Identificazione

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell’Area V — quadriennio giuridico 2002-2005 e 1° biennio economico 2002-2003, sottoscritto all’ARAN l’11 aprile 2006 (firma definitiva dopo la certificazione positiva della Corte dei conti del 7 aprile 2006 sull’ipotesi già siglata il 9 marzo 2006). Pubblicato in G.U. del 5 maggio 2006 (codice redazionale 06A04271, link riportato dalla pagina ARAN).

Firmatari: per l’ARAN il Presidente Raffaele Perna; per le organizzazioni sindacali CIDA/ANP, CISL/SCUOLA, CGIL/SCUOLA, CONFSAL/SNALS e le rispettive confederazioni.

Testo in raw/contrattazione/ccnl-area-v-2006.md — 58 articoli, estratti dalla pagina ufficiale ARAN.

Gerarchia e collocazione

Fonte contrattuale collettiva dell’area dirigenziale, stipulata nel quadro degli artt. 40-49 del dlgs-165-2001. È il primo CCNL che riunifica in testo unico la disciplina dell’Area V: la premessa dichiara che il contratto «raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario» il CCNL 1.03.2002 (periodo 2000-2001) e l’Accordo successivo del 6.06.2003 sui dirigenti da destinare all’estero, che cessano di avere efficacia dal giorno della firma definitiva.

Non va confuso con il contratto del comparto (docenti e ATA): l’Area V riguarda i soli dirigenti scolastici e, dove presenti, i dirigenti AFAM.

Ambito di applicazione

Premessa, c. 1: si applica ai dirigenti scolastici dell’Area V come definiti dall’art. 2 del CCNQ 23.09.2004, nonché ai dirigenti delle istituzioni del comparto AFAM. Parte normativa 1.1.2002-31.12.2005; parte economica 1.1.2002-31.12.2003 (premessa, c. 2). Effetti giuridici dal giorno della sottoscrizione (premessa, c. 3).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM: si esplica con i compiti e le modalità del d.lgs. 165/2001, fatte salve le modifiche del D.P.R. 132/2003. Il c. 2 qualifica il ruolo come «di particolare complessità e specificità», perché il dirigente è preposto a istituzioni «funzionalmente e giuridicamente autonome», la cui autonomia ha rilevanza costituzionale ai sensi del Titolo V.
  • Art. 2 — contenuti della funzione dirigenziale.
  • Artt. 3-9 — relazioni sindacali dell’area: obiettivi e strumenti, contrattazione collettiva integrativa, partecipazione, interpretazione autentica, composizione delle delegazioni.
  • Art. 11 — conferimento dell’incarico: ogni dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti ex art. 21 del d.lgs. 165/2001 (c. 1); l’incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale, durata minima tre anni e massima cinque, con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (c. 4); l’atto deve precisare natura, oggetto, programmi, obiettivi coerenti con il POF, tempi, risorse e trattamento economico (c. 3); ordine di assegnazione degli incarichi al c. 5.
  • Art. 15 — impegno di lavoro del dirigente.
  • Art. 19 — incarichi aggiuntivi: elenca gli incarichi che il dirigente è tenuto ad accettare (presidenza di commissioni d’esame di Stato e di licenza media, reggenza di altra istituzione, presidenza di commissioni di concorso, commissario governativo, componente del nucleo di valutazione, incarichi da accordi interistituzionali, EDA e terza area, ogni altro incarico obbligatorio per legge). I compensi per gli incarichi obbligatori sono percepiti integralmente e direttamente dal dirigente, in deroga all’art. 24, c. 3 del d.lgs. 165/2001. Per gli incarichi da delibere degli organi scolastici con finanziamenti esterni: 80% al dirigente, 20% ai fondi regionali (c. 3); per gli incarichi aggiuntivi non obbligatori autorizzati: 30% al dirigente, 70% ai fondi regionali (c. 4), in attuazione del principio di onnicomprensività.
  • Art. 20 — verifica dei risultati e valutazione del dirigente: il sistema di valutazione è preceduto dall’adozione di criteri generali con informazione preventiva alle OO.SS. (c. 2); i criteri correlano direttive, obiettivi e risorse effettivamente assegnate, tenuto conto del POF (c. 3); la valutazione è effettuata da un nucleo nominato dal Dirigente generale regionale, composto da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo e un dirigente scolastico (con almeno dieci anni nella qualifica, corso di formazione superato e servizio in provincia diversa) (c. 5); l’incarico di valutatore dura al massimo sei anni, rinnovabile dopo due anni di interruzione, senza esonero dal servizio (c. 7); la valutazione finale è del Direttore regionale e, se difforme da quella del nucleo, va «congruamente e chiaramente motivata» (c. 8); è previsto un colloquio di restituzione (c. 9).
  • Art. 21 — formazione del dirigente.
  • Artt. 22-26 — assenze retribuite, congedi parentali, congedi per motivi di famiglia e studio, assenze per malattia, infortunio e malattie per causa di servizio.
  • Artt. 27-32 — estinzione del rapporto: cessazione, risoluzione consensuale, recesso dell’Amministrazione, nullità del licenziamento, termini di preavviso.
  • Art. 36 — responsabilità dirigenziale: se dal procedimento di valutazione dell’art. 20 emergono responsabilità dirigenziali o comunque una valutazione non positiva, il dirigente può essere sottoposto, in funzione della gravità, a mutamento di incarico (al termine del precedente o per revoca in corso, con conferimento di diverso incarico senza la tutela dell’art. 11) o al recesso unilaterale dell’Amministrazione.
  • Art. 37 — Comitato regionale di garanzia: i provvedimenti dell’art. 36 sono adottati previo parere di un Comitato regionale di garanzia nominato con decreto del Direttore scolastico regionale, composto da un soggetto della camera arbitrale (CCNQ 23 gennaio 2001), un dirigente scolastico indicato dalle OO.SS. firmatarie (o estratto a sorte fra quattro, in servizio in regione diversa) e un dirigente tecnico o amministrativo designato dal Direttore regionale. Parere obbligatorio entro trenta giorni lavorativi, decorsi i quali si prescinde; non sono soggetti all’esame del Comitato i recessi che derivano automaticamente da norme di legge.
  • Artt. 38-39 — effetti del procedimento penale e sospensione cautelare.
  • Art. 42 — responsabilità civile e patrocinio legale.
  • Artt. 44-51 — disposizioni per le scuole italiane all’estero.
  • Artt. 52-58 — struttura della retribuzione, retribuzione di posizione e di risultato.

