Identificazione
Legge 7 giugno 2000, n. 150 — Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Sedici articoli, divisi in un Capo I (principi generali), un Capo II (strutture) e un Capo III (programmi e formazione).
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria, attuativa dei principi di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1, c. 1). Si salda con la legge-241-1990 sull’accesso e la partecipazione (richiamata dall’art. 8, c. 2, lett. a) e con la disciplina del rapporto di lavoro pubblico (il testo rinvia agli artt. 11 e 12 del d.lgs. 29/1993, oggi confluiti nel dlgs-165-2001). Le disposizioni del Capo I costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost. e si applicano anche a regioni a statuto speciale e province autonome (art. 10).
Ambito di applicazione
Tutte le pubbliche amministrazioni dell’art. 1, c. 2 del d.lgs. 29/1993, istituzioni scolastiche comprese (art. 1, c. 2). Restano ferme le discipline sulla pubblicità legale od obbligatoria degli atti (art. 1, c. 3) e i limiti in materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali (art. 1, c. 4).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 4 — Distingue tre attività: a) informazione ai mezzi di comunicazione di massa; b) comunicazione esterna rivolta a cittadini, collettività e altri enti; c) comunicazione interna realizzata nell’ambito dell’ente. È la tripartizione che regge l’organizzazione della comunicazione di istituto.
- Art. 1, c. 5 — Finalità: far conoscere le disposizioni normative per facilitarne l’applicazione; illustrare attività e funzionamento delle istituzioni; favorire l’accesso ai servizi pubblici; promuovere conoscenze su temi di rilevante interesse pubblico; favorire semplificazione e modernizzazione e la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; promuovere l’immagine dell’amministrazione.
- Art. 1, c. 6 — Le attività di informazione e comunicazione istituzionale non sono soggette ai limiti previsti per pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
- Art. 2 — Forme e strumenti: pubblicità, distribuzioni promozionali, affissioni, manifestazioni, fiere e congressi (c. 1); strumentazione grafico-editoriale, strutture informatiche, funzioni di sportello, reti civiche, sistemi telematici multimediali (c. 2).
- Art. 4 — Ciascuna amministrazione individua, nell’ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire alle attività di informazione e comunicazione e ne programma la formazione (c. 1), erogata da Scuola superiore della PA, università, FORMEZ e strutture con finalità formative (c. 2).
- Art. 5 — Rinvia a regolamento governativo ex art. 17, c. 1 della legge-400-1988 l’individuazione dei titoli di accesso del personale addetto.
- Art. 6, c. 1 — Architettura delle strutture: le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa; quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) e strutture analoghe (sportelli per il cittadino, sportelli unici, polifunzionali, per le imprese).
- Art. 6, c. 2 — Ciascuna amministrazione definisce nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili le strutture e i servizi dedicati: per la scuola è la leva che consente di organizzare la funzione senza creare posti aggiuntivi, confermando il personale che già la svolge.
- Art. 7 — Portavoce: l’organo di vertice può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno, con compiti di diretta collaborazione per i rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione; per tutta la durata dell’incarico non può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche (c. 1). L’indennità è determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse iscritte in bilancio (c. 2).
- Art. 8 — URP: attività indirizzata ai cittadini singoli e associati (c. 1); le amministrazioni ne ridefiniscono compiti e organizzazione per garantire l’esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione ex legge 241/1990, agevolare l’utilizzazione dei servizi, promuovere l’interconnessione telematica, attuare l’ascolto dei cittadini e la verifica della qualità e del gradimento dei servizi, garantire la reciproca informazione fra URP e altre strutture (c. 2). I profili professionali sono rimessi alla contrattazione collettiva (c. 3).
- Art. 9 — Ufficio stampa: le amministrazioni possono dotarsene anche in forma associata (c. 1); è costituito da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti (c. 2) ed è diretto da un capo ufficio stampa che, sulla base delle direttive dell’organo di vertice, cura i collegamenti con gli organi di informazione «assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni» (c. 3). Incompatibilità professionali per coordinatore e componenti, salvo deroghe della contrattazione collettiva (c. 4).
- Art. 11 — Le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione dell’anno successivo, trasmesso entro novembre al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio; le iniziative non previste sono ammesse solo per esigenze sopravvenute e vanno tempestivamente comunicate.
Adempimenti generati
Nessun adempimento autonomo censito. Sul piano operativo la legge è la base per: individuare con atto organizzativo il personale addetto alla comunicazione (art. 4, c. 1); organizzare le funzioni di URP e di comunicazione interna (artt. 6 e 8); disciplinare i rapporti con la stampa (art. 9). Si coordina con amministrazione-trasparente e accesso-agli-atti, che rispondono però a fonti diverse (dlgs-33-2013 e legge 241/1990).
Vigenza e modifiche
Vigente. Il testo multivigente registra interventi successivi sull’art. 9 (commi 5, 5-bis e 5-ter), relativi al trattamento dei giornalisti degli uffici stampa pubblici e al regime transitorio per regioni a statuto speciale e province autonome (termine del 31 ottobre 2019); l’impianto degli artt. 1-11 è invariato. I richiami al d.lgs. 29/1993 vanno letti come riferiti al dlgs-165-2001. Verifica: 2026-09-11.
Collegamenti
legge-241-1990 · dlgs-165-2001 · dlgs-33-2013 · dlgs-82-2005 · legge-400-1988 · trasparenza-e-privacy · procedimento-amministrativo
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-150-2000.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 16 articoli).
Banca dati quesiti concorso DS 2017: 3 quesiti dell’area 2 «Conduzione delle organizzazioni complesse».