Definizione

L’orientamento è un processo, non un evento: le Linee guida allegate al dm-328-2022-linee-guida-orientamento lo definiscono, al punto 1.3, riprendendo una definizione «condivisa fra Governo, Regioni ed Enti Locali nel 2012», come

«un processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi ed interagire in tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative».

Per l’istituzione scolastica è una funzione istituzionale obbligatoria, non un progetto facoltativo. Tre ancoraggi nel dpr-275-1999:

  • art. 4, c. 4 — «nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale»: è un obbligo di risultato minimo, non una facoltà;
  • art. 8, c. 4 — la determinazione del curricolo «tiene conto […] della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento»;
  • art. 7, c. 6, lett. d) — l’orientamento scolastico e professionale è fra gli oggetti per cui si possono istituire laboratori in rete fra scuole.

Vi si aggiungono, nella legge-107-2015, l’art. 1, c. 7, lett. s) — «definizione di un sistema di orientamento» fra i diciassette obiettivi formativi prioritari su cui la scuola costruisce il PTOF — e l’art. 1, c. 28, che istituisce il curriculum dello studente, poi allegato al diploma ai sensi dell’art. 21, c. 2 del dlgs-62-2017. L’art. 1, c. 31 della legge 107/2015 consente di individuare nell’organico dell’autonomia docenti cui affidare il coordinamento delle attività del c. 28.

Disciplina

Il quadro attuale discende dalla Riforma 1.4 del PNRR. Il D.M. 22 dicembre 2022, n. 328 adotta all’art. 1, c. 1 le Linee guida per l’orientamento «al fine di dare attuazione alla Riforma 1.4 della milestone M4C1.5 prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza […] con scadenza al 31 dicembre 2022»; l’art. 1, c. 2 prevede il monitoraggio annuale dell’attuazione; l’art. 1, c. 3 demanda alle Direzioni generali, d’intesa con l’Unità di missione PNRR, i successivi adempimenti entro il 30 giugno 2023. Le Linee guida sono «parte integrante e sostanziale» del decreto (pnrr-missione-4).

I moduli di orientamento formativo (Linee guida, punto 7), dall’a.s. 2023-2024:

GradoClassiMonte oreCollocazione
Secondaria di I gradotuttealmeno 30 ore annueanche extracurricolari (7.1)
Secondaria di II gradoprime e secondealmeno 30 ore annueanche extracurricolari (7.2)
Secondaria di II gradoterze, quarte, quintealmeno 30 ore annuecurricolari (7.2)

Quattro vincoli di progettazione che il dirigente deve far rispettare: i moduli del triennio sono integrati con i PCTO, con le attività di orientamento della formazione superiore e con le azioni degli ITS Academy (7.3); non sono una nuova disciplina né un’attività aggiuntiva e separata, ma uno strumento di sintesi unitaria e interdisciplinare (7.4); le 30 ore non vanno ripartite in ore settimanali prestabilite e si gestiscono con flessibilità nel rispetto dell’autonomia, per gruppi e con calendario condiviso (7.5); la progettazione si realizza «anche attraverso collaborazioni» con territorio, ITS Academy, università, AFAM, imprese, enti locali, centri per l’impiego (7.6). I moduli sono soggetti a monitoraggio tramite il sistema informativo ministeriale e documentati nell’E-Portfolio (7.7).

E-Portfolio e «capolavoro» (punto 8). Il contenuto di ciascun modulo è costituito dagli apprendimenti personalizzati «evidenziati dalla compilazione, in forma sintetica e nel dialogo con ogni studente, di un portfolio digitale» (8.1). Le parti fondamentali dell’E-Portfolio sono quattro (8.3, n. 1): il percorso di studi compiuti; lo sviluppo documentato delle competenze, comprese quelle maturate nei progetti con fondi europei e nei PCTO; le riflessioni in chiave valutativa, autovalutativa e orientativa; «la scelta di almeno un prodotto riconosciuto criticamente dallo studente in ciascun anno scolastico e formativo come il proprio “capolavoro”». Il capolavoro è dunque scelto dallo studente, non assegnato né valutato dal docente.