Raccordo con il contratto vigente

È l’informazione che serve per leggere i quesiti della banca dati DS 2017, molti dei quali interrogano articoli oggi disapplicati.

IstitutoArticolo del 2006Che fine ha fatto
Interpretazione autenticaart. 6disapplicato dall’art. 28 del ccnl-area-v-2010; oggi art. 4 del CCNL 15/07/2010
Conferimento dell’incarico, c. 5 lett. f)art. 11, c. 5, lett. f)disapplicato dall’art. 28 del CCNL 15/07/2010; il resto dell’art. 11 resta e la dichiarazione congiunta n. 1 del 2010 ne chiarisce la lett. a)
Mutamento dell’incarico / mobilità professionaleartt. 17 e 18disapplicati dall’art. 28 del CCNL 15/07/2010, che li sostituisce con il proprio art. 9 (a sua volta modificato al c. 4 dall’art. 39 del ccnl-area-istruzione-ricerca-2019-2021)
Assenze per malattiaart. 25 e art. 24, c. 10disapplicati dall’art. 28 del CCNL 15/07/2010 (nuovo art. 11)
Cessazione del rapporto e obblighi delle partiart. 28disapplicato; oggi art. 12 del CCNL 15/07/2010
Conciliazione e arbitrato in caso di recesso; effetti del procedimento penale; sospensione cautelareartt. 35, 38, 39disapplicati dal CCNL 15/07/2010, che introduce il Titolo VI sulla responsabilità disciplinare (artt. 13-22)
Responsabilità civile e patrocinio legaleart. 42disapplicato dall’art. 28 del CCNL 15/07/2010
Funzione e contenuti della funzione dirigenzialeartt. 1 e 2restano in vigore: l’art. 14, c. 1 del CCNL 15/07/2010 vi rinvia espressamente per definire gli obblighi del dirigente
Impegno di lavoroart. 15resta in vigore: richiamato dall’art. 14, c. 4, lett. d) del CCNL 15/07/2010
Valutazione e responsabilità dirigenzialeartt. 20, 36, 37non disapplicati dal CCNL 2010, ma superati nella sostanza dalla disciplina legale sopravvenuta: d.lgs. 150/2009 (dlgs-150-2009) e art. 1, cc. 93-94 della legge-107-2015, che affidano la valutazione dei DS a un procedimento definito con decreto ministeriale. Il CCNL 15/07/2010, art. 13, c. 2, tiene ferma la distinzione fra responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale ex art. 21 del d.lgs. 165/2001
Incarichi aggiuntiviart. 19non disapplicato; il CCNL 15/07/2010 vi affianca il proprio art. 10

Il CCNL vigente per l’area dirigenziale — ccnl-area-istruzione-ricerca-2019-2021 (7 agosto 2024) — richiama espressamente il CCNL 11/04/2006 all’art. 1, c. 10, lett. a) fra i contratti precedenti tuttora rilevanti: la sua disciplina non è stata sostituita in blocco, ma stratificata.

Vigenza e modifiche

modificata. Il contratto è formalmente ancora in vigore per le parti non disapplicate: la premessa, c. 5 prevede il rinnovo tacito di anno in anno e la permanenza in vigore fino alla sostituzione. L’art. 28 del CCNL 15/07/2010 ne disapplica undici disposizioni (elenco puntuale nella tabella sopra); i contratti successivi (18/01/2024 per il comparto, 07/08/2024 e 06/08/2026 per l’area) ne hanno modificato la parte economica. Ultima verifica: 2026-09-14, sul testo pubblicato da ARAN.

Limite dichiarato: la verifica è stata fatta sul testo dei contratti successivi acquisiti in raw/, non su una ricognizione ARAN articolo per articolo. Per gli usi che incidono su un rapporto di lavoro individuale, confronto con l’USR o con le organizzazioni sindacali.

Collegamenti

ccnl-area-v-2010 · ccnl-area-istruzione-ricerca-2019-2021 · ccnl-area-istruzione-ricerca-2022-2024 · dlgs-165-2001 · legge-107-2015 · contrattazione-integrativa-istituto

Fonti

ccnl-area-v-2006