Quesito
Chi individua i docenti collaboratori del dirigente scolastico, e con quale atto? L’art. 7, c. 2, lett. h) del dlgs-297-1994 attribuisce al collegio dei docenti il potere di eleggere «i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside»; l’art. 25, c. 5 del dlgs-165-2001 dice che il dirigente si avvale «di docenti da lui individuati». Le due disposizioni non coincidono e la prima non risulta formalmente abrogata. Il quesito nasce dalla contraddizione lasciata aperta in figure-di-sistema e leadership-condivisa.
Risposta sintetica
Li individua il dirigente, con proprio atto di gestione a natura privatistica (decreto o lettera d’incarico), non il collegio dei docenti con delibera. L’art. 7, c. 2, lett. h) del testo unico non è stato abrogato espressamente, ma è superato per incompatibilità dalla norma successiva e speciale sullo statuto della dirigenza scolastica: così il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 26 luglio 2000, n. 1021, così le circolari ministeriali che ne sono seguite, così — vent’anni dopo e in sede giurisdizionale — cons-stato-8531-2020. Quella sentenza aggiunge il dato che più conta nella pratica: l’atto di individuazione è atto di gestione del rapporto di lavoro, non provvedimento amministrativo, e le controversie che lo riguardano appartengono al giudice ordinario ex art. 63, c. 1 del dlgs-165-2001. Resta ferma, e di competenza esclusiva del collegio, l’identificazione delle funzioni strumentali (art. 33 del ccnl-scuola-2007): sono un istituto diverso, che non va confuso con la collaborazione ex art. 25, c. 5.
Analisi
1. Che cosa dicono davvero i due testi
L’art. 7, c. 2, lett. h) del testo unico attribuisce al collegio dei docenti il compito di «eleggere, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside», e aggiunge che «uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento». La lettera h) ha un secondo aggancio nello stesso articolo: il c. 6 affida le funzioni di segretario del collegio a «uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h)».
Il disegno del testo unico va letto insieme all’art. 396, c. 5, che è la norma sulla supplenza: «In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’articolo 7». Nel sistema del 1994, dunque, la competenza era ripartita: il collegio eleggeva la rosa, il capo d’istituto sceglieva al suo interno il vicario. Non era un potere di nomina del collegio: era un potere di provvista.
L’art. 25, c. 5 del d.lgs. 165/2001 dispone invece che «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti». La disposizione non è del 2001: nasce come art. 25-bis, c. 5 del d.lgs. 29/1993, inserito dall’art. 1 del dlgs-59-1998, in attuazione della delega dell’art. 21, c. 16 della legge-59-1997 — che chiedeva al legislatore delegato «l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati». Il testo del 1998 e quello vigente del 2001 sono identici parola per parola: nessuna modifica è intervenuta sul contenuto del comma.
2. Perché la lettera h) non è abrogata e tuttavia non si applica
Nessun atto ha abrogato espressamente l’art. 7, c. 2, lett. h). Il d.lgs. 59/1998 non contiene clausole abrogative. Il dpr-275-1999, che all’art. 17 compie la «ricognizione delle disposizioni di legge abrogate» ai sensi dell’art. 21, c. 13 della l. 59/1997, elenca nominativamente le disposizioni del testo unico che cessano di avere effetto dal 1° settembre 2000 — e l’art. 7 non è nell’elenco. Chi sostiene che la lettera h) è ancora formalmente in vigore ha quindi ragione sul piano testuale.
Il punto è che la vigenza formale non basta. Il Ministero, alla vigilia dell’avvio dell’autonomia, chiese al Consiglio di Stato se gli artt. 7, c. 2, lett. h), 396 e 459 del testo unico sopravvivessero al nuovo assetto. Il parere della sez. II 26 luglio 2000, n. 1021 (cons-stato-parere-1021-2000) risponde che non sopravvivono nella parte in cui invadono le competenze dirigenziali, e argomenta su tre piani:
- cronologico e sistematico — la nuova disciplina è successiva e risponde a un principio di «tendenziale concentrazione delle funzioni amministrative in capo ai dirigenti», formalizzato nell’art. 45, c. 1 del d.lgs. 80/1998, applicabile al personale della scuola per effetto del c. 7 dello stesso articolo;
- funzionale — il c. 5 dell’art. 25-bis «non può che presupporre l’esistenza di un rapporto fiduciario tra delegante e delegato», che sarebbe «frustrato dalla scelta del soggetto delegato compiuta da organo diverso dal dirigente scolastico delegante»;
- di responsabilità — il dirigente «intanto può ritenersi responsabile dei risultati negativi e del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in quanto abbia la facoltà di scelta dei propri collaboratori»; diversamente «sarebbe chiamato a pagare anche per l’operato di collaboratori scelti da altri soggetti irresponsabili per i cattivi risultati dell’attività gestoria ed amministrativa».
