Identificazione
Legge 14 gennaio 1994, n. 20 — Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria; con il r.d. 1214/1934 e il codice di giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) è il perno della responsabilità amministrativo-contabile. Si salda con l’art. 28 della costituzione e con l’art. 18 del dpr-3-1957.
Ambito di applicazione
Amministratori e dipendenti pubblici, dirigenti scolastici compresi, per i danni cagionati all’erario.
Contenuto rilevante per il DS
Il testo è stato riscritto in profondità dalla legge-1-2026: quanto segue è la formulazione vigente risultante dal testo multivigente acquisito.
- Art. 1, c. 1 — la responsabilità è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali; «la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso». Dal 2026 il comma definisce la colpa grave: «la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti». Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. È esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine da un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo».
- Art. 1, c. 1.1 — responsabilità limitata al solo dolo per gli accordi di conciliazione in mediazione o in sede giudiziale conclusi dai rappresentanti delle amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del dlgs-165-2001 e per i procedimenti tributari indicati.
- Art. 1, c. 1-bis — nella quantificazione del danno si tiene conto dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata e dei vantaggi comunque conseguiti (compensatio lucri cum damno), fermi il potere di riduzione e l’obbligo di esercitarlo nei casi del c. 1-octies.
- Art. 1, c. 1-ter — nelle deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a chi ha espresso voto favorevole; per gli atti di competenza degli uffici tecnici o amministrativi non si estende ai titolari degli organi politici in buona fede, che dal 2026 si presume fino a prova contraria quando gli atti sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici in assenza di pareri contrari.
- Art. 1, c. 1-quater e 1-quinquies — condanna pro quota di ciascun concorrente; la solidarietà resta solo per chi ha conseguito illecito arricchimento o ha agito con dolo.
- Art. 1, c. 1-sexies — il danno all’immagine conseguente a reato contro la P.A. accertato con giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma o dell’utilità illecitamente percepita.
- Art. 1, c. 1-octies — tetto del 30 per cento: salvi dolo e illecito arricchimento, la Corte esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda annua (o del corrispettivo o dell’indennità percepiti).
- Art. 1, c. 1-novies — nei casi più gravi la condanna può disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche da sei mesi a tre anni; l’amministrazione avvia il procedimento ex art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e assegna il dirigente sospeso a funzioni di studio e ricerca.
- Art. 1, c. 1-decies — il pagamento spontaneo integrale degli importi della sentenza definitiva fa cessare ogni altro effetto della condanna.
- Art. 1, c. 2 — prescrizione quinquennale dalla data del fatto dannoso, «indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno», ