Identificazione
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza — quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto all’ARAN il 15 luglio 2010. Pubblicato in G.U. del 4 agosto 2010 (codice redazionale 10A09366, link riportato dalla pagina ARAN).
Firmatari: per l’ARAN il Commissario straordinario Antonio Naddeo; per le organizzazioni sindacali FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, CONFSAL/SNALS, ANP e le rispettive confederazioni.
Testo in raw/contrattazione/ccnl-area-v-2010.md — 28 articoli, due dichiarazioni congiunte e l’Allegato 1 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, D.P.C.M. 28 novembre 2000, 13 articoli).
Gerarchia e collocazione
Fonte contrattuale collettiva dell’area dirigenziale. Non è un testo unico: è un contratto novellatore, che opera per sostituzione di singoli commi e articoli del ccnl-area-v-2006 e ne disapplica undici disposizioni (art. 28). Va perciò letto sempre insieme al contratto del 2006.
Ambito di applicazione
Premessa, c. 1: dirigenti scolastici dell’Area V come definiti dall’art. 2 del CCNQ 1.02.2008, nonché dirigenti delle istituzioni del comparto AFAM. Parte normativa 1.1.2006-31.12.2009; parte economica 1.1.2006-31.12.2007 (premessa, c. 2). Premessa, c. 6: per quanto non previsto restano in vigore le disposizioni non disapplicate dei precedenti CCNL, «nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009».
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1 — funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM.
- Art. 2 — sostituisce i cc. 1 e 2 dell’art. 4 del CCNL 11/04/2006: riparte le materie della contrattazione integrativa nazionale presso il MIUR (formazione e aggiornamento; compensi per gli incarichi aggiuntivi obbligatori dell’art. 19, c. 1; congedi dell’art. 24, cc. 4 e 5) e di quella regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale (formazione locale; applicazione dei diritti sindacali; monitoraggio della sicurezza delle sedi formative; determinazione della retribuzione di posizione e di risultato).
- Art. 3 — partecipazione: aggiunge fra le materie il riparto fra USR delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato, e consente l’accesso delle OO.SS. all’intranet scolastico.
- Art. 4 — interpretazione autentica del contratto (art. 49 del d.lgs. 165/2001): l’accordo interpretativo «sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto». Sostituisce l’art. 6 del CCNL 11/04/2006.
- Art. 9 — mutamento dell’incarico: criteri (esperienze e competenze professionali, desumibili anche dalle procedure di valutazione dell’art. 20 del CCNL 2006; priorità a chi ha maturato più anni nella sede o si impegna a restarvi per due incarichi consecutivi), deroghe per urgenze sanitarie e familiari, e mobilità interregionale su richiesta alla scadenza dell’incarico. Sostituisce l’art. 17 del CCNL 11/04/2006.
- Art. 10 — sostituisce l’art. 19, c. 4 del CCNL 11/04/2006: per gli incarichi aggiuntivi diversi da quelli obbligatori, autorizzati previa valutazione di compatibilità del Direttore generale regionale, al dirigente va il 30% del compenso e il 70% confluisce nei fondi regionali.
- Art. 11 — assenze per malattia: conservazione del posto per diciotto mesi, sommando al’ultimo episodio morboso le assenze del triennio precedente (c. 1); ulteriori diciotto mesi senza retribuzione nei casi particolarmente gravi, su richiesta (c. 2); accertamento sanitario preventivo da parte dell’USR (c. 3); risoluzione del rapporto con indennità sostitutiva del preavviso nei casi del c. 4. Trattamento economico (c. 7): intera retribuzione tabellare, RIA e retribuzione di posizione per i primi nove mesi (nei primi dieci giorni solo stipendio tabellare, RIA e posizione parte fissa, salvo ricovero); 90% per i tre mesi successivi; 50% per gli ulteriori sei mesi.
- Art. 12 — cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti.
- Titolo VI, artt. 13-22 — responsabilità disciplinare del dirigente. È la novità strutturale del contratto: prima del 2010 la dirigenza scolastica non aveva un proprio codice disciplinare.
- Art. 13 — principi generali: è «principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare» (c. 2); la responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale dell’art. 21 del dlgs-165-2001, accertata nell’ambito del sistema di valutazione; restano ferme le fattispecie dell’art. 55 (c. 3); i dirigenti si conformano al codice di comportamento adottato con D.P.C.M. 28 novembre 2000, allegato al contratto (c. 4).