Il parere affronta espressamente l’obiezione che nasce dalla clausola «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici» (art. 25, c. 2 del d.lgs. 165/2001; art. 16, c. 2 del d.P.R. 275/1999): quella clausola «va dunque letta alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà, nel senso che le vecchie attribuzioni vanno verificate e limitate con le nuove, le quali sono recessive solo in presenza di competenze che non impingano nelle specifiche funzioni e responsabilità di gestione ed organizzazione spettanti in via esclusiva al dirigente scolastico». Si tratta di un parere consultivo, non di una pronuncia giurisdizionale: da solo non chiude la questione.
Sul vicario il parere va oltre: la figura del collaboratore vicario eletto da un organo collegiale «non sembra trovare spazio nel Sistema della dirigenza scolastica», e la sostituzione in caso di assenza va risolta «nell’affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente ad uno dei suoi collaboratori, ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l’affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo».
3. Le due circolari del 2000: la prassi ministeriale cambia idea in ventisette giorni
La C.M. 3 agosto 2000, n. 193 (cm-193-2000-dirigenza-scolastica-collaboratori) recepisce il parere senza attenuazioni: «Si deve pertanto ritenere superata la disposizione contenuta nel comma 2, lettera h, dell’art. 7 del decreto legislativo n. 297/94 riguardante la competenza del collegio dei docenti in materia. Restano ferme le competenze del collegio dei docenti previste dal CCNL riguardo all’identificazione e attribuzione delle funzioni obiettivo».
La C.M. 30 agosto 2000, n. 205 (cm-205-2000-avvio-anno-scolastico-estratto) corregge il tiro: il collegio «continua altresì a poter eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico, alle quali […] potrebbero essere affidati, in coerenza col P.O.F., solo compiti connessi all’attività educativa e didattica», e raccomanda «forme di raccordo tra le autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti», in via transitoria e in attesa della riforma degli organi collegiali — riforma che non è mai arrivata.
Le due circolari non sono fonti del diritto e non potevano ripristinare una competenza che la legge aveva superato: la seconda, letteralmente, non attribuisce al collegio un potere di nomina dei collaboratori del dirigente, ma la facoltà eventuale di individuare ulteriori figure con compiti didattici. È il residuo da cui nasce l’equivoco, ancora oggi diffuso, dei «collaboratori eletti dal collegio».
4. La giurisprudenza amministrativa: c’è, ed è recente
La cartella raw/giurisprudenza/ non conteneva pronunce sul punto; sono state reperite e archiviate in questa sessione due decisioni dello stesso giudizio.
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 15 luglio 2013, n. 1549 (tar-campania-salerno-1549-2013) — un docente impugna le delibere del collegio e gli atti di nomina dei collaboratori del capo d’istituto. Il tribunale dichiara il difetto di giurisdizione: «le censure relative alla nomina dei collaboratori del dirigente scolastico hanno ad oggetto atti inerenti il rapporto di lavoro, in quanto tali devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario»; «non rileva alcun esercizio di potere pubblico da parte del dirigente scolastico, il quale si limita ad esercitare un potere assimilabile a quello del datore di lavoro privato», con richiamo a Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2009, n. 17785 (citazione riportata nella sentenza; il testo della pronuncia di legittimità non è nel wiki).
Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2020, n. 8531 (cons-stato-8531-2020) conferma. La sentenza ricostruisce l’intera stratificazione — definendola «di una certa complessità, in ragione dello stratificarsi delle disposizioni contenute nella disciplina generale sul pubblico impiego, rispetto a quelle specifiche di settore, non abrogate» — cita il parere n. 1021/2000 e ne riporta testualmente il passaggio sulla clausola di rispetto, ricorda il ripensamento ministeriale della C.M. n. 205 e conclude che la designazione dei docenti delegati, «in quanto effettuata dal dirigente scolastico, non può che trovare fondamento nell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001». La scelta discrezionale non preceduta da concorso, precisa il Collegio, «non trasforma l’atto in un provvedimento pubblicistico e, anzi, […] rende l’atto di scelta e di attribuzione dei compiti un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro».
