Identificazione
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell’Area Istruzione e ricerca — triennio 2019-2021, sottoscritto all’ARAN il 7 agosto 2024. Pubblicato in G.U. del 18 settembre 2024 (codice redazionale 24A04792, link riportato dalla pagina ARAN).
Firmatari: per l’ARAN il Presidente Antonio Naddeo; per le organizzazioni sindacali ANP, FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS CONFSAL e le confederazioni CISA, CGIL, CISL, CONFSAL.
Testo in raw/contrattazione/ccnl-area-istruzione-ricerca-2019-2021.md — 39 articoli in cinque Titoli, più tabelle e due dichiarazioni congiunte.
Gerarchia e collocazione
Fonte contrattuale collettiva dell’area dirigenziale Istruzione e ricerca: si applica ai dirigenti scolastici, e non va confuso con il contratto del comparto (ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021, 18 gennaio 2024), che riguarda docenti e ATA. È il contratto dirigenziale richiamato di continuo dal ccnl-area-istruzione-ricerca-2022-2024, che lo integra e ne incrementa i valori economici senza sostituirlo.
Nella prova scritta del concorso per DS il testo non è consultabile (art. 7, c. 7 del dm-194-2022-concorso-ds).
Ambito di applicazione
Art. 1, c. 1 — tutto il personale dirigente a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 2, c. 4 del CCNQ 10 agosto 2022 sulla composizione delle Aree. L’area comprende quattro insiemi distinti: istituzioni scolastiche ed educative statali (c. 2), istituzioni AFAM (c. 3), università e aziende ospedaliero-universitarie (c. 4), enti di ricerca (c. 5). I «dirigenti scolastici» sono i dirigenti delle istituzioni del c. 2 (c. 7).
Art. 2 — il contratto riguarda il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica sia per quella economica (c. 1); gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione (c. 2); gli istituti a contenuto vincolato e automatico si applicano entro trenta giorni (c. 3); alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno e, in caso di disdetta, le disposizioni restano integralmente in vigore fino alla sostituzione (c. 4).
Art. 1, c. 10 — elenca i contratti precedenti espressamente richiamati, e quindi ancora rilevanti: CCNL 11/04/2006 (ccnl-area-v-2006), CCNL 15/07/2010 (ccnl-area-v-2010), CCNL 28/07/2010 (Area VII), CCNL 8/07/2019 (Area Istruzione e ricerca 2016-2018).
Contenuto rilevante per il DS
- Titolo II — relazioni sindacali (artt. 3-10). Ricalca per l’area il modello a tre strumenti già noto nel comparto:
- Art. 3 — obiettivi e strumenti; è ammessa la riunione da remoto, anche su richiesta sindacale.
- Art. 4 — informazione: trasmissione preventiva e in forma scritta di atti, dati ed elementi conoscitivi ai soggetti sindacali dell’art. 7, c. 2, nei tempi e nei modi che consentano una valutazione approfondita dell’impatto delle misure.
- Art. 5 — confronto: si avvia con l’invio degli elementi conoscitivi; l’incontro si tiene se richiesto entro cinque giorni lavorativi dall’informazione, anche da un solo soggetto sindacale; il periodo degli incontri non può superare quindici giorni; al termine si redige una sintesi dei lavori e delle posizioni.
- Art. 6 — Organismo paritetico per l’innovazione: per i dirigenti scolastici è istituito presso il MIM; è la sede di relazioni stabili su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, lavoro agile, politiche formative, stress lavoro-correlato, con potere di proposta.
- Art. 7 — soggetti della contrattazione integrativa: rappresentanti nazionali o territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie; RSA costituite per l’area ai sensi dell’art. 42, c. 2 del dlgs-165-2001, fino alla costituzione di RSU proprie del personale dirigente.
- Art. 8 — materie della contrattazione integrativa: individuazione delle posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero ai sensi della L. 146/1990 (lett. a); criteri generali per la retribuzione di risultato (lett. b); criteri per le quote aggiuntive connesse a incarichi aggiuntivi (lett. c) e a incarichi ad interim o reggenze (lett. d); criteri di riparto del Fondo fra posizione e risultato (lett. e); criteri per i permessi sindacali (lett. f); criteri per il welfare integrativo (lett. g).
- Art. 9 — tempi e procedure: il contratto integrativo ha durata triennale; i criteri di riparto del Fondo possono essere negoziati annualmente (c. 1); la delegazione datoriale si costituisce entro trenta giorni dalla stipulazione (c. 2); la convocazione avviene entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme (c. 3); decorsi trenta giorni dall’avvio, prorogabili di altri trenta, senza accordo le parti riassumono le proprie prerogative (c. 4).
- Art. 10 — clausole di raffreddamento: nel primo mese del negoziato e durante il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali.
- Art. 11-12 — lavoro agile: linee generali e accordo individuale. Il lavoro agile (L. 81/2017) è modalità stabilita per accordo, in forma mista, per processi e attività previamente individuati dall’amministrazione.
