Cosa dice

Nota MIUR.AOODPIT prot. n. 2151 del 7 giugno 2016, Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, comma 70 e ss., della legge 13 luglio 2015, n. 107, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Trasmette ai direttori degli USR le Indicazioni per la formazione delle reti e due modelli di accordo, elaborati «sulla base delle proposte del Gruppo di Lavoro costituito con D.D. prot. n. 0001064 del 16-10-2015», per facilitare la costituzione delle reti entro il termine del 30 giugno 2016 fissato dall’art. 1, c. 70 della legge-107-2015.

È l’atto che fissa la distinzione fra rete di ambito e rete di scopo: distinzione che la legge non conosce e che da qui è passata nel lessico amministrativo corrente.

Il file acquisito (raw/circolari/nota-2151-2016-formazione-reti.md) riproduce l’intero allegato scaricato dall’archivio istruzione.it: la nota 2151, le Indicazioni per la formazione delle reti, il Modello di accordo per la rete di ambito (All. A), il Facsimile di accordo per la rete di scopo (All. B) e la successiva nota AOODPIT 2177 del 15 giugno 2016, che richiama la 2151.

Le due tipologie di rete

Rete di ambitoRete di scopo
Baseart. 1, cc. 70-72 L. 107/2015art. 7 del dpr-275-1999, richiamato espressamente
Composizione«riunisce stabilmente tutte le scuole statali dell’ambito territoriale individuato dall’USR»; le paritarie partecipano per le materie di loro interesse ai sensi della L. 62/2000si costituiscono spontaneamente fra scuole, «anche oltre l’ambito di appartenenza»
Caratteregenerale, «strutturata e stabile nel tempo», con funzione rappresentativa e di raccordo verso USR ed enti localiprogettuale, durata variabile, su un’area progettuale comune
Decisioni«assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si attuano le azioni sia della rete di ambito nel suo complesso, sia delle altre reti di scopo»armonizzate nella pianificazione pluriennale unitaria della rete di ambito; la conferenza generale dei dirigenti dell’ambito è informata della realizzazione
Approvazione«L’accordo istitutivo della rete di ambito viene approvato dal Consiglio di Istituto di ogni scuola dell’ambito territoriale»accordo fra le scuole aderenti, con individuazione della scuola capofila

Per la rete di ambito le Indicazioni propongono come modello di governance la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge-241-1990, definita «forma giuridicamente più idonea»; la rete può darsi ulteriori articolazioni interne di coordinamento.

Ogni rete di scopo deve declinare: criteri per l’individuazione del capofila, compiti del capofila, articolazione organizzativa delle funzioni, funzioni di rappresentanza, nonché le procedure amministrative e «le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte» (art. 1, c. 71, lett. d della L. 107/2015).

Aree progettuali indicate a titolo esemplificativo per le reti di scopo: rapporti scuola-lavoro (alternanza, laboratori per l’occupabilità, educazione all’imprenditorialità); sistema di orientamento; Piano Nazionale Scuola Digitale; inclusione e contrasto alla dispersione; disabilità e inclusione degli alunni stranieri; formazione del personale.

Gli altri contenuti

  • c. 70 — gli USR promuovono la costituzione delle reti di ambito, senza nuovi oneri; le reti di ambito di una stessa provincia o città metropolitana «si possono coordinare tra loro e con le articolazioni territoriali dell’USR».
  • c. 71 — contenuto necessario degli accordi: criteri e modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete (nel rispetto delle norme su non discriminazione e integrazione delle persone con disabilità), piani di formazione del personale, risorse da destinare alla rete, forme e modalità per trasparenza e pubblicità di decisioni e rendiconti.
  • c. 72 — razionalizzazione degli adempimenti amministrativi che la rete può assumere: cessazioni dal servizio, contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, TFR, «nonché gli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica».
  • c. 74 — ambiti e reti sono definiti «nel rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri».
  • Aggregazione delle committenze: la nota indica espressamente la rete come modo per rispondere «alla necessità di aggregazione delle committenze, specificatamente previsto dagli artt. 37 e seguenti del recente Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016)», con esempi di acquisti comuni (assicurazione, servizi per la sicurezza, forniture). Il riferimento è al dlgs-50-2016, oggi sostituito dal dlgs-36-2023: la logica dell’aggregazione resta, l’articolo citato no.

Valore giuridico

Non è fonte del diritto. È una nota del Capo Dipartimento: fornisce indicazioni organizzative e modelli di atto, e non può introdurre obblighi che la legge non prevede.

Da questo discendono tre cautele, che valgono tanto nell’uso professionale quanto all’esame:

  1. le espressioni «rete di ambito» e «rete di scopo» non compaiono nella legge. L’art. 1, cc. 70-72 della L. 107/2015 parla di «reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale» e di «accordi di rete»; l’art. 7 del D.P.R. 275/1999 di «accordi di rete» senza aggettivi. La bipartizione è una categoria amministrativa di questa nota: va usata come lessico corrente, non come classificazione di legge;
  2. l’adesione alla rete di ambito è deliberata dal consiglio di istituto di ciascuna scuola. La nota lo afferma, ed è coerente con l’art. 45, c. 1, lett. f del di-129-2018: nessun automatismo discende dall’appartenenza territoriale all’ambito;
  3. la conferenza di servizi ex art. 14 L. 241/1990 è una proposta organizzativa, non un obbligo. La nota la indica come «forma giuridicamente più idonea»; l’accordo di rete può strutturare diversamente i propri organi.

I due modelli allegati sono facsimili: vanno adattati, e in particolare le premesse («Viste le Linee guida adottate […] con nota del … prot. n. …») vanno completate con gli estremi reali.

Cosa comporta per la scuola

  • Delibera del consiglio-istituto sull’adesione all’accordo di rete di ambito e a ciascuna rete di scopo.
  • Individuazione della scuola capofila e disciplina dei suoi compiti negli accordi di scopo; la gestione contabile delle risorse della rete fa capo al capofila secondo il di-129-2018.
  • Definizione negli accordi dei quattro contenuti necessari dell’art. 1, c. 71 della L. 107/2015.
  • Pubblicità degli accordi e dei rendiconti; deposito dell’accordo agli atti ex art. 7, c. 9 del D.P.R. 275/1999.

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Collegamenti

legge-107-2015 · dpr-275-1999 · legge-241-1990 · dlgs-36-2023 · di-129-2018 · reti-di-scuole · autonomia-scolastica · consiglio-istituto · usr · accordi-di-rete

Fonti

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