Le due figure. La terminologia corrente — «tutor dell’orientamento» e «docente orientatore» — non compare come denominazione formale nelle Linee guida, che descrivono funzioni:

  • punto 8.3 — «ogni istituzione scolastica e formativa individua i docenti di classe delle scuole secondarie di primo e secondo grado, chiamati a svolgere la funzione “tutor” di gruppi di studenti, in un dialogo costante con lo studente, la sua famiglia e i colleghi», con due compiti: accompagnare la revisione dell’E-Portfolio e «costituirsi “consigliere” delle famiglie» nei momenti di scelta, avvalendosi eventualmente del supporto della figura del punto 10.2;
  • punto 10.2 — «ogni istituzione scolastica, nell’ambito del proprio quadro organizzativo e finanziario, individua una figura» che gestisce i dati forniti dal Ministero, li raffina e li integra «con quelli specifici raccolti nelle differenti realtà economiche territoriali», mettendoli a disposizione dei docenti (in particolare dei tutor), delle famiglie e degli studenti.

Le Linee guida dicono chi individua (l’istituzione scolastica) ma non con quale atto, né fissano requisiti, durata o compensi. Lo dice il dm-63-2023-tutor-orientamento, acquisito il 2026-10-17 insieme alla circolare-958-2023-tutor-orientatore di pari data, che è la base operativa del riparto delle risorse dell’art. 1, c. 561 della L. 197/2022 (150 milioni per il 2023). Quel che ora è riscontrabile:

  • ambito: solo le istituzioni statali del secondo ciclo; il riparto è «in prima applicazione» per l’a.s. 2023/2024, proporzionale agli studenti di terza, quarta e quinta (art. 3);
  • requisiti per la formazione (art. 5): «preferibilmente» cinque anni di anzianità a tempo indeterminato, pregressi compiti riconducibili alla funzione (funzione strumentale o referente per orientamento, dispersione, PCTO, inclusione), disponibilità per almeno un triennio. L’avverbio conta: i requisiti orientano la selezione, non la vincolano;
  • formazione propedeutica obbligatoria: 20 ore online organizzate da indire (circolare 958/2023); tutor e orientatore sono individuati fra chi l’ha conclusa positivamente (art. 6, cc. 1-2);
  • compensi (art. 6, c. 3): 2.850-4.750 euro lordo Stato per il tutor di ciascun raggruppamento di studenti, 1.500-2.000 euro lordo Stato per il docente orientatore; l’emolumento ha natura accessoria (art. 4, c. 3);
  • criteri di utilizzo e misura dei compensi entro la forbice sono oggetto della contrattazione di istituto (art. 6, c. 4): non sono determinazione unilaterale del dirigente;
  • la partecipazione è volontaria: la circolare 958/2023 parla di docenti «che, su base volontaria, si siano dichiarati disponibili».

Resta un limite da dichiarare: importi, allegati A e B e numeri minimi valgono per il 2023/2024. I decreti di riparto degli anni successivi non sono posseduti dal wiki: per un anno scolastico diverso vanno reperiti.

Piattaforma digitale unica (punto 10.1): ambiente che raccoglie l’offerta formativa per il passaggio fra i cicli, i dati sul sistema terziario (ITS Academy, università, AFAM, Almalaurea, Istat, Cisia), i dati sulla transizione scuola-lavoro, le buone pratiche e lo spazio riservato all’E-Portfolio dello studente. Le Linee guida la nominano come «piattaforma digitale unica per l’orientamento»: il nome commerciale Unica e le regole operative dell’E-Portfolio derivano da atti e note successivi non posseduti dal wiki.

Consiglio di orientamento e curriculum dello studente (punto 9). Nel primo ciclo a ogni studente è rilasciato un consiglio di orientamento finale sul percorso da intraprendere nel secondo ciclo (9.1; le Linee guida lo fondano in nota sul dpr-362-1966, ora acquisito: l’art. in questione dispone che «il consiglio di classe, infine, esprime, per gli ammessi all’esame, un consiglio di orientamento sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante». Tre elementi reggono ancora: è atto del consiglio di classe, è motivato, non vincola la famiglia). Nel secondo ciclo, al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente (9.2). L’E-Portfolio rafforza entrambi, «ricomprendendoli altresì in un’unica, evolutiva interfaccia digitale» (9.3).

