Identificazione

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 — Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Testo multivigente da Normattiva, «vigente al 18-10-2026».

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria: fonte primaria. Non è una norma scolastica, ma riscrive il codice civile su un punto che la scuola incontra ogni giorno — chi decide dell’istruzione del minore quando i genitori sono separati — e sta a monte di ogni questione su iscrizioni, colloqui, uscite, documenti di valutazione e autorizzazioni.

Ambito di applicazione

Genitori separati, divorziati, con matrimonio annullato o cessato, e genitori non coniugati; per riflesso, l’istituzione scolastica che riceve le loro istanze.

Contenuto rilevante per il DS

L’art. 1 sostituisce l’art. 155 del codice civile e vi inserisce gli artt. 155-bis – 155-sexies. I quattro passaggi che il dirigente deve conoscere stanno nel nuovo testo dell’art. 155:

  • comma 1 — il figlio minore ha diritto «di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno» dei genitori, «di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». È il fondamento del diritto di entrambi i genitori a essere informati dalla scuola.
  • comma 3 — «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.» È la disposizione che la scuola applica alla scelta dell’indirizzo, all’iscrizione, all’avvalimento dell’IRC, all’uscita autonoma, ai viaggi di istruzione.
  • comma 4 — «limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente». La distinzione fra ordinaria amministrazione e decisioni di maggiore interesse è quindi rimessa al provvedimento del giudice: la scuola non la stabilisce, la legge.
  • art. 155-bis — l’affidamento a un solo genitore è disposto «con provvedimento motivato» quando l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Non priva di per sé l’altro genitore della responsabilità sulle decisioni di maggiore interesse, che restano regolate dal provvedimento.

Conseguenza operativa: davanti a istanze di un solo genitore su materie di maggiore interesse, l’istituzione chiede il provvedimento del giudice e vi si attiene; in sua assenza presume l’esercizio congiunto. Le comunicazioni ordinarie — valutazioni, assenze, avvisi — vanno a entrambi, salvo diverso provvedimento.

Adempimenti generati

patto-corresponsabilita e formazione-classi — la sottoscrizione del patto, le iscrizioni e le autorizzazioni vanno raccolte nel rispetto del regime di affidamento.

Vigenza e modifiche

Vigente. Un articolo della legge risulta abrogato dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (riserva di codice penale), con la clausola di rinvio alle corrispondenti disposizioni del codice penale.

Limite da dichiarare. Gli artt. 155 e seguenti del codice civile, come scritti da questa legge, sono stati successivamente riordinati negli artt. 337-bis e seguenti dal D.Lgs. 154/2013: la riforma della filiazione. Quel decreto non è posseduto dal wiki e nemmeno l’estratto del codice-civile contiene gli artt. 337-bis ss. Il contenuto normativo sopravvive, ma la numerazione da citare oggi è quella degli artt. 337-bis ss., non quella dell’art. 155: finché il testo non è acquisito, la corrispondenza va presa con cautela e la citazione fatta sulla legge, non sul codice. Verifica: 2026-10-18.

Collegamenti

codice-civile · dpr-249-1998 · patto-educativo-di-comunita · patto-corresponsabilita

Fonti

legge-54-2006