Identificazione

Legge 26 giugno 2024, n. 86 — «Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione» (codice redazionale 24G00104). Undici articoli.

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria «di procedura»: non attribuisce autonomia, ma disciplina il procedimento delle intese fra Stato e Regione previste dall’art. 116, terzo comma della costituzione, e delega il Governo a determinare i LEP. È il testo su cui è intervenuta in modo profondo la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024.

Ambito di applicazione

Regioni a statuto ordinario; per effetto dell’art. 11, c. 2 (dichiarato illegittimo) l’estensione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è caduta. Per la scuola rileva perché fra le materie elencate dall’art. 3, c. 3 figurano espressamente le «norme generali sull’istruzione» (lett. a) e l’«istruzione» (lett. d).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1, c. 2 — subordina l’attribuzione di funzioni relative a materie riferibili ai diritti civili e sociali alla previa determinazione dei LEP. La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui prevede l’attribuzione di «funzioni» anziché di «specifiche funzioni»: il trasferimento non può riguardare materie in blocco.
  • Art. 2 — procedimento delle intese: atto di iniziativa della Regione, sentiti gli enti locali; negoziato con il Governo; schema di intesa preliminare approvato dal Consiglio dei ministri; parere della Conferenza unificata (sessanta giorni); atti di indirizzo delle Camere (novanta giorni); schema definitivo approvato dalla Regione e deliberato dal Consiglio dei ministri; approvazione con legge. La Corte ha dichiarato illegittimi il c. 2 per intero e parti del c. 1 (l’iniziativa regionale deve essere giustificata alla luce del principio di sussidiarietà; il negoziato va condotto per specifiche funzioni e non per materie).
  • Art. 3 — delega al Governo (ventiquattro mesi) per la determinazione dei LEP. Il c. 3 elenca le materie, fra cui norme generali sull’istruzione (lett. a) e istruzione (lett. d). La Corte ha dichiarato illegittimi i cc. 1, 3 (nella parte in cui determina i LEP «nelle materie o negli ambiti di materie» anziché «per le specifiche funzioni concernenti le materie»), 7 e 9, e in via consequenziale i cc. 2, 4, 5, 6, 8 e 10: la delega legislativa sui LEP è quindi caduta.
  • Art. 4 — il trasferimento delle funzioni riferibili ai LEP può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse della legge di bilancio; per le materie non riferibili ai LEP il trasferimento è possibile dalla data di entrata in vigore della legge. Il c. 1 è illegittimo nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP» anziché «specifiche funzioni riferibili ai LEP».
  • Art. 5 — criteri per l’individuazione di beni e risorse, determinati con D.P.C.M.; finanziamento tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali maturato nel territorio regionale.
  • Art. 9 — clausole finanziarie: invarianza di oneri; garanzia di invarianza finanziaria per le Regioni non firmatarie. Il c. 4 è illegittimo nella parte in cui prevede la facoltatività, anziché la doverosità, del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica.
  • Art. 10 — misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, anche nei territori delle Regioni che non concludono intese.
  • Art. 11 — disposizioni transitorie; il c. 2, che estendeva la legge alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, è stato dichiarato illegittimo. Resta fermo il potere sostitutivo del Governo ex art. 120, secondo comma Cost. (c. 3).

Adempimenti generati

Nessuno in via diretta per l’istituzione scolastica. La legge rileva come quadro di sistema: la distinzione fra «norme generali sull’istruzione» (competenza esclusiva statale, art. 117, secondo comma, lett. n Cost.) e «istruzione» (competenza concorrente, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, art. 117, terzo comma Cost.) è materia d’esame ricorrente e va letta con autonomia-scolastica.

Vigenza e modifiche

Vigente ma profondamente incisa. La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (G.U. 1ª s.s. 4 dicembre 2024, n. 49), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di: art. 1, c. 2 (in parte qua), art. 2, cc. 1 (in parte qua) e 2, art. 3, cc. 1, 3 (in parte qua), 7 e 9 e, in via consequenziale, cc. 2, 4, 5, 6, 8 e 10; art. 4, c. 1 (in parte qua); art. 8, c. 2; art. 9, c. 4 (in parte qua); art. 11, c. 2. Le pronunce sono riportate dalle note di aggiornamento di Normattiva al testo acquisito; la sentenza non è ancora in raw/giurisprudenza/ e il dispositivo qui riassunto va riscontrato sul testo integrale prima di essere citato in una prova. Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-14.

Collegamenti

costituzione · dpr-275-1999 · autonomia-scolastica · evoluzione-storica-ordinamento-scolastico

Fonti

legge-86-2024