Identificazione

Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 — Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni AFAM, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, a norma dell’art. 2, c. 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata il 12 settembre 2026.

Gerarchia e collocazione

Decreto legislativo attuativo della legge delega 1/2007. Forma coppia con il dlgs-22-2008 (orientamento verso le professioni e il lavoro). È la base normativa storica dell’orientamento in uscita, oggi riletta alla luce delle dm-328-2022-linee-guida-orientamento adottate per la riforma PNRR 1.4.

Ambito di applicazione

Istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, università e istituzioni AFAM.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 2, c. 1 — le scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, assicurano il raccordo con università e AFAM realizzando percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze; tali percorsi «sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell’offerta formativa e nel Piano annuale delle attività di formazione in servizio».
  • Art. 2, c. 1-bis — le attività di orientamento eccedenti l’orario d’obbligo possono essere remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica, nel rispetto della contrattazione integrativa (contrattazione-integrativa-istituto).
  • Art. 2, c. 3 — per progettare e valutare i percorsi le istituzioni stipulano convenzioni, aperte a enti, associazioni, imprese, camere di commercio e agenzie per il lavoro.
  • Art. 2, c. 4 — è istituita una Commissione nazionale paritetica MIUR/MUR con rappresentanza degli enti territoriali, che monitora l’attuazione in raccordo con invalsi e ANVUR.
  • Art. 3, c. 1 — finalità dei percorsi: conoscere temi e procedimenti dei diversi campi del sapere, i settori del lavoro e il loro collegamento con i corsi universitari, le aree STEM (lett. c-bis, aggiunta successivamente), disporre di documentazione sui percorsi di studio, autovalutare le proprie conoscenze a partire almeno dal penultimo anno, partecipare a laboratori e a esperienze di vita universitaria.
  • Art. 3, c. 2 — collocazione curricolare dei percorsi. Il testo vigente dispone che essi si inseriscano strutturalmente «nel primo biennio e negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado»; dall’a.s. 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte della secondaria di secondo grado, le attività consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore da inserire anche nei PCTO, mentre nel primo biennio e in tutte le classi della secondaria di primo grado consistono in moduli di trenta ore curricolari o extracurricolari.
  • Art. 3, c. 2-bis — per gli alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici di orientamento, anche a supporto delle famiglie nella scelta del percorso formativo.
  • Art. 3, c. 3-bis — le iniziative di orientamento sono indicate nel PTOF e sul sito istituzionale della scuola.
  • Art. 5 — le certificazioni delle valutazioni di qualità ottenute dallo studente sono rilasciate, a richiesta dell’interessato, dal dirigente scolastico della scuola frequentata (o della sede d’esame per i candidati esterni).

Nota per chi studia sui quesiti del concorso 2017: la formulazione originaria del c. 2 (ultimi due anni della secondaria di secondo grado e ultimo anno della secondaria di primo grado) non è più quella vigente: è stata sostituita dal d.l. 104/2013 conv. L. 128/2013 e dai successivi interventi collegati al PNRR. La risposta “storica” dei quesiti non coincide con il testo attuale.

Adempimenti generati

Inserimento dei percorsi di orientamento nel predisposizione-ptof e pubblicazione sul sito; retribuzione delle attività eccedenti in sede di contrattazione-integrativa-istituto; rilascio delle certificazioni ex art. 5 su richiesta.

Vigenza e modifiche

Modificata. L’art. 4 (valorizzazione dei risultati scolastici ai fini dell’accesso ai corsi a numero programmato) è abrogato dal d.l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. L. 128/2013. L’art. 3 è stato riscritto più volte (d.l. 104/2013 e interventi connessi al PNRR); l’art. 5 ha subito quattro differimenti di decorrenza. Ultima verifica: 2026-09-12.

Collegamenti

dlgs-22-2008 · dm-328-2022-linee-guida-orientamento · legge-144-1999 · pcto · ptof

Fonti

Testo integrale da Normattiva: raw/normativa/dlgs-21-2008.md (download 2026-09-12, testo multivigente). Non esiste ancora una pagina source/ dedicata.