Identificazione

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca — triennio 2022-2024, sottoscritto all’ARAN il 6 agosto 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 209 del 9 settembre 2026.

Firmatari: per l’ARAN il Presidente Antonio Naddeo; per le organizzazioni sindacali ANP, FLC CGIL, CISL FSUR, DIRIGENTISCUOLA-DISCONF, Federazione UIL Scuola RUA; per le confederazioni CIDA, CGIL, CISL, CODIRP, UIL.

Gerarchia e collocazione

Fonte contrattuale collettiva di livello nazionale, adottata nel quadro del d.lgs. 165/2001. Riguarda l’area dirigenziale: si applica ai dirigenti scolastici, e non va confusa con il contratto del comparto Istruzione e ricerca (ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021), che riguarda docenti e ATA. Segue e integra il CCNL Area Istruzione e Ricerca del 7 agosto 2024 (triennio 2019-2021), che resta applicabile per quanto non modificato.

Ambito di applicazione

Art. 1: tutto il personale dirigente a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 7, c. 4 del CCNQ 22 febbraio 2024 — dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali, dirigenti AFAM, dirigenti di università e aziende ospedaliero-universitarie, dirigenti di prima e seconda fascia degli enti di ricerca e dell’ASI. Art. 2, c. 1: periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, parte giuridica ed economica; gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione.

Contenuto rilevante per il DS

Trattamento economico (Titolo III, Capo II — artt. 10-13)

  • Art. 11, c. 1 e 3 — stipendio tabellare. Lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti scolastici e AFAM, fissato dall’art. 28 del CCNL 7 agosto 2024 in € 47.015,73, è incrementato di € 230,00 lordi mensili per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2024; il nuovo valore a regime è € 50.005,73 annui lordi per tredici mensilità. Per le annualità 2022 e 2023 gli incrementi corrispondono all’anticipazione economica ex art. 47-bis, c. 2 del d.lgs. 165/2001 già erogata.
  • Art. 11, c. 4 e 5 — retribuzione di posizione. La parte fissa è incrementata di € 90,00 mensili lordi per tredici mensilità dal 1° gennaio 2024, passando a € 14.515,11 annui lordi; il valore massimo della retribuzione di posizione (art. 31, c. 2 del CCNL 7 agosto 2024) è rideterminato in € 48.084,81 annui lordi per tredici mensilità.
  • Art. 11, c. 6. Restano confermati RIA e assegni ad personam nella misura in godimento.
  • Art. 12. Gli incrementi hanno effetto su quiescenza, buonuscita, TFR, indennità alimentare e contributi, e si applicano alla retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento.
  • Art. 13 — FUN. Il Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (art. 30 del CCNL 7 agosto 2024) è stabilmente incrementato di 11 milioni di euro annui dal 1° gennaio 2024, al netto degli oneri riflessi; la parte residua rispetto agli incrementi della posizione fissa va a retribuzione di risultato e/o welfare. Ulteriore incremento della componente variabile fino a 1,28 milioni annui in applicazione dell’art. 1, c. 121 della legge 207/2024.

Rapporto di lavoro (Titolo II — artt. 3-5)

  • Art. 3 — ferie e festività. 28 giorni lavorativi con orario su cinque giorni, 32 con orario su sei (comprensivi delle due giornate ex legge 937/1977), ridotti a 26 e 30 per i dirigenti assunti per la prima volta in una PA fino al compimento di tre anni di servizio; quattro giornate di riposo ex legge 937/1977. Le ferie non sono monetizzabili e costituiscono specifica responsabilità del dirigente programmarle assicurando, anche mediante delega di funzioni, la continuità del servizio (c. 9). Monetizzazione solo alla cessazione e nei casi non imputabili al dirigente — decesso, malattia, infortunio, inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio di maternità o paternità (Dichiarazione congiunta n. 1). Fruizione delle ferie non godute entro la fine dell’anno successivo (c. 12); per i dirigenti scolastici i riferimenti all’anno si intendono all’anno scolastico (c. 16). L’articolo disapplica e sostituisce l’art. 13 del CCNL 8 luglio 2019.
  • Art. 4 — assenze retribuite. Concorsi, esami, congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento facoltativi connessi all’attività lavorativa: otto giorni per anno scolastico; tre giorni per evento per lutto (coniuge, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo, convivente ex legge 76/2016), da fruire entro quindici giorni lavorativi; tre giorni per particolari motivi personali e familiari; quindici giorni consecutivi per matrimonio, fruibili anche entro quarantacinque giorni dalla data. Le assenze non riducono le ferie, sono valutate ai fini dell’anzianità e danno diritto all’intera retribuzione. L’articolo disapplica e sostituisce l’art. 15 del CCNL 8 luglio 2019.

Norme speciali finali (art. 19)

  • Mobilità interregionale. Il comma 4 dell’art. 9 del CCNL 15 luglio 2010 (come sostituito dall’art. 39 del CCNL 7 agosto 2024) è sostituito: su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza dell’incarico, previo assenso del dirigente dell’USR di provenienza, la mobilità interregionale si effettua fino all’80% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti messi a concorso e senza situazioni di esubero.
  • Periodo di prova. Il comma 3 dell’art. 14 del CCNL 11 aprile 2006 è sostituito: il periodo di prova è sospeso in caso di malattia; conservazione del posto per un massimo di diciotto mesi, decorsi i quali il rapporto può essere risolto (salvo l’art. 13 del CCNL 7 agosto 2024 sulle terapie salvavita). Se per effetto delle sospensioni il dirigente non ha prestato almeno sei mesi di servizio effettivo nell’anno scolastico di assunzione, il periodo di prova è prorogato di un ulteriore anno scolastico, computando anche i periodi già lavorati.

Adempimenti generati

Incide su contrattazione-integrativa-istituto (risorse del FUN e relazioni sindacali) e sulla gestione del proprio rapporto di lavoro da parte del DS (ferie, permessi, mobilità, periodo di prova).

Vigenza e modifiche

Vigente. Triennio 2022-2024 già scaduto alla sottoscrizione: si applica l’art. 2, c. 4 (rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta) e, nelle more del CCNL 2025-2027, continua l’anticipazione economica ex art. 47-bis, c. 2 del d.lgs. 165/2001 (art. 2, c. 6). Ultima verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 · dlgs-165-2001 · dirigenza-scolastica · valutazione-dirigenti-scolastici · contrattazione-integrativa-istituto · contrattazione-integrativa-istituto

Fonti

ccnl-area-istruzione-ricerca-2022-2024