- Art. 13 — assenze per malattia in caso di gravi patologie con terapie salvavita: sono esclusi dal computo del comporto i giorni di ricovero, day-hospital e le assenze per le terapie, con diritto all’intero trattamento economico; attestazione a cura delle strutture medico-legali delle ASL o degli enti accreditati.
- Artt. 14-15 — congedi dei genitori; congedi per le donne vittime di violenza.
- Art. 20 — formazione: formazione e aggiornamento assunti come metodo permanente, con iniziative a carattere continuo destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.
- Art. 21 — differenziazione della retribuzione di risultato: la retribuzione di risultato remunera la performance individuale ed è erogabile solo a seguito di valutazione positiva (c. 1); la contrattazione integrativa definisce criteri che garantiscano una differenziazione «effettiva e sostanziale» (c. 2); ai dirigenti con le valutazioni più elevate spetta un importo superiore di almeno il 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate al risultato (c. 3).
- Art. 22 — welfare integrativo: sostegno al reddito, supporto all’istruzione dei figli, attività culturali e ricreative, prestiti, polizze sanitarie integrative, altri beni e servizi fiscalmente esenti.
- Capo II del Titolo IV (artt. 27-31) — trattamento economico dei dirigenti scolastici e AFAM:
- Art. 27 — destinatari del capo: dirigenti scolastici e, ove presenti, dirigenti AFAM.
- Art. 28 — lo stipendio tabellare annuo lordo per 13 mensilità, fissato dall’art. 39 del CCNL 8/07/2019 in € 45.260,73, è incrementato di € 84,00 mensili dal 1° gennaio 2019, rideterminati in € 130,00 dal 2020 e in € 135,00 dal 2021; il nuovo valore a regime è € 47.015,73 (c. 3). La retribuzione di posizione parte fissa è incrementata dal 1° gennaio 2021 di € 60,00 mensili per 13 mensilità (c. 4).
- Art. 30 — Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici: incrementato dal 1° gennaio 2021 di € 8.562.966 annui al netto degli oneri riflessi, oltre agli importi previsti da specifiche disposizioni di legge e a un importo annuo non superiore a 1,59 milioni ex art. 1, c. 604 della L. 234/2021.
- Art. 31 — retribuzione di posizione: definita per tutte le posizioni, comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione effettuata ai sensi dell’art. 5, c. 3, lett. b) (materia di confronto); valori annui lordi per tredici mensilità da un minimo di € 13.345,11 (coincidente con la parte fissa) a un massimo di € 46.914,81 (c. 2); il dirigente assegnato all’estero mantiene la retribuzione di posizione in godimento (c. 3); alla retribuzione di posizione e ai compensi per le reggenze delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell’85% delle risorse (c. 4).
- Art. 39 — modifiche di discipline precedenti: sostituisce il c. 4 dell’art. 9 del CCNL 15/07/2010 sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Nuovo testo: su richiesta del dirigente alla scadenza dell’incarico, previo assenso del dirigente dell’USR di provenienza, si procede alla mobilità interregionale «fino alla concorrenza del 60% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso», senza che ne derivino situazioni di esubero.
Raccordo con i contratti precedenti e successivo
- Verso il basso: il contratto non è un testo unico. Restano in vigore, per quanto non modificato, il CCNL 11/04/2006 (funzione dirigenziale, conferimento dell’incarico, incarichi aggiuntivi, valutazione, responsabilità dirigenziale e Comitato regionale di garanzia) e il CCNL 15/07/2010 (assenze per malattia, responsabilità disciplinare artt. 13-22, mutamento dell’incarico), oltre al CCNL 8/07/2019 per il triennio 2016-2018.
- Verso l’alto: il ccnl-area-istruzione-ricerca-2022-2024 (6 agosto 2026) lo richiama all’art. 1 come «CCNL 7 agosto 2024» e ne incrementa i valori (stipendio tabellare rideterminato, Fondo dei dirigenti scolastici incrementato di 11 milioni annui, sostituzione del comma introdotto dall’art. 39). Per la vigenza degli istituti economici vale sempre il contratto più recente.
Vigenza e modifiche
modificata. Vigente in regime di ultrattività per la parte normativa (art. 2, c. 4), con la parte economica superata dal CCNL 6 agosto 2026. L’art. 39 è a sua volta modificato dal CCNL 2022-2024. Ultima verifica: 2026-09-14, sul testo ARAN e sul CCNL 2022-2024 acquisito in raw/.
Limite dell’estrazione: tre tabelle economiche (Tabelle A, B, C, relative ai dirigenti dell’art. 32, cioè università ed enti di ricerca) non sono state rese dal convertitore e compaiono come [TABLE]. Non riguardano i dirigenti scolastici, i cui valori sono nel corpo degli artt. 28-31.
Collegamenti
ccnl-area-v-2006 · ccnl-area-v-2010 · ccnl-area-istruzione-ricerca-2022-2024 · ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 · dlgs-165-2001 · contrattazione-integrativa-istituto · usr