- Art. 14 — obblighi del dirigente: rinvia agli artt. 1 e 2 del CCNL 11/04/2006 per la definizione della funzione; richiama il dovere costituzionale di servire la Repubblica e i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, oltre agli artt. 2104 e 2105 del codice-civile. Il c. 4 elenca gli obblighi specifici, fra cui: astensione in caso di conflitto di interessi anche solo apparente (lett. e); sovrintendere al corretto espletamento dell’attività del personale e attivare l’azione disciplinare quando ne ricorrono le condizioni (lett. f); informare l’Amministrazione del rinvio a giudizio o dell’esercizio dell’azione penale nei propri confronti (lett. g).
- Art. 15 — sanzioni e procedure disciplinari: sanzione pecuniaria da 150 a 350 euro; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione; licenziamento con preavviso; licenziamento senza preavviso (c. 1). Per l’autorità disciplinare competente e per forme e termini si applica l’art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 (c. 2). Le sanzioni non si computano decorsi due anni dall’applicazione (c. 3) e non sollevano dalle altre responsabilità, compresa quella dirigenziale (c. 4).
- Art. 16 — codice disciplinare: criteri di gradualità e proporzionalità (c. 1); recidiva (c. 2); tipizzazione delle infrazioni e delle sanzioni per rinvio agli artt. 55-quater, 55-sexies, 55-septies e 55-novies del d.lgs. 165/2001, con previsioni proprie per la violazione del segreto d’ufficio, l’inosservanza degli obblighi di sicurezza, le molestie e i «sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori» verso i dipendenti, la grave e ripetuta inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti (c. 8, lett. j).
- Artt. 17-19 — sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare e in caso di procedimento penale; rapporto fra i due procedimenti.
- Artt. 20-22 — reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato, indennità sostitutiva, procedura di conciliazione non obbligatoria.
- Artt. 23-27 — trattamento economico: incrementi del trattamento fisso, finanziamento e determinazione della retribuzione di posizione e di risultato.
- Art. 28 — disapplicazioni (vedi sotto).
- Dichiarazione congiunta n. 1: la conferma degli incarichi ricoperti in continuità di servizio (art. 11, c. 5, lett. a del CCNL 2006) può essere effettuata dal Direttore dell’USR senza specifica domanda dell’interessato.
Disapplicazioni del CCNL 11 aprile 2006
Art. 28: sono disapplicate le disposizioni del CCNL 11/04/2006 di seguito elencate — art. 6; art. 11, c. 5, lett. f); art. 17; art. 18; art. 24, c. 10; art. 25; art. 28; art. 35; art. 38; art. 39; art. 42. Tutto il resto del contratto del 2006 resta.
Raccordo con il contratto vigente
- Il CCNL vigente dell’area — ccnl-area-istruzione-ricerca-2019-2021 (7 agosto 2024) — richiama il CCNL 15/07/2010 all’art. 1, c. 10, lett. b) e ne modifica espressamente l’art. 9, c. 4 (art. 39): la mobilità interregionale passa dal limite del 30% dei posti vacanti annuali al 60% dei posti vacanti e disponibili nella regione richiesta, previo assenso del dirigente dell’USR di provenienza e senza i vincoli procedurali del testo del 2010.
- La disciplina disciplinare degli artt. 13-22 non è stata sostituita dai contratti successivi ed è tuttora il codice disciplinare di riferimento per i dirigenti scolastici, nei limiti in cui i rinvii all’art. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001 vanno letti nel testo oggi vigente: l’art. 55-bis, richiamato dall’art. 15, c. 2, è stato riscritto da novelle successive al 2010 (il testo in
raw/normativa/dlgs-165-2001.mdreca i commi 1-5 fra doppie parentesi, segno della sostituzione) e oggi attribuisce il rimprovero verbale al responsabile della struttura e le sanzioni superiori all’ufficio per i procedimenti disciplinari. - L’Allegato 1 riproduce il codice di comportamento del 2000, superato dal D.P.R. 62/2013 e dalle sue modifiche: il riferimento contrattuale resta, ma la fonte applicabile è quella regolamentare vigente. Contraddizione da tenere presente quando si usa questo testo per rispondere ai quesiti della banca dati DS 2017.
- La parte economica (artt. 23-27) è superata dalle tabelle del CCNL 7 agosto 2024 e dal ccnl-area-istruzione-ricerca-2022-2024.
Vigenza e modifiche
modificata. In vigore per la parte normativa non sostituita; art. 9, c. 4 sostituito dall’art. 39 del CCNL 7 agosto 2024; parte economica superata dai contratti 2024 e 2026. Ultima verifica: 2026-09-14, sul testo pubblicato da ARAN e sui contratti successivi acquisiti in raw/.
Collegamenti
ccnl-area-v-2006 · ccnl-area-istruzione-ricerca-2019-2021 · ccnl-area-istruzione-ricerca-2022-2024 · dlgs-165-2001 · dlgs-150-2009 · procedimento-disciplinare-personale