Definizione
Sotto l’etichetta «osservazione tra pari» il percorso FOVI tiene insieme tre dispositivi che l’ordinamento tratta in modo molto diverso. La distinzione è la cosa più importante di questa pagina: uno solo dei tre ha base normativa ed è obbligatorio, gli altri due sono dispositivi volontari di sviluppo professionale.
| Dispositivo | Base normativa | Natura |
|---|---|---|
| Peer to peer e osservazione in classe nell’anno di formazione e prova | art. 6, c. 1, lett. c e art. 9 del dm-226-2022-anno-prova | obbligo, con monte ore minimo |
| Visiting — visita di osservazione in scuole innovative | nessuna, nei testi posseduti dal wiki | facoltà, introdotta in via amministrativa |
| Mentoring fra scuole (scuola mentor / scuola mentee) | nessuna propria; si realizza con accordi di rete ex art. 7 del dpr-275-1999 | prassi, su base pattizia |
Disciplina
1. Peer to peer nell’anno di formazione e prova — l’unico obbligo
Base legislativa: art. 1, cc. 115-118 della legge-107-2015 (periodo di formazione e prova, valutazione del dirigente sentito il comitato, su istruttoria del tutor; rinvio a decreto ministeriale per attività formative e criteri) e art. 13, c. 1 del dlgs-59-2017. Attuazione: dm-226-2022-anno-prova.
- Art. 6, c. 1 — le attività formative hanno durata complessiva di 50 ore, in quattro fasi, fra cui alla lett. c il «“peer to peer” e osservazione in classe».
- Art. 9, c. 1 — l’osservazione è svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, «finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento», ed è focalizzata su conduzione delle attività, sostegno alle motivazioni degli alunni, costruzione di ambienti di apprendimento positivi, verifica formativa.
- Art. 9, c. 2 — le sequenze «sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente in periodo di prova. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore». Il monte ore è un minimo, non un tetto.
- Art. 9, c. 3 — in relazione al patto di sviluppo professionale, «possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con il docente tutor o con altri docenti»: è una facoltà del dirigente, dentro un obbligo.
- Art. 12 — il tutor è designato dal dirigente sentito il parere del collegio dei docenti (c. 1), segue di norma al massimo tre docenti (c. 1), e la sua funzione «si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9» (c. 4); al tutor spetta compenso a valere sulle risorse per il MOF e specifica attestazione nel fascicolo personale (c. 5).
- Art. 15, c. 5 — il dirigente, oltre a organizzare accoglienza, formazione, tutoraggio e supervisione, visita le classi dei neoassunti «almeno una volta nel corso del periodo di prova in servizio», anche con la scheda dell’allegato A. Questa visita non è osservazione fra pari: è atto del datore di lavoro valutatore e va tenuta distinta dal peer to peer.
- Art. 16 — norma di rinvio al dm-850-2015-anno-prova per quanto non previsto; l’art. 9 del D.M. 850/2015 ha testo sostanzialmente identico, comprese le 12 ore.
2. Visiting — facoltà senza base nel decreto
Il visiting è la visita di osservazione presso scuole riconosciute come innovative. Né il D.M. 226/2022 né il D.M. 850/2015 lo nominano: la ricerca sui due testi in raw/normativa/ non dà alcuna occorrenza di «visiting» o «scuole innovative». I materiali della lezione 2.4 FOVI lo collocano nel percorso dei neoassunti «a partire dall’a.s. 2017/2018», dunque per via di atti amministrativi annuali; il fascicolo Tecnodid «Voci della Scuola» riporta in appendice il decreto MIUR 14 dicembre 2017, prot. n. 984 e la nota MIUR 21 settembre 2018, prot. n. 41693, che però non sono riprodotti nell’estratto e non sono posseduti dal wiki. Finché non lo saranno, il visiting va trattato come opportunità formativa facoltativa, non come segmento obbligatorio delle 50 ore.
