Questione

Ricorsi di alcune Regioni sul trasferimento delle funzioni in materia di distribuzione del personale docente fra le istituzioni scolastiche e sulla programmazione della rete scolastica, dopo la riforma del Titolo V.

Principio di diritto

La Corte ricostruisce il riparto dell’art. 117 Cost. in materia di istruzione: allo Stato le norme generali sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni; alla competenza concorrente l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; alle Regioni l’istruzione e formazione professionale. L’autonomia scolastica è un limite che opera nei confronti sia dello Stato sia delle Regioni: non è una funzione delegabile a piacere, ma un valore costituzionalmente protetto.

Perché conta per il dirigente scolastico

  • È il riferimento classico per le domande d’esame sul riparto di competenze in materia di istruzione e sulla natura dell’autonomia scolastica.
  • Chiarisce perché programmazione della rete e dimensionamento coinvolgono Regioni ed enti locali (dpr-233-1998) mentre lo stato giuridico del personale resta statale.

Collegamenti

autonomia-scolastica · costituzione · legge-59-1997 · dpr-275-1999

Fonti

corte-cost-13-2004