Certificazione delle competenze come strumento di orientamento (punto 6.2): oltre alla certificazione al termine della primaria, del primo ciclo e dell’obbligo di istruzione, dall’a.s. 2023-2024 è previsto «a richiesta, il graduale rilascio […] della certificazione delle competenze anche al termine di ciascuna annualità del secondo ciclo», in funzione di passaggi, riorientamento e apprendistato formativo (certificazione-competenze).

Formazione e supporto (punti 11 e 12). Per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 l’orientamento «diviene priorità strategica della formazione, nell’anno di prova e in servizio, dei docenti di tutti i gradi» (11.1); per i docenti tutor sono previste iniziative formative specifiche, anche con risorse FSE+ (11.2); presso ciascun USR sono costituiti «Nuclei di supporto» (12.5). Il punto 12.3 richiama l’investimento PNRR 1.6 del MUR, «Orientamento attivo nella transizione scuola-università», che consente percorsi di 15 ore nelle classi terze, quarte e quinte, promossi da università e AFAM tramite accordi.

Il filone PCTO. Le Linee guida del dm-774-2019-linee-guida-pcto dedicano il § 2 alla «dimensione orientativa dei percorsi» e richiamano la definizione europea dell’orientamento come «processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell’arco della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i propri percorsi personali» (Risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008, 2008/C 319/02), segnalando il passaggio da un approccio informativo a uno formativo (pcto).

Applicazione nella scuola

Gli atti che il dirigente mette in fila, nell’ordine:

  1. PTOF — i moduli di orientamento, il curricolo verticale orientativo e le due funzioni vanno nel piano: è lì che diventano impegno dell’istituto (predisposizione-ptof, atto-indirizzo-dirigente).
  2. Delibera del collegio sulla progettazione dei moduli di 30 ore e sui criteri di individuazione delle figure: la lezione 8.1 FOVI è esplicita nel dire che il tutor «progetta il modulo da 30 ore in collaborazione con il Collegio docenti e il DS». La progettazione è attività collegiale, non adempimento individuale del tutor (collegio-docenti).
  3. Individuazione delle figure con atto del dirigente, sui criteri deliberati, e compensi ricondotti al riparto ministeriale e alla contrattazione-integrativa-istituto per ciò che grava sul MOF.
  4. Informazione alle famiglie e raccordo con il consiglio di classe, che resta titolare della valutazione (consiglio-classe).

Tre criticità documentate dalla testimonianza del primo anno di esercizio (Angelo Chiarle, Liceo «Darwin» di Rivoli, in fovi-8-1-rielaborazione e fovi-8-1-trascrizione), che un dirigente deve mettere in conto:

  • resistenza del collegio: la riforma percepita come «un ulteriore furto ai danni della didattica delle discipline». La contro-argomentazione da portare in collegio è nelle Linee guida stesse (punto 7.4: i moduli non sono una disciplina nuova) prima che nella pedagogia;
  • tempo della funzione: senza tempo per formarsi e produrre materiali la funzione resta nominale;
  • collocazione oraria delle 30 ore curricolari del triennio: è il punto dove la flessibilità del 7.5 va usata, e dove gli espedienti organizzativi (per esempio l’uso delle assemblee studentesche) vanno verificati rispetto al monte ore e ai diritti degli studenti.

Sul piano organizzativo, la lezione 8.1 propone una lettura utile anche per la dirigenza: i confini di un ruolo dipendono dallo spazio lasciato dagli altri ruoli, e «un dirigente molto espanso, che entra in tutte le attività» riduce lo spazio delle figure di sistema (figure-di-sistema). È teoria organizzativa, non diritto, ma spiega perché la stessa norma produca esiti opposti in due scuole.

