Identificazione
Contratto collettivo nazionale comparto Scuola — quadriennio normativo 1994-1997 e primo biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 4 agosto 1995. È il primo CCNL della scuola dopo la privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. 29/1993).
Testo in raw/contrattazione/ccnl-scuola-1995.md — 82 articoli in due Parti, preceduti dall’Accordo sui servizi minimi essenziali in caso di sciopero e chiusi dalle dichiarazioni a verbale; 81 pagine.
Provenienza non ufficiale. Il sito ARAN non pubblica più il testo di questo contratto: dell’archivio restano solo gli accordi successivi e le interpretazioni autentiche che lo richiamano (canali tentati e risultati nell’intestazione del file in
raw/e in fonti-mancanti). Il testo acquisito è la riproduzione pubblicata da FLC CGIL. Non fa fede: prima di citarlo in un atto va riscontrato sulla Gazzetta Ufficiale.
Gerarchia e collocazione
Fonte contrattuale collettiva del comparto scuola, stipulata sotto il regime del d.lgs. 29/1993 (il d.lgs. 165/2001 non esisteva ancora). Il contratto disciplina in un unico testo capi di istituto, docenti e personale ATA: è il documento che fotografa l’assetto immediatamente precedente sia alla dirigenza scolastica (art. 25 del d.lgs. 165/2001, introdotta dall’art. 25-bis del d.lgs. 29/1993, inserito dal d.lgs. 59/1998) sia all’autonomia scolastica (art. 21 della L. 59/1997 e dpr-275-1999).
Ambito di applicazione
Tutto il personale del comparto scuola: capi di istituto, personale docente ed educativo, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale delle Accademie e dei Conservatori, personale in servizio all’estero e presso IRRSAE, CEDE e BDP.
Contenuto rilevante per il DS
Il valore di questa fonte oggi è storico e concorsuale: serve a rispondere ai quesiti che chiedono come era regolata la posizione del capo d’istituto prima del 1998.
- Art. 32 — Area e funzioni (Capo II, Sezione I: Capi di istituto). Il c. 1 colloca questo personale «nella distinta area della specifica dirigenza scolastica nell’ambito del comparto scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.Lgs. n. 29 del 1993»: è la formula che segna la distanza dall’attuale qualifica dirigenziale. Il c. 2 riunisce sotto l’unica dizione di «dirigente scolastico» direttori didattici, presidi, rettori e vicerettori dei convitti, direttrici e vicedirettrici degli educandati, direttori e vicedirettori delle scuole speciali, direttori dei Conservatori e delle Accademie. Il c. 3: ciascun appartenente all’area «è organo dell’amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell’istituto». Il c. 4 gli attribuisce la gestione unitaria dell’istituzione in vista della qualità e dell’efficienza del servizio, anche in relazione alla Carta dei servizi.
- Art. 33 — Incarichi e attività aggiuntive: superato il periodo di prova il capo di istituto può assumere incarichi a termine di coordinamento di progetti provinciali e regionali e incarichi di collaborazione in studi e ricerche (nei limiti dell’art. 58 del d.lgs. 29/1993), e assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, e di tutorato dei capi di istituto in prova.
- Art. 34 — orario di lavoro. Art. 35 — norme specifiche per il periodo di prova: durante la prova il capo di istituto frequenta i corsi di formazione ed è assistito da altro capo di istituto scelto dall’amministrazione.
- Art. 36 — Valutazione (è l’articolo richiamato dalla banca dati DS 2017, riportato qui per intero nella sostanza):
- c. 1 — «L’attività del capo di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il processo di valutazione è concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio formulato da appositi nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da personale appositamente individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore ovvero appositamente formato alle tecniche di valutazione e di controllo di gestione». Composizione dei nuclei, obiettivi, criteri e modalità procedurali dovevano essere definiti entro il 30 novembre 1995 con l’accordo previsto dall’art. 79; lo stesso accordo avrebbe stabilito il numero massimo di unità valutabili da ciascun nucleo e le implicazioni sulla progressione professionale dell’art. 27, c. 4.
- c. 2 — «In relazione all’attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente».
- Art. 37 — mobilità dei capi di istituto: finalizzata al più proficuo impiego del personale; i passaggi di presidenza sono subordinati all’idoneità conseguita in un concorso direttivo o ai requisiti di accesso ai relativi concorsi (c. 3, lett. a).
- Artt. 38-48 — personale docente: area e funzione docente, attività di progettazione a livello di istituto, obblighi di lavoro, attività di insegnamento, attività funzionali, attività aggiuntive, mobilità.
- Artt. 49-55 — personale ATA: area e funzioni, orario, profili professionali, attività aggiuntive, mobilità.
