Identificazione
Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto all’ARAN il 2 dicembre 2020.
Firmatari: per l’ARAN il Presidente Antonio Naddeo; per le organizzazioni sindacali CISL FSUR, FLC CGIL, Federazione UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL, Federazione GILDA UNAMS, ANIEF, e le confederazioni CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CGS, CISAL.
L’accordo è stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 303 (documento pubblicato sulla stessa pagina ARAN).
Testo in raw/contrattazione/accordo-servizi-essenziali-istruzione-ricerca-2020.md — 13 articoli.
Gerarchia e collocazione
È l’accordo collettivo previsto dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla L. 11 aprile 2000, n. 83: non è un CCNL di comparto, ma la fonte contrattuale che, per il settore, individua le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti (art. 1, c. 2). Attua inoltre il Protocollo d’intesa ARAN-Confederazioni del 31 maggio 2001 sulle procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 1, c. 3).
Le due leggi presupposte (146/1990 e 83/2000) non sono ancora acquisite in
raw/: vedi fonti-mancanti. Le citazioni che seguono riportano ciò che l’accordo dice di sé, non il contenuto delle leggi.
Ambito di applicazione
Art. 1, c. 1 — tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca (art. 5 del CCNQ 13 luglio 2016). Per i dirigenti scolastici l’individuazione delle posizioni esonerate dallo sciopero è rimessa alla contrattazione integrativa dell’area (art. 8, c. 1, lett. a del ccnl-area-istruzione-ricerca-2019-2021).
Art. 1, c. 4 — le norme si applicano alle azioni sindacali a livello di comparto (lett. a), nazionale (lett. b), di amministrazione (lett. c) e di sede decentrata (lett. d). Preavviso e indicazione della durata non si applicano nelle vertenze per la difesa dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 2 — servizi essenziali e prestazioni indispensabili nelle istituzioni scolastiche ed educative. Servizi essenziali (c. 1): istruzione scolastica; igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica; produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, sicurezza e salvaguardia degli edifici e degli impianti connessi al servizio scolastico; erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento. Prestazioni indispensabili garantite (c. 2):
- a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e degli esami di idoneità;
- a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio;
- a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne;
- b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, anche con pasti freddi o preconfezionati;
- c1) vigilanza di impianti e apparecchiature la cui interruzione comporti danni a persone o cose; c2) conduzione dei servizi nelle aziende agricole per cura e allevamento del bestiame;
- d1) adempimenti necessari per il pagamento di stipendi e pensioni, compresi i contributi previdenziali.
- Art. 3 — contingenti di personale. È l’articolo operativo per il dirigente.
- c. 1 — figure professionali indispensabili per ciascuna prestazione: per gli scrutini ed esami (lett. a) docente, assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle aree di competenza, collaboratore scolastico per l’uso dei locali, l’apertura e chiusura della scuola e la vigilanza sull’ingresso principale; per la refezione (lett. b) collaboratore scolastico; per la vigilanza notturna nelle istituzioni educative (lett. c) collaboratore scolastico, educatore, infermiere; per il pagamento degli stipendi (lett. h) DSGA e/o assistente amministrativo.
- c. 2 — presso ogni istituzione il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative individuano, in un apposito protocollo d’intesa, il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione, «tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà e, in subordine, il criterio di rotazione»; va comunque usato il numero minimo necessario di lavoratori.
- c. 3 — il protocollo va stipulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo; sulla base del protocollo, o dopo la scadenza del termine, il dirigente emana un regolamento. In caso di dissenso si attivano le procedure di conciliazione in sede locale (art. 11, c. 2).
- c. 4 — in occasione di ogni sciopero il dirigente invita per iscritto (anche via e-mail) il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione, se intende aderire, non aderire o non avere ancora deciso. «La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile», fermo il c. 6. Il dirigente deve riportare nella motivazione della comunicazione il testo integrale del comma.
- c. 5 — l’istituzione comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero e con forme adeguate (sito, e-mail, registro elettronico): le sigle proclamanti e le motivazioni, con i dati di rappresentatività nazionale, le percentuali di voto ottenute nell’ultima elezione RSU dell’istituto e le percentuali di adesione registrate nell’anno in corso e in quello precedente; l’elenco dei servizi comunque garantiti; l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione.
- c. 6 — il dirigente individua i nominativi da includere nei contingenti e li comunica agli interessati cinque giorni prima dello sciopero; l’interessato può ribadire entro il giorno successivo la volontà di aderire e chiedere la sostituzione, accordata solo se possibile e comunicata entro 24 ore. Dopo lo sciopero il dirigente rende pubblici i dati di adesione e comunica al Ministero l’eventuale chiusura totale o parziale, in numero di plessi e classi.
- Artt. 4-9 — servizi essenziali e contingenti per università e AOU, enti di ricerca, AFAM.
