Cosa
Applicazione delle sanzioni disciplinari agli studenti, con finalità educativa e nel rispetto del contraddittorio.
Base normativa
Art. 4 dpr-249-1998 nel testo modificato dal dpr-134-2025-statuto-studenti; regolamento di istituto; legge-70-2024 per bullismo e cyberbullismo.
Quando
Tempestivamente rispetto al fatto; termini e organi definiti dal regolamento di istituto.
Chi
- Docente o dirigente per i richiami e le sanzioni minori previste dal regolamento.
- Consiglio di classe per l’allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.
- Consiglio di istituto per l’allontanamento superiore a quindici giorni.
- Organo di garanzia interno per le impugnazioni.
Come — passi operativi
- Accertamento dei fatti e contestazione all’alunno e alla famiglia.
- Audizione a difesa dello studente.
- Delibera motivata dell’organo competente, proporzionata e temporanea.
- Definizione delle attività previste dai cc. 8-bis (fino a due giorni: approfondimento a scuola) e 8-ter (tre-quindici giorni: cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate).
- Comunicazione alla famiglia con indicazione dei rimedi; conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica ove prevista.
Atti da produrre
Verbale di contestazione e audizione, delibera motivata, comunicazione alla famiglia, convenzione con la struttura ospitante, aggiornamento del fascicolo.
Responsabilità e rischi
Sanzioni prive di contraddittorio o sproporzionate sono annullabili; nessuna sanzione può incidere sulla valutazione delle discipline, ma incide sul voto di comportamento.
Collegamenti
valutazione-comportamento · organo-di-garanzia · regolamento-istituto