Sommario
Articolo di Davide Capperucci (Università di Firenze), in Annali online della Didattica e della Formazione Docente, vol. 10, n. 15-16/2018, pp. 250-272. Affronta la corresponsabilità educativa scuola-famiglia «sia sul piano giuridico che su quello pedagogico» e documenta una ricerca partecipativa condotta negli a.s. 2016/2017 e 2017/2018 con cinque istituti comprensivi della provincia di Pistoia, conclusa con la stesura condivisa di un Patto di Corresponsabilità. È il materiale giuridicamente più denso del modulo.
Natura del documento
Articolo scientifico con una sezione di ricostruzione normativa e giurisprudenziale: non è fonte del diritto; la ricostruzione delle responsabilità civili ha valore dottrinale e va riscontrata sulle norme e sulla giurisprudenza. Conversione dichiarata nel frontmatter: pdftotext; il testo è leggibile, con note numerate inserite nel corpo.
Punti chiave
- Origine del patto: il Patto educativo di Corresponsabilità «è stato introdotto dal DPR. n. 235/2007, a seguito di una serie di eventi di bullismo e di violenza scolastica».
- Rapporto con il regolamento d’istituto: «Spetta ai vari Regolamenti di istituto definire e disciplinare le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa del Patto di Corresponsabilità». L’art. 5-bis «va coordinato con gli art. 2 e 3 del DPR n. 249/1998»: i destinatari degli artt. 2 e 3 sono gli studenti, quelli dell’art. 5-bis «soprattutto i genitori».
- Natura dell’atto: il patto «non è un contratto che prevede sanzioni in caso di inadempimento», poiché le sanzioni spettano agli organi preposti (consiglio di classe, consiglio di istituto) in base ai regolamenti; l’articolo ne parla come di una natura «metagiuridica». Il regolamento d’istituto è atto unilaterale della scuola, vincolante e da pubblicare sul sito; il patto è atto bilaterale condiviso, vincolante dalla sottoscrizione.
- Sottoscrizione da parte di entrambi i genitori, indipendentemente dallo stato civile e anche in caso di separazione, in forza del diritto del figlio minorenne a «ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi».
- Nessun modello nazionale: non esiste un modello univoco di patto; la singola istituzione modifica il regolamento quando individua un episodio che richiede intervento regolativo e integra parallelamente il patto.
- Quadro delle responsabilità (§ 3): colpa come negligenza, imprudenza o imperizia; responsabilità per colpa e responsabilità per fatto altrui dei genitori per culpa in educando; culpa in vigilando dei docenti; responsabilità dei dipendenti pubblici e azione di rivalsa dell’amministrazione nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave; questione dell’applicabilità della disciplina ai casi di autolesione dell’alunno; onere della prova nella responsabilità contrattuale.
- Ricerca partecipativa: cinque istituti comprensivi di Pistoia che avevano già inserito nel PTOF e nei Piani di Miglioramento, a valle del RAV, il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia; obiettivi, metodologia e risultati sono documentati.
- Conclusioni: il modello di Bronfenbrenner integrato dall’Overlapping Spheres of Influence Model di Epstein; i sei momenti di Epstein (parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision making, collaborating with the community); rilievo critico sull’efficacia formativa della collegialità, «fortemente ridimensionata rispetto alla fiducia che gli stessi Decreti Delegati del 1974 riponevano negli organi collegiali».
Norme richiamate
Con pagina nel wiki: dpr-235-2007 — art. 5-bis, introduzione del patto di corresponsabilità; dpr-249-1998 — artt. 2 e 3 (diritti e doveri degli studenti); codice-civile — artt. 2043, 2047, 2048 e 1218; costituzione — artt. 28 e 97; dpr-3-1957 — citato come «T.U. n. 3 del 1957», artt. 22 e 23 (danno ingiusto cagionato dall’impiegato, obbligo di risarcimento); codice-penale — art. 43 (definizione della colpa); dpr-80-2013 — richiamato per i Rapporti di Autovalutazione e i Piani di Miglioramento.
Citate dal testo ma senza pagina nel wiki: Legge n. 54/2006 (affidamento condiviso: diritto del figlio a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori); Legge n. 176 del 27 maggio 1991 (ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo) — da non confondere con la legge-176-2007 presente nel wiki, che è atto diverso; i Decreti Delegati del 1974, richiamati senza estremi (nel wiki: dpr-416-1974).
Entità e concetti
consiglio-classe · consiglio-istituto · vigilanza-alunni · responsabilita-dirigenziale · ptof · autovalutazione-rav · patto-corresponsabilita · regolamento-istituto · rav-piano-miglioramento · procedimento-disciplinare-studenti
Senza pagina propria nel wiki: culpa in educando, culpa in vigilando, modello di Bronfenbrenner, Overlapping Spheres of Influence Model, ricerca partecipativa.
Citazioni testuali rilevanti
«Spetta ai vari Regolamenti di istituto definire e disciplinare le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa del Patto di Corresponsabilità.»
«mentre il Regolamento di istituto costituisce un atto unilaterale della scuola verso i propri studenti […] il Patto è un atto bilaterale condiviso, vincolante a partire dal momento della sua sottoscrizione.»
«Non si tratta di un contratto che prevede sanzioni in caso di inadempimento, poiché dette sanzioni possono essere comminate solo dagli organi preposti (consiglio di classe, consiglio di istituto)»
Uso per il dirigente scolastico
È il testo da usare quando si rivede il patto di corresponsabilità: chiarisce il rapporto fra patto e regolamento d’istituto, la natura bilaterale dell’uno e unilaterale dell’altro, la necessità che il regolamento disciplini procedura di sottoscrizione e revisione, e la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori. La sezione sulle responsabilità è una sintesi dottrinale utile per inquadrare culpa in vigilando e culpa in educando, ma va riscontrata sui testi: l’articolo è del 2018 e non considera gli interventi successivi, in particolare il dpr-134-2025-statuto-studenti, che nel wiki aggiorna lo statuto delle studentesse e degli studenti.
Contraddizioni o tensioni
- La qualificazione del patto come atto «metagiuridico» e al tempo stesso «vincolante a partire dal momento della sua sottoscrizione» è una formula da maneggiare con cautela: il patto non fonda di per sé sanzioni né obbligazioni risarcitorie autonome.
- L’articolo è anteriore alle modifiche dello statuto delle studentesse e degli studenti intervenute nel 2025: prima di citarne le conclusioni sul patto occorre verificare la disciplina vigente.
Domande aperte
- La Legge n. 54/2006 e la Legge n. 176/1991 non hanno pagina nel wiki e non sono presenti in
raw/normativa/. - L’articolo richiama un contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 2048 c.c. ai casi di autolesione dell’alunno senza indicare le pronunce: il punto va verificato sulla giurisprudenza, non su questo testo.