Ha invece base normativa accertata lo status delle scuole ospitanti della rete Wiki School (Scuola-Città Pestalozzi di Firenze, Don Milani di Genova, Rinascita-Livi di Milano), autorizzate con il progetto «Scuola Laboratorio» ai sensi dell’art. 11 del dpr-275-1999: il c. 2, secondo periodo, prevede che «possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione». Il riconoscimento è del Ministro ed è revocabile (c. 5).
3. Mentoring fra scuole — prassi su base pattizia
Il mentoring è definito dalla lezione 2.1 FOVI come «un’attività di collaborazione in cui una scuola con maggiore esperienza, risorse o competenze (scuola mentor) aiuta una o più scuole (scuole mentee)», distinta dal networking perché formalizzata in ruoli, tempi, strumenti e obiettivi. Non ha base normativa propria. Lo strumento giuridico con cui si realizza è l’accordo di rete dell’art. 7 del dpr-275-1999: le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi o aderirvi per le proprie finalità istituzionali (c. 1); l’accordo può avere a oggetto «attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento» e in tal caso «è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza» (c. 2). Vedi accordi-di-rete.
La lezione 2.1 richiama il dm-66-2023-formazione-digitale per il passaggio sui «laboratori di formazione sul campo» che nominerebbe tutoraggio, mentoring, coaching, supervisione e job shadowing: la ricerca sul testo del decreto in raw/normativa/ non trova nessuno di quei termini. Il passo citato appartiene verosimilmente alle istruzioni operative allegate, non possedute dal wiki: non va citato come contenuto del decreto.
Un aggancio legislativo indiretto esiste, ma a monte: l’art. 16-ter, c. 1 del dlgs-59-2017 stabilisce che «sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti […] e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche». È la norma che rende il tutoraggio e l’accompagnamento contenuto possibile della formazione-continua-incentivata, non una norma che istituisca il mentoring fra istituzioni.
Applicazione nella scuola
Gli atti del dirigente nell’anno di prova. Designazione del tutor con parere del collegio (art. 12, c. 1); verifica che la progettazione preventiva delle sequenze di osservazione esista e sia documentata (art. 9, c. 2); eventuale programmazione di momenti ulteriori (art. 9, c. 3); propria visita in classe almeno una volta (art. 15, c. 5); acquisizione della relazione del docente in prova. Il compenso del tutor passa dalle risorse per il MOF e quindi dalla contrattazione-integrativa-istituto. Procedura completa in anno-formazione-prova-docenti.
Il limite da non superare. L’osservazione fra pari è dispositivo formativo, non valutativo: l’art. 9, c. 1 la finalizza al «miglioramento delle pratiche didattiche» e alla «riflessione condivisa». Il tutor svolge l’istruttoria per la valutazione del neoassunto (art. 1, c. 117 della legge-107-2015), ma nessuna fonte consente di impiegare gli esiti di un’osservazione fra pari per valutare o contestare la prestazione di altri docenti: l’osservazione reciproca fuori dall’anno di prova è volontaria e i suoi materiali non sono atti del procedimento di valutazione.
Dati personali. L’osservazione in classe si svolge in presenza di alunni. Non comporta trattamento di dati degli studenti se gli strumenti registrano pratiche didattiche e non persone; riprese audio-video, nominativi e annotazioni su singoli alunni richiedono base giuridica e informativa autonome (trasparenza-e-privacy, dpo). Vale a maggior ragione per il visiting, in cui l’osservatore è esterno all’istituzione.
Che cosa documentano i materiali FOVI. Sono fonti di prassi e di ricerca, non di diritto:
- la lezione 2.4 riporta i dati TALIS sulla visita in altre scuole come modalità di sviluppo professionale: accesso «assai esiguo» nel 2008, poco meno del 20% nel 2013, 25,9% nel 2018, riferiti ai 18 mesi precedenti la rilevazione; e i numeri del primo anno di visiting in Italia, 2.151 visite in 563 scuole ospitanti, media di 3,8 visite per scuola;
- la struttura comune alle scuole ospitanti è preparazione → osservazione → riflessione, con strumenti propri (il «Taccuino» della Don Milani, i protocolli di supervisione e le rubriche di Scuola-Città Pestalozzi) e restituzione finale sul portfolio INDIRE;
- la lezione 2.1 descrive il progetto europeo MenSI — Mentoring for School Improvement (European Schoolnet, programma H2020), con indire partner italiano, modello italiano misto e ciclo Plan-Do-Check-Act della durata di un anno scolastico;
- fra i fattori abilitanti dichiarati: leadership, chiarezza dei ruoli, clima di fiducia, valori condivisi, maturità digitale; fra le criticità, il tempo dei docenti, la concorrenza delle scadenze PNRR e il costo delle licenze software.
Per il dirigente il punto operativo è uno: rendere stabile l’innovazione senza creare posizioni che la norma non prevede. La testimonianza del liceo mentee riportata dalla lezione 2.1 lo fa individuando una figura di sistema dedicata dentro l’organigramma esistente, senza nuove nomine: è la via coerente con figure-di-sistema.
Relazioni
dm-226-2022-anno-prova · dm-850-2015-anno-prova · anno-formazione-prova-docenti · formazione-continua-incentivata · figure-di-sistema · indire · comitato-valutazione-docenti · collegio-docenti · dpr-275-1999 · legge-107-2015 · dlgs-59-2017 · accordi-di-rete · autonomia-scolastica · autovalutazione-rav
Orientamenti contrastanti
Il corso appiattisce tre cose diverse. Il percorso FOVI presenta peer observation, visiting e mentoring come un continuum di sviluppo professionale. Sul piano formativo è una lettura difendibile; sul piano degli atti no: solo il primo genera obblighi, monte ore e documentazione valutabile. Presentare il visiting o il mentoring come dovuti — o imputarne le ore al monte dell’anno di prova — significa chiedere ai docenti una prestazione che nessuna fonte impone e che nessun contratto retribuisce.
Il visiting è sospeso fra prassi consolidata e assenza di fonte. Dura dall’a.s. 2017/2018, è gestito su piattaforma INDIRE e ha dati di sistema, ma i due decreti del 2022 e del 2015 non lo nominano e gli atti che lo hanno introdotto non sono nel wiki. Finché restano fuori, la domanda «il visiting fa parte delle 50 ore dell’art. 6?» non ha in queste pagine una risposta fondata.
L’osservazione fra pari come strumento di valutazione. La letteratura organizzativa e i materiali FOVI spingono verso un uso diffuso dell’osservazione reciproca come leva di miglioramento d’istituto; l’ordinamento del personale docente non conosce una valutazione della prestazione didattica da parte di pari, e il comitato di valutazione opera nei soli casi tipizzati. Il confine è controverso nel dibattito professionale: in attesa che la contrattazione lo definisca, la condotta prudente è tenere separati i materiali dell’osservazione formativa dai fascicoli personali.
Lacune dichiarate. Non sono posseduti dal wiki: il d.m. 984/2017 e la nota 41693/2018 sul visiting; le istruzioni operative del D.M. 66/2023; le note annuali del MIM sull’anno di formazione e prova. I dati del progetto MenSI divergono fra i materiali del corso (24 scuole in 4 cluster, ottobre 2020 - febbraio 2023) e gli atti SIREM 2022 (20 scuole, di cui 4 mentor e 16 mentee; novembre 2021 - febbraio 2023): vanno riportati come discordanti.
Fonti
dm-226-2022-anno-prova · dm-850-2015-anno-prova · dpr-275-1999 · legge-107-2015 · dlgs-59-2017 · fovi-2-4-rielaborazione · fovi-2-4-art-voci-scuola-visiting · fovi-2-4-slide · fovi-2-1-rielaborazione · fovi-2-1-art-sirem-2022-mensi · fovi-2-1-art-cantieri-aperti-mentoring