Due passaggi hanno valore operativo diretto per il dirigente:
- l’eccesso non cambia la natura dell’atto, ma espone il dirigente: «quand’anche […] la nomina e la delega di compiti sia avvenuta travalicando i confini della norma, o eludendola con l’attribuzione di compiti non pertinenti, ovvero superando il perimetro applicativo ad essa posto dal C.C.N.L., ciò potrebbe incidere sulle responsabilità del dirigente, anche amministrativo-contabili, ma non mutare la natura dell’atto di delega»;
- anche l’avocazione di competenze collegiali resta materia del giudice del lavoro: «finanche una sostanziale avocazione di competenze dell’organo collegiale, da parte del Dirigente scolastico, resterebbe pur sempre esercizio di scelta dirigenziale di tipo datoriale sindacabile innanzi al giudice ordinario ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001».
La sentenza dichiara applicabile ratione temporis anche ai fatti del 2008 l’interpretazione autentica dell’art. 14, c. 22 del dl-95-2012, convertito dalla l. 135/2012, «pertanto retroattiva»: il c. 5 dell’art. 25 «si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994», e «il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico». La stessa disposizione è riportata come aggiornamento (48) in calce all’art. 25 nel testo coordinato del d.lgs. 165/2001.
Due letture della norma interpretativa vanno tenute distinte. Che la delega non sia «mansione superiore» serve a escludere la pretesa economica fondata sull’art. 52 del d.lgs. 165/2001. Che non sia «funzione vicaria» significa che la delega di compiti non trasferisce la titolarità della funzione dirigenziale: il collaboratore cosiddetto vicario non è un vice-dirigente, e fuori dalla sostituzione di breve durata gli atti a rilevanza esterna restano al dirigente o alla reggenza.
5. Il legislatore successivo presuppone la scelta dirigenziale
Dopo il 2012 il legislatore è tornato tre volte sulla materia e ogni volta ha dato per acquisito che i collaboratori li individui il dirigente.
L’art. 1, c. 83 della legge-107-2015: «il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica», senza nuovi o maggiori oneri.
L’art. 1, c. 83-bis (inserito dall’art. 45, c. 2 del d.l. 36/2022, come dà atto l’art. 78, c. 6 del ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021) è la conferma più netta: dall’a.s. 2022/2023 i dirigenti delle istituzioni individuate con decreto possono chiedere all’USR, «nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento». Una norma del 2022 che individua la platea degli esonerabili rinviando ai «docenti individuati» dal dirigente presuppone, senza dirlo, che l’individuazione sia sua. I cc. 83-ter e 83-quater estendono la facoltà, rispettivamente, con risorse aggiuntive per l’a.s. 2024/2025 e alle istituzioni accorpate per dimensionamento.
Va segnalato che il riferimento dell’art. 14, c. 22 del d.l. 95/2012 all’«esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459» del testo unico è oggi un rinvio a norma abrogata: l’art. 1, c. 329 della legge-190-2014 ha abrogato l’art. 459 «a decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia». L’esonero e il semiesonero sono riapparsi solo nel 2022, su base diversa (c. 83-bis), limitata alle istituzioni individuate con decreto interministeriale e dentro un tetto di spesa. La frase «il collaboratore vicario è esonerato» è quindi falsa come regola generale.
6. Che cosa dice il contratto
L’art. 34 del ccnl-scuola-2007, rubricato «attività di collaborazione con il dirigente scolastico», ripete la norma di legge e ne fissa il limite retributivo: «ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 […] il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo». L’art. 88, c. 2 pone fra le voci retribuibili con il fondo «i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali», aggiungendo che «tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33».
Il limite delle due unità è retributivo, non organizzativo: delimita quanti collaboratori la scuola può pagare a quel titolo sul fondo, non quanti compiti il dirigente può delegare. È esattamente la distinzione che la sentenza n. 8531/2020 adopera quando dice che superare «il perimetro applicativo […] posto dal C.C.N.L.» incide sulle responsabilità del dirigente ma non sulla natura dell’atto.
Nessuno dei due articoli è stato abrogato dal CCNL 2019-2021, il cui art. 43, c. 13 anzi dispone che «le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015», e il cui art. 78, c. 7 conferma fra le finalità del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa sia quelle «già previste […] ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007» (lett. a) sia le «funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa» (lett. c).