- Capo III — norme disciplinari: art. 56 rinvio delle norme disciplinari per capi di istituto e personale docente; artt. 57-62 doveri, sanzioni e procedure, competenze, codice disciplinare, sospensione cautelare per il personale ATA.
- Art. 79 — rinvio ad accordo successivo: gli istituti e le modalità applicative rinviate a quella sede dovevano essere definiti con accordo entro il 30 novembre 1995, senza oneri finanziari aggiuntivi. È la disposizione che collega il contratto agli accordi successivi del 1996 (personale educativo, Accademie e Conservatori, scuole italiane all’estero, applicazione sperimentale degli artt. 27 e 77), tuttora reperibili su ARAN.
- Art. 80 — norme transitorie: i procedimenti disciplinari in corso proseguono con le procedure vigenti al loro inizio; alle infrazioni si applicano le sanzioni dell’art. 58 se più favorevoli di quelle dell’art. 78 del T.U. D.P.R. 3/1957.
Raccordo con il contratto vigente
Il contratto è superato da una catena di CCNL e, prima ancora, dal mutamento della fonte legale.
| Istituto | Art. del 1995 | Che cosa è successo |
|---|---|---|
| Qualificazione del capo di istituto | art. 32 | superato dalla legge: l’art. 1 del dlgs-59-1998 inserisce nel d.lgs. 29/1993 l’art. 25-bis, che istituisce la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni dotate di personalità giuridica e autonomia ex art. 21 della L. 59/1997; la disposizione confluisce nell’art. 25 del dlgs-165-2001. Da quel momento il rapporto passa all’area dirigenziale (Area V) e non è più regolato dal contratto di comparto |
| Valutazione del capo di istituto | art. 36 | superato: la valutazione dei dirigenti scolastici passa all’art. 20 del ccnl-area-v-2006 (nucleo nominato dal Dirigente generale regionale, valutazione finale del Direttore regionale), poi al dlgs-150-2009 e all’art. 1, cc. 93-94 della legge-107-2015. La figura del Provveditore agli Studi è a sua volta superata dalla riorganizzazione dell’amministrazione scolastica avviata dal dlgs-300-1999, che sostituisce gli organi periferici con gli Uffici scolastici regionali |
| Incarichi, reggenze, mobilità | artt. 33 e 37 | oggi artt. 11 e 19 del CCNL 11/04/2006 e art. 9 del ccnl-area-v-2010, come modificato dall’art. 39 del ccnl-area-istruzione-ricerca-2019-2021 |
| Personale docente ed ATA | artt. 38-55 | sostituiti dai CCNL 1999, 2003, ccnl-scuola-2007 e infine ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 |
| Norme disciplinari | artt. 56-62 | sostituite dagli artt. 91-97 del CCNL 29/11/2007 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001 |
| Servizi minimi essenziali in caso di sciopero | accordo allegato | superato dalla successione degli accordi di garanzia del comparto; quello oggi applicabile è l’accordo-servizi-essenziali-istruzione-ricerca-2020 del 2 dicembre 2020 |
| Indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza | art. 69; art. 66, cc. 6 e 7 | espressamente mantenuti in vigore dall’art. 146, c. 1, lett. g) del CCNL 29/11/2007, ai soli fini della determinazione dell’importo |
Due articoli del 1995 sono stati oggetto di interpretazione autentica con accordi ARAN successivi: l’art. 23 (richiesta dal Giudice del lavoro di Palmi, 2002) e gli artt. 19, 41 e 69. L’art. 66 è stato interpretato con l’accordo sull’art. 66 del 4 agosto 1995. I relativi testi sono su ARAN e non sono stati acquisiti.
Vigenza e modifiche
abrogata. Il contratto è esaurito: per il personale del comparto è stato sostituito dalla successione dei CCNL (26 maggio 1999, 24 luglio 2003, 29 novembre 2007, 19 aprile 2018, 18 gennaio 2024); per i capi d’istituto la materia è uscita dal comparto con l’attribuzione della qualifica dirigenziale. Restano applicabili le sole disposizioni espressamente richiamate da contratti successivi (art. 66, cc. 6 e 7; art. 69 ai fini indennitari, per l’art. 146, c. 1, lett. g del CCNL 29/11/2007). Ultima verifica: 2026-09-14.
Grado di certezza: la ricostruzione del raccordo poggia sulle clausole del CCNL 29/11/2007 acquisite in raw/; il testo del 1995 proviene da fonte sindacale e non è stato riscontrato sulla Gazzetta Ufficiale.
Collegamenti
ccnl-scuola-2007 · ccnl-area-v-2006 · ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 · accordo-servizi-essenziali-istruzione-ricerca-2020 · dlgs-165-2001 · dlgs-297-1994