Relazioni

dm-328-2022-linee-guida-orientamento · dm-774-2019-linee-guida-pcto · dpr-275-1999 · legge-107-2015 · dlgs-62-2017 · dlgs-61-2017 · dlgs-21-2008 · dlgs-22-2008 · curricolo · continuita-educativa · pcto · certificazione-competenze · pnrr-missione-4 · figure-di-sistema · sistemi-educativi-ue · dm-63-2023-tutor-orientamento · circolare-958-2023-tutor-orientatore · dpr-362-1966 · decisione-ue-2018-646-europass · predisposizione-ptof · contrattazione-integrativa-istituto · collegio-docenti · consiglio-classe · usr · mim · indire

Orientamenti contrastanti

  • Che cosa vincola, delle Linee guida. Sono allegato a un decreto ministeriale di adozione, non un regolamento: non modificano l’ordinamento degli studi e non possono introdurre obblighi che la legge non prevede. La loro forza deriva dall’essere attuazione di una milestone PNRR, con monitoraggio ministeriale annuale (art. 1, c. 2 del D.M. 328/2022): il monte ore minimo e le due funzioni sono quindi esigibili in sede di monitoraggio, ma la loro declinazione resta nell’autonomia della scuola. Dove le Linee guida usano «possono» (7.5) il dirigente ha spazio; dove usano «attivano» (7.1, 7.2) non ce l’ha.
  • Stato giuridico delle due figure: non esiste. Né il D.M. 328/2022 né le Linee guida creano un profilo professionale: individuano funzioni, annuali e fiduciarie, dentro il quadro organizzativo e finanziario di ciascuna scuola. Le ricadute di carriera non sono disciplinate e la continuità dipende dal rifinanziamento annuale. È la stessa lacuna che attraversa tutte le figure-di-sistema.
  • Una discordanza nelle fonti, da non ripetere all’esame. Il testo delle Linee guida attribuisce la definizione di orientamento del punto 1.3 a un documento condiviso fra Governo, Regioni ed Enti locali nel 2012; le slide del percorso FOVI la attribuiscono all’Accordo del 2014 sul sistema nazionale di orientamento permanente. Qui fa fede il testo dell’allegato al decreto. Gli accordi del 5 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014 e la nota MIUR n. 4232 del 19 febbraio 2014 sono atti non posseduti dal wiki: la ricostruzione della filiera pre-2022 non è verificabile su fonti primarie.
  • Datazione della formazione nazionale: le slide FOVI collocano la prima fase nell’a.s. 2023/24, il parlato della stessa lezione nell’a.s. 2022/23. La divergenza è nelle fonti del corso e non è risolta; le Linee guida (11.1) indicano come triennio di priorità formativa 2023/24-2025/26.

Fonti

fovi-8-1-rielaborazione · fovi-8-1-slide · fovi-8-1-trascrizione · fovi-8-1-bibliografia

Testi normativi riscontrati in raw/normativa/: linee-guida-orientamento-2022-testo.md (allegato 1 al D.M. 328/2022, punti 1.3, 6.2, 7.1-7.7, 8.1-8.3, 9.1-9.3, 10.1-10.2, 11.1-11.3, 12.3, 12.5), dm-328-2022-linee-guida-orientamento.md (art. 1), dm-774-2019-linee-guida-pcto.md (§ 2), dpr-275-1999.md (artt. 4, 7 e 8), legge-107-2015.md (art. 1, cc. 7, 28, 31 e 32). Acquisiti il 2026-10-17: dm-63-2023-tutor-orientamento (con l’allegato B) e circolare-958-2023-tutor-orientatore. Acquisito il 2026-10-18: dpr-362-1966, che fonda il consiglio di orientamento. Atti citati e ancora non posseduti dal wiki: decreti di riparto per gli anni scolastici successivi al 2023/2024; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997; C.M. n. 43 del 15 aprile 2009; Accordi Governo-Regioni-Enti locali del 5 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014; Nota MIUR n. 4232 del 19 febbraio 2014; atti istitutivi della piattaforma Unica.