7. Le tre figure che la prassi confonde
| Collaboratori del dirigente | Docenti coadiutori | Funzioni strumentali | |
|---|---|---|---|
| Fonte | art. 25, c. 5 d.lgs. 165/2001; art. 34 CCNL 2007 | art. 1, c. 83 l. 107/2015 | art. 33 CCNL 2007 |
| Chi individua | il dirigente | il dirigente | il collegio dei docenti, con delibera |
| Atto | atto di gestione del rapporto di lavoro (decreto o lettera d’incarico), natura privatistica | atto di gestione, nell’ambito dell’organico dell’autonomia | delibera collegiale che identifica le funzioni e ne fissa criteri di attribuzione, numero e destinatari |
| Contingente | due unità retribuibili sul fondo (artt. 34 e 88, c. 2 CCNL 2007) | fino al 10% dell’organico dell’autonomia | determinato dal collegio |
| Oggetto | delega di specifici compiti organizzativi e amministrativi | supporto organizzativo e didattico | realizzazione e gestione del PTOF, progetti con soggetti esterni |
| Esonero | solo ex art. 1, c. 83-bis l. 107/2015, nelle istituzioni individuate con decreto e nei limiti di spesa | idem (il c. 83-bis richiama anche il c. 83) | mai esoneri totali dall’insegnamento (art. 33, c. 2 CCNL 2007) |
| Compenso | fondo MOF; non cumulabile con quello per le funzioni strumentali | MOF, secondo la contrattazione d’istituto | fondo MOF, importi in contrattazione d’istituto |
| Giudice competente | ordinario, ex art. 63, c. 1 d.lgs. 165/2001 | ordinario | la delibera collegiale è atto dell’organo: va valutata in sé |
La riga che genera più errori negli atti è la seconda. Nominare funzioni strumentali con decreto dirigenziale senza la delibera del collegio vizia l’atto nel presupposto; sottoporre al collegio l’elezione dei collaboratori del dirigente, viceversa, fa deliberare un organo su materia che non gli appartiene. Il collegio, sui collaboratori, non vota: ne prende atto.
8. Che cosa fa il dirigente, in concreto
- Individua i docenti con atto proprio, motivato per competenze e coerente con il PTOF; l’atto è una lettera d’incarico o un decreto, ha durata annuale e si esaurisce con l’anno scolastico.
- Definisce la delega per iscritto e per oggetto determinato: specifici compiti, non «tutte le funzioni in caso di assenza». La delega non trasferisce titolarità né firma degli atti a rilevanza esterna (art. 14, c. 22 d.l. 95/2012).
- Ne dà comunicazione al collegio, come informazione sull’organizzazione, e la rende visibile nel PTOF e nella relazione al consiglio di istituto (art. 25, c. 6 d.lgs. 165/2001).
- Tiene separata la delibera collegiale sulle funzioni strumentali, che precede e condiziona la loro attribuzione.
- Verifica il titolo di spesa: il compenso dei collaboratori sta nel fondo MOF e nei criteri della contrattazione-integrativa-istituto; oltre le due unità retribuibili il titolo contrattuale non c’è, e il rischio è di responsabilità amministrativo-contabile.
- Non promette esoneri fuori dai casi del c. 83-bis: l’art. 459 del testo unico è abrogato dal 1° settembre 2015.
9. Il nodo che resta: la sostituzione in caso di assenza
Qui la risposta è meno netta. L’art. 25 del d.lgs. 165/2001 non disciplina la supplenza del dirigente; il testo unico lo faceva (art. 7, c. 2, lett. h, seconda parte, e art. 396, c. 5); l’interpretazione autentica del 2012 esclude che la delega sia «funzione vicaria»; il parere n. 1021/2000 rinvia alla delega temporanea per le assenze brevi e alla reggenza per quelle prolungate, e la sentenza n. 8531/2020 non affronta il punto. Ne discende che il «primo collaboratore con funzioni vicarie» è una figura della prassi e del lessico organizzativo, non un ufficio con una propria base legale: può ricevere la delega di compiti determinati durante un’assenza breve, non subentrare nella titolarità della funzione dirigenziale. Per le assenze prolungate la via è la reggenza disposta dall’USR.
Grado di certezza
Alto sulla risposta principale — chi individua i collaboratori e con quale atto. Convergono il testo di legge, l’interpretazione autentica del 2012, il contratto, un parere del Consiglio di Stato, due circolari ministeriali, due sentenze (una d’appello, del 2020) e due disposizioni di legge successive che la presuppongono. La lettera h) dell’art. 7 resta formalmente nel testo unico: chi la cita come vigente non commette un errore testuale, ma la ritiene applicabile contro un orientamento consolidato.
