARAN; per conoscenza a Regioni, Province, Comuni, Presidenza della Repubblica e del Consiglio, ANCI, UPI, UNCEM, CRUI.
  • Scopo: «promuovere, diffondere e sviluppare nelle amministrazioni pubbliche un orientamento teso a rendere accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da parte dei cittadini, mediante l’adozione del bilancio sociale».
  • Definizione di bilancio sociale: documento a cadenza periodica nel quale l’amministrazione riferisce a tutti i suoi interlocutori «le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi».
  • Sei dimensioni su cui il bilancio sociale può incidere: contabile, comunicativa, della responsabilità politica, di funzionamento, strategico-organizzativa, professionale; «le sei finalità appena descritte non devono essere considerate alternative».
  • Sette presupposti di adozione: chiara formulazione di valori e finalità; attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali; sistema informativo adeguato; coinvolgimento interno; coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti; allineamento e integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione; continuità dell’iniziativa.
  • Tre elementi caratterizzanti il bilancio sociale: la volontarietà; la resa del conto di impegni, risultati ed effetti sociali prodotti; l’individuazione e la costruzione di un dialogo con i portatori d’interesse.
  • Tre ambiti di contenuto: valori di riferimento, visione e programma; politiche e servizi resi; risorse disponibili e utilizzate.
  • Quattro fasi del processo di rendicontazione sociale: definizione del sistema di rendicontazione; rilevazione delle informazioni; redazione e approvazione del documento; comunicazione del bilancio sociale.
  • Le Linee guida allegate ribadiscono scopo e ambito di applicazione (validi per tutte le amministrazioni, con adattamento al proprio contesto), e articolano responsabilità, definizione, oggetto, destinatari e condizioni di adozione, prevedendo un avvio graduale, anche limitato a uno o più ambiti di attività.

Norme richiamate

Il preambolo richiama, con i «visto»:

  • legge-400-1988 — legge 23 agosto 1988, n. 400.
  • D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (ordinamento della Presidenza del Consiglio) — non ha pagina nel wiki.
  • D.P.C.M. 23 luglio 2002 (strutture generali della Presidenza del Consiglio), in particolare l’art. 21 sulle funzioni del Dipartimento della Funzione pubblica — non ha pagina nel wiki.
  • legge-241-1990 — legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata per i principi di trasparenza.
  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 sui principi dell’erogazione dei servizi pubblici — non ha pagina nel wiki.
  • dlgs-286-1999 — d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sui controlli interni.
  • legge-150-2000 — legge 7 giugno 2000, n. 150, su informazione e comunicazione delle PA.
  • dlgs-165-2001 — d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
  • Direttiva del Ministro della Funzione pubblica 7 febbraio 2002 sulle attività di comunicazione delle PA — non ha pagina nel wiki.
  • D.P.C.M. 6 maggio 2005 (delega di funzioni al Ministro Baccini) — non ha pagina nel wiki.

Entità e concetti

trasparenza-e-privacy, procedimento-amministrativo, rendicontazione-sociale, amministrazione-trasparente. Senza pagina nel wiki: bilancio sociale, accountability, programma «Cantieri», Dipartimento della Funzione pubblica, Formez, portatori d’interesse.

Citazioni testuali rilevanti

«Il bilancio sociale è definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi.»

«Gli elementi che caratterizzano il bilancio sociale sono: la volontarietà; la resa del conto degli impegni, dei risultati e degli effetti sociali prodotti; l’individuazione e la costruzione di un dialogo con i portatori d’interesse.»

«Roma, 17 Febbraio 2006 — Il Ministro: Baccini. Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2006»

Uso per il dirigente scolastico

È l’antecedente amministrativo della rendicontazione sociale scolastica e serve a tenere ferma una distinzione che l’esame chiede spesso: il bilancio sociale della direttiva del 2006 è volontario e rivolto a tutte le PA; la rendicontazione sociale delle scuole è invece una fase obbligatoria del procedimento di valutazione disciplinata dall’art. 6 del dpr-80-2013. La direttiva non si rivolge direttamente alle istituzioni scolastiche, che non compaiono fra i destinatari.

Domande aperte

  • Il file non riporta gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: per citarla come atto occorre reperirne la pubblicazione ufficiale.
  • L’atto non ha una pagina propria nel wiki: andrebbe acquisito in raw/circolari/ e schedato in wiki/circolare/ come direttiva ministeriale (vedi report).