Descrizione

Organo previsto dall’art. 11 del dlgs-297-1994, nel testo sostituito dall’art. 1, c. 129 della legge-107-2015. Dura tre anni scolastici.

Composizione

Presieduto dal dirigente scolastico; tre docenti (due scelti dal Collegio, uno dal Consiglio di istituto); due rappresentanti dei genitori (nel primo ciclo) o un genitore e uno studente (nel secondo ciclo); un componente esterno designato dall’USR.

Competenze

  • Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.
  • Esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova, in composizione ristretta (DS e i tre docenti), sentito il tutor e il docente interessato.
  • Valuta il servizio su richiesta dell’interessato e si esprime sulla riabilitazione del personale docente.

Collegamenti

anno-formazione-prova-docenti · valutazione-dirigenti-scolastici