Medio sulla qualificazione dell’atto come privatistico e sul riparto di giurisdizione: la fonte è una sentenza di una sezione del Consiglio di Stato che conferma una pronuncia di primo grado, non un’adunanza plenaria né, per quanto risulta dalle fonti acquisite, una pronuncia delle Sezioni unite su questa specifica fattispecie. La Cass. sez. un. n. 17785/2009 è citata dal T.A.R. Salerno, ma il suo testo non è nel wiki.
Basso sulla supplenza del dirigente in caso di assenza: nessuna norma vigente la disciplina e nessuna delle pronunce acquisite la risolve. Su questo punto, prima di un atto d’istituto che assegni a un docente la «funzione vicaria», è opportuno il confronto con l’USR.
Questa analisi è orientamento, non parere legale. Nei casi concreti — una delibera già assunta, un compenso contestato, un contenzioso avviato — il confronto con il DSGA, l’ufficio legale o l’USR resta necessario.
Fonti usate
Norme — dlgs-297-1994 (artt. 7, c. 2, lett. h e c. 6; 396, c. 5; 459, abrogato) · dlgs-165-2001 (artt. 5, c. 2; 25, cc. 1, 2, 4, 5, 6 e aggiornamento 48; 63, c. 1) · dlgs-59-1998 (art. 1) · legge-59-1997 (art. 21, cc. 13, 15, 16) · dpr-275-1999 (artt. 14, 16, c. 2, 17) · dl-95-2012 (art. 14, c. 22) · legge-190-2014 (art. 1, c. 329) · legge-107-2015 (art. 1, cc. 83, 83-bis, 83-ter, 83-quater) · ccnl-scuola-2007 (artt. 33, 34, 88, c. 2) · ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 (artt. 43, c. 13; 78, cc. 6 e 7)
Giurisprudenza e pareri — cons-stato-8531-2020 · tar-campania-salerno-1549-2013 · cons-stato-parere-1021-2000
Circolari — cm-193-2000-dirigenza-scolastica-collaboratori · cm-205-2000-avvio-anno-scolastico-estratto
Pagine wiki — figure-di-sistema · leadership-condivisa · dirigenza-scolastica · organi-collegiali · responsabilita-dirigenziale · collegio-docenti · consiglio-istituto · contrattazione-integrativa-istituto
Lacune e domande aperte
- Cass. sez. un. 30 luglio 2009, n. 17785 è citata dal T.A.R. Salerno ma non è in
raw/giurisprudenza/: va acquisita per poterne citare il principio direttamente. Con essa andrebbe verificato se esistono pronunce del giudice ordinario — il giudice che questa materia ha — sulla scelta dei collaboratori: le banche dati consultate sono quelle della giustizia amministrativa, e il contenzioso vero, dopo il 2020, è altrove. - Il parere n. 1021/2000 non è nella banca dati ufficiale di giustizia-amministrativa.it (la ricerca per tipo «Parere», Consiglio di Stato, anno 2000, numero 1021 non restituisce il provvedimento). Il testo archiviato viene da un archivio scolastico storico ed è riscontrato solo parzialmente: la sentenza n. 8531/2020 ne cita estremi e un passaggio testuale, che coincide. Prima di citazioni testuali ulteriori servirebbe una copia dal Consiglio di Stato.
- La sentenza n. 8531/2020 data la C.M. n. 205 al 30 agosto 2005: è un refuso, la circolare è del 30 agosto 2000 e la sentenza stessa la descrive come «sostanzialmente modificativa della precedente del 3 agosto 2000, n. 193».
- L’art. 34 del CCNL 2007 rinvia all’art. 88, c. 2, lett. e), mentre l’art. 14, c. 22 del d.l. 95/2012 e la sentenza n. 8531/2020 rinviano alla lett. f); nel testo acquisito del CCNL la voce sui collaboratori è la sesta dell’elenco, cioè la lett. f). Discordanza interna alla fonte, senza effetti pratici.
- Il «vicario» non ha più una base normativa propria (§ 9). Se e quando la contrattazione o la legge costruiranno uno statuto del middle management, questa analisi va rifatta: è il punto che figure-di-sistema segnala come lacuna di sistema.
- Le pagine figure-di-sistema e leadership-condivisa vanno allineate su due punti: la supplenza ha la sua base nell’art. 396, c. 5 del testo unico (il capo d’istituto sceglie il vicario fra gli eletti) più che nella sola lett. h) dell’art. 7, e l’antinomia fra le due norme oggi è sciolta dalla giurisprudenza qui acquisita.