Identificazione
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Gerarchia e collocazione
Legge di rango costituzionale: modifica direttamente il testo della Carta. È l’atto che ha dato all’istruzione l’assetto di competenze con cui il dirigente convive ogni giorno, e che il wiki citava da tempo senza possederne il testo.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1 — riscrive l’art. 114 Cost.: la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni.
- Art. 2 — riscrive l’art. 116 Cost. sulle autonomie speciali e sul regionalismo differenziato.
- Art. 3 — riscrive l’art. 117 Cost.: è il perno per la scuola. Allo Stato restano le norme generali sull’istruzione e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; l’istruzione è materia di competenza concorrente, «salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche»; l’istruzione e formazione professionale è competenza residuale regionale.
- Art. 4 — riscrive l’art. 118 Cost.: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell’allocazione delle funzioni amministrative.
Adempimenti generati
Nessuno in via diretta. Rileva ogni volta che si deve dire chi decide: edilizia scolastica, dimensionamento, diritto allo studio e IeFP sono materie in cui la competenza regionale e quella comunale si incrociano con quella statale, e la risposta si costruisce sull’art. 117 nel testo del 2001.
Vigenza e modifiche
Vigente. La clausola «salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche» dell’art. 117, c. 3 è il fondamento costituzionale dell’autonomia-scolastica. Ultima verifica: 2026-09-13.
Collegamenti
costituzione · dpr-275-1999 · autonomia-scolastica · evoluzione-storica-ordinamento-scolastico