- Art. 10 — norme da rispettare in caso di sciopero.
- c. 1 — preavviso non inferiore a 10 giorni, con indicazione se lo sciopero sia per l’intera giornata o per un periodo più breve e delle motivazioni; obbligo di comunicazione tempestiva della revoca.
- c. 4 — una sola azione di sciopero per proclamazione; non sono ammessi scioperi a tempo indeterminato (lett. a); il primo sciopero non supera una giornata, i successivi per la stessa vertenza due giorni consecutivi (lett. b); intervallo minimo di 12 giorni liberi fra azioni che incidono sullo stesso bacino di utenza (lett. d); sospensione immediata in caso di avvenimenti eccezionali o calamità (lett. e).
- c. 5 — «I competenti dirigenti, senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio».
- c. 6 — regole proprie della scuola:
- lett. a) — gli scioperi, compresi quelli brevi, non possono superare in ciascun anno scolastico 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell’infanzia e primarie e 60 ore (12 giorni) negli altri ordini e gradi; deve essere assicurata l’erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe;
- lett. b) — gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione, di attività educative o di servizio ATA; con più turni, nella prima o ultima ora di ciascun turno; con attività pomeridiane, nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del pomeridiano. La proclamazione deve essere puntuale: va precisato se riguarda la prima o l’ultima ora, non è consentita la formula alternativa. Cinque ore di sciopero breve equivalgono a una giornata ai fini del tetto;
- lett. c) — gli scioperi in concomitanza con le iscrizioni non possono comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date terminali fissate dal Ministero;
- lett. d) — scioperi concomitanti con gli scrutini non finali: differimento non superiore a 5 giorni;
- lett. e) — scioperi concomitanti con gli scrutini finali: nessun differimento quando l’attività valutativa è propedeutica agli esami conclusivi dei cicli; negli altri casi differimento non superiore a 5 giorni;
- lett. f) — non possono essere proclamati scioperi dall’1 al 5 settembre e nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.
- Art. 11 — procedure di raffreddamento e conciliazione: i tentativi di conciliazione di rilievo nazionale si svolgono presso il Ministero del Lavoro, quelli regionali presso la Prefettura del capoluogo di regione, quelli provinciali o locali presso la Prefettura della Provincia (cc. 3-4); convocazione entro 3 giorni lavorativi, esaurimento entro ulteriori 3 giorni (nazionale) o 5 giorni (locale); durata complessiva non superiore a 6 o 10 giorni lavorativi (c. 8). Le revoche, sospensioni e rinvii spontanei vanno comunicati non oltre cinque giorni dalla data prevista (c. 10). Fino all’esaurimento delle procedure le parti non intraprendono iniziative unilaterali né adiscono l’autorità giudiziaria (c. 11). Una seconda azione nella stessa vertenza entro 120 giorni non obbliga a reiterare la procedura (c. 12).
- Art. 12 — clausola sperimentale: l’ultimo periodo dell’art. 10, c. 6, lett. a) (il monte ore non inferiore al 90% per ciascuna classe) è dichiarato clausola sperimentale; una Commissione ARAN-OO.SS.-Ministero avrebbe dovuto valutarne l’adeguatezza sulla base del monitoraggio dell’a.s. 2020-2021, con impegno a rivedere l’accordo in caso di criticità.
- Art. 13 — norme finali: in caso di inosservanza si applicano gli artt. 4 e 9 della L. 146/1990; è confermata la procedura dell’art. 13, c. 1, lett. h) della stessa legge.
Adempimenti generati
- Protocollo d’intesa d’istituto sui contingenti (art. 3, cc. 2-3) e, in mancanza o dopo il termine, regolamento dirigenziale. Verificare se l’istituto ne è dotato: è il presupposto di ogni successiva individuazione nominativa.
- Circolare al personale per la raccolta delle dichiarazioni volontarie di adesione, con il testo integrale dell’art. 3, c. 4 nella motivazione — vedi sciopero.
- Comunicazione alle famiglie almeno cinque giorni prima, con i tre contenuti obbligati dell’art. 3, c. 5.
- Individuazione e notifica dei contingenti cinque giorni prima dello sciopero (art. 3, c. 6).
- Pubblicazione dei dati di adesione e comunicazione al Ministero della chiusura totale o parziale (art. 3, c. 6).
Vigenza e modifiche
vigente. L’accordo è in vigore e non risulta sostituito; l’art. 12 prevedeva una verifica della sola clausola sperimentale sull’a.s. 2020-2021, di cui non è stato acquisito l’esito. Ultima verifica: 2026-09-14, sulla pagina ARAN.
Limite dichiarato: non è stata verificata l’esistenza di accordi integrativi o di delibere successive della Commissione di garanzia che incidano su singole clausole. Prima di applicare i tetti e i divieti dell’art. 10, c. 6 conviene un riscontro sul sito della Commissione di garanzia.
Collegamenti
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