Cosa dice
Direttiva del Ministro per la funzione pubblica 17 febbraio 2006, Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche, Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, a firma del Ministro Mario Baccini. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 63 del 16 marzo 2006, pp. 26-41, codice redazionale 06A02738; registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2006, Ministeri istituzionali — Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 384. Reca in allegato le Linee guida «Bilancio sociale. Linee guida per le amministrazioni pubbliche», che la direttiva stessa dichiara «parte integrante».
È l’atto di riferimento di tutta la letteratura italiana sul bilancio sociale pubblico, scolastico compreso. Fino al 2026-10-17 il wiki ne possedeva solo la copia riprodotta nel materiale didattico FOVI, priva degli estremi di pubblicazione: ora il testo è acquisito dalla Gazzetta.
Destinatari: tutti i Ministeri (uffici di Gabinetto e URP), aziende e amministrazioni autonome dello Stato, enti pubblici non economici, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura generale, organismi di valutazione ex D.Lgs. 286/1999, uffici centrali del bilancio, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Formez, ARAN; per conoscenza a Regioni, Province, Comuni, ANCI, UPI, UNCEM, CRUI.
§ 1 Premessa. Colloca la rendicontazione sociale nella linea della legge-241-1990 e della L. 150/2000 sulla comunicazione pubblica. La rendicontazione sociale «risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori […] consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell’azione amministrativa» ed «è una risposta al deficit di comprensibilità dei sistemi di rendicontazione pubblici». Fra i molti strumenti possibili, il bilancio sociale pubblico è «il principale», perché dà conto del complesso delle attività e rappresenta «in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati». La direttiva registra espressamente che «si tratta di uno strumento volontario che ciascuna amministrazione può adottare nell’ambito della propria autonomia statutaria e organizzativa» e che le Linee guida forniscono «i principi generali cui uniformare il bilancio sociale, da parte delle amministrazioni pubbliche che intendano realizzarlo».
§ 2 Obiettivi. Contiene la definizione citata ovunque: il bilancio sociale è «il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi». Individua sei dimensioni su cui lo strumento incide, dichiarate non alternative fra loro: contabile, comunicativa, della responsabilità politica, di funzionamento, strategico-organizzativa, professionale.
§ 3 Presupposti di adozione. Sette condizioni che l’amministrazione deve assicurare: chiara formulazione dei valori e delle finalità, con identificazione di programmi, piani e progetti; attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali; esistenza di un sistema informativo adeguato; coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura; coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nell’individuazione degli obiettivi di miglioramento; allineamento e integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione; continuità dell’iniziativa.
§ 4 Indicazioni operative.
- I — significato e contenuti. Gli elementi che caratterizzano il bilancio sociale sono tre: la volontarietà; la resa del conto di impegni, risultati ed effetti sociali prodotti; l’individuazione e la costruzione di un dialogo con i portatori d’interesse. Dopo una presentazione e una nota metodologica, il documento copre tre ambiti informativi: valori di riferimento, visione e programma; politiche e servizi resi; risorse disponibili e utilizzate.
- II — fasi del processo. «Elemento fondamentale del bilancio sociale è il processo che porta alla sua realizzazione». Quattro fasi: definizione del sistema di rendicontazione (struttura di base, aree di rendicontazione, elementi informativi e indicatori per ciascuna); rilevazione delle informazioni, «necessariamente integrata con il proprio sistema di programmazione e controllo»; redazione e approvazione del documento da parte dell’organo di governo; comunicazione del bilancio sociale dentro e fuori l’amministrazione.
Allegato — Linee guida. Dichiarano di valere per «tutte le amministrazioni pubbliche interessate a sperimentare il bilancio sociale», lasciando a ciascuna «l’adattamento delle linee guida al proprio specifico contesto»; si articolano in tre parti (finalità e caratteristiche; contenuti; realizzazione del bilancio sociale).
Valore giuridico
Non è fonte del diritto. È una direttiva ministeriale: atto di indirizzo politico-amministrativo. Qui il punto è più netto che altrove, perché l’atto stesso qualifica come volontario lo strumento che promuove: non impone l’adozione del bilancio sociale, non ne prescrive un format, non fissa termini. Dice come farlo bene a chi decide di farlo.
Non è la base giuridica della rendicontazione sociale della scuola. Quella è la fase d) dell’art. 6 del dpr-80-2013, che rende la rendicontazione sociale un momento obbligatorio del procedimento di valutazione e ne fissa il canale di pubblicazione. Le due cose vanno tenute distinte: la direttiva del 2006 è l’antecedente culturale e metodologico, non il fondamento normativo. Confonderle è l’errore ricorrente segnalato in bilancio-sociale-e-accountability.
Avvertenza sul testo acquisito. Il corpo della direttiva (pp. 26-28 della Gazzetta) è estratto dal PDF ufficiale e ne conserva la tipografia. L’allegato Linee guida (pp. 29-41) in Gazzetta è pubblicato in formato grafico, privo di livello testo: il file in raw/circolari/ ne riporta una trascrizione OCR, che può contenere errori di riconoscimento. Prima di citare alla lettera un passaggio dell’allegato, va riscontrato sul PDF della Gazzetta.
Cosa comporta per la scuola
Nulla di obbligatorio in sé. Per l’istituzione scolastica la direttiva vale come metodo, da riusare dentro l’obbligo che viene da altrove:
- le quattro fasi del § 4.II sono la traccia con cui costruire la rendicontazione sociale ex art. 6, lett. d del D.P.R. 80/2013, e in particolare l’avvertenza che la rilevazione dei dati va integrata nel sistema di programmazione e controllo — per la scuola, il raccordo fra RAV, PdM, PTOF e programma annuale;
- i sette presupposti del § 3 sono una lista di verifica onesta: senza responsabilità assegnate, sistema informativo e continuità, la rendicontazione resta un documento isolato;
- i tre ambiti informativi del § 4.I (valori e programma; politiche e servizi; risorse) sono lo scheletro che il documento di rendicontazione della scuola può adottare.
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Collegamenti
dpr-80-2013 · legge-241-1990 · dlgs-150-2009 · dlgs-33-2013 · bilancio-sociale-e-accountability · autovalutazione-rav · nota-7904-2015-piano-di-miglioramento · direttiva-11-2014-snv · rendicontazione-sociale