Questione
Un docente impugna davanti al T.A.R. per la Campania il verbale di una riunione del collegio dei docenti, contestando la nomina dei collaboratori del dirigente scolastico e il modo in cui il collegio aveva deciso su una proposta di cineforum da inserire nel POF. Sulla nomina dei collaboratori sostiene che il dirigente abbia invaso la competenza che l’art. 7, c. 2, lett. h) del dlgs-297-1994 attribuisce al collegio, e che la scelta — discrezionale e non preceduta da concorso — sia esercizio di potere pubblico, quindi sindacabile dal giudice amministrativo. Il T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, con sentenza 15 luglio 2013, n. 1549, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul punto e respinto il resto.
Decisione
Appello respinto; confermata la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’atto del dirigente scolastico, con compensazione delle spese.
Principio di diritto
La designazione dei docenti cui attribuire deleghe, «in quanto effettuata dal dirigente scolastico, non può che trovare fondamento nell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001». La circostanza che la scelta sia discrezionale e non preceduta da procedura concorsuale «non trasforma l’atto in un provvedimento pubblicistico e, anzi, […] rende l’atto di scelta e di attribuzione dei compiti un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro». Due corollari:
- «Quand’anche […] la nomina e la delega di compiti sia avvenuta travalicando i confini della norma, o eludendola con l’attribuzione di compiti non pertinenti, ovvero superando il perimetro applicativo ad essa posto dal C.C.N.L., ciò potrebbe incidere sulle responsabilità del dirigente, anche amministrativo-contabili, ma non mutare la natura dell’atto di delega».
- «Finanche una sostanziale avocazione di competenze dell’organo collegiale, da parte del Dirigente scolastico, resterebbe pur sempre esercizio di scelta dirigenziale di tipo datoriale sindacabile innanzi al giudice ordinario ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001».
Nella ricostruzione normativa la sentenza definisce la materia «di una certa complessità, in ragione dello stratificarsi delle disposizioni contenute nella disciplina generale sul pubblico impiego, rispetto a quelle specifiche di settore, non abrogate»; richiama il parere Cons. Stato, sez. II, 26 luglio 2000, n. 1021, che aveva applicato lo ius superveniens «stante il carattere fiduciario del rapporto tra delegante e delegato», e il ripensamento ministeriale che con la C.M. 30 agosto 2000, n. 205 aveva riconosciuto al collegio la sola facoltà di «eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico cui affidare solo compiti connessi all’attività educativa e didattica». Dichiara infine applicabile ratione temporis, in quanto norma di interpretazione autentica «pertanto retroattiva», l’art. 14, c. 22 del dl-95-2012.
La sentenza di primo grado aveva già affermato che la nomina dei collaboratori riguarda «atti inerenti il rapporto di lavoro», perché «non rileva alcun esercizio di potere pubblico da parte del dirigente scolastico, il quale si limita ad esercitare un potere assimilabile a quello del datore di lavoro privato», richiamando Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2009, n. 17785.
Perché conta per il dirigente scolastico
È la pronuncia giurisdizionale più chiara sull’antinomia fra l’art. 7, c. 2, lett. h) del testo unico e l’art. 25, c. 5 del dlgs-165-2001: la scelta dei collaboratori è del dirigente, e il collegio non vi delibera. Si invoca quando il collegio pretende di eleggere i collaboratori o di ratificarne la nomina, e quando si deve stabilire davanti a quale giudice si discute dell’incarico.
Ha però due limiti d’uso. Primo: la sentenza non dichiara abrogato l’art. 7, c. 2, lett. h) — anzi definisce le norme di settore «non abrogate» — e risolve la causa sul riparto di giurisdizione; non è quindi un titolo per sostenere che la lettera h) sia uscita dall’ordinamento. Secondo: proprio perché la controversia appartiene al giudice ordinario, il dirigente che eccede il perimetro del CCNL non è al riparo — la sentenza avverte che ne risponde, anche sul piano amministrativo-contabile.
Sulla sostituzione del dirigente in caso di assenza la sentenza non dice nulla: quel punto resta aperto (2026-10-17-collaboratori-del-dirigente-chi-li-individua, § 9).
Collegamenti
2026-10-17-collaboratori-del-dirigente-chi-li-individua · figure-di-sistema · leadership-condivisa · dirigenza-scolastica · organi-collegiali · responsabilita-dirigenziale · collegio-docenti · dlgs-165-2001 · dlgs-297-1994 · dl-95-2012 · ccnl-scuola-2007
Fonti
cons-stato-8531-2020 · tar-campania-salerno-1549-2013 · cons-stato-parere-1021-2000 · cm-193-2000-dirigenza-scolastica-collaboratori · cm-205-2000-avvio-anno-scolastico-estratto