Identificazione
Decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 — «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59». Testo multivigente da Normattiva.
È l’atto che istituisce la dirigenza scolastica: da qui nascono la figura del dirigente scolastico e il corso-concorso di reclutamento. Non va confuso con il dlgs-59-2004 (secondo ciclo e primo ciclo, riforma Moratti) né con il dlgs-59-2017 (formazione iniziale e reclutamento dei docenti).
Gerarchia e collocazione
Decreto legislativo delegato, attuativo dell’art. 21, c. 16 della legge-59-1997. È una norma di novella: non detta articoli propri sulla dirigenza, ma inserisce nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 gli articoli 25-bis, 25-ter e 28-bis. Quel testo unico è stato poi abrogato e riscritto dal dlgs-165-2001 (art. 72, c. 1, lett. t), dove le stesse disposizioni si ritrovano negli artt. 25 e 29.
Ambito di applicazione
Capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative statali dotate di personalità giuridica e autonomia ai sensi dell’art. 21 della l. 59/1997; rettori e vicerettori dei convitti nazionali, direttrici e vicedirettrici degli educandati.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 25-bis, c. 1 (introdotto dall’art. 1) — istituisce la qualifica dirigenziale per i capi di istituto delle scuole autonome; i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e «rispondono, agli effetti dell’articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa». È la prima disciplina legislativa della valutazione dei capi di istituto.
- Art. 25-bis, c. 2 — il DS «assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio»; gli spettano autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane ed è titolare delle relazioni sindacali.
- Art. 25-bis, c. 3 — promuove gli interventi per la qualità dei processi formativi, per la libertà di insegnamento, per la libertà di scelta educativa delle famiglie e per il diritto all’apprendimento.
- Art. 25-bis, c. 5 — può avvalersi di docenti da lui individuati con delega di specifici compiti ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo (oggi dsga), che sovrintende con autonomia operativa ai servizi amministrativi e generali.
- Art. 25-bis, c. 6 — presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio-istituto una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa.
- Art. 25-ter — inquadramento nei ruoli regionali dei capi di istituto in servizio a tempo indeterminato, previa frequenza di appositi corsi di formazione disciplinati con decreto del Ministro (obiettivi, contenuti, durata, verifiche, criteri di valutazione e certificazione della qualità dei corsi).
- Art. 28-bis — reclutamento: «si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica»; accesso riservato al personale docente ed educativo di ruolo con almeno sette anni di servizio effettivo dopo la nomina in ruolo e laurea; articolazione in selezione per titoli, concorso di ammissione, periodo di formazione ed esame finale; ammissione al periodo di formazione entro il numero dei posti maggiorato del 10%; nel primo corso-concorso riserva del 40% dei posti a chi aveva svolto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato; dall’anno scolastico successivo all’approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.
Adempimenti generati
Nessun adempimento diretto residuo: la materia è oggi regolata dal d.lgs. 165/2001 e dal dm-194-2022-concorso-ds per il concorso.
Vigenza e modifiche
Modificata: norma-novella i cui effetti sono confluiti altrove. Gli articoli che il decreto ha inserito nel d.lgs. 29/1993 non sono più leggibili in quella sede, perché il d.lgs. 29/1993 è stato abrogato dall’art. 72, c. 1, lett. t) del d.lgs. 165/2001. Le corrispondenti disposizioni si trovano oggi nell’art. 25 («Dirigenti delle istituzioni scolastiche») e nell’art. 29 («Reclutamento dei dirigenti scolastici») del d.lgs. 165/2001; l’art. 29 è stato a sua volta riscritto (concorso selettivo per titoli ed esami su base regionale) e in parte abrogato dal d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 per la parte sui settori formativi. La valutazione dei dirigenti scolastici è poi passata all’art. 25, c. 1 del d.lgs. 165/2001, all’art. 1, c. 93 della legge-107-2015 e al dm-316-2017-osservatorio-valutazione-ds. Normattiva non registra abrogazioni espresse del d.lgs. 59/1998. Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
dlgs-165-2001 · legge-59-1997 · dpr-275-1999 · legge-107-2015 · dm-194-2022-concorso-ds · dm-316-2017-osservatorio-valutazione-ds · dirigenza-scolastica · valutazione-dirigenti-scolastici · dsga
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-59-1998.md (download 2026-09-12, testo multivigente).
Citato 1 volta nella banca dati dei quesiti del concorso DS 2017 (assetto della valutazione dei capi di istituto prima e dopo l’istituzione della dirigenza scolastica). Il quesito dà per corretta l’ipotesi che, prima del d.lgs. 59/1998, la valutazione fosse regolata dall’art. 36 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995: quel contratto non è in raw/ e l’affermazione non è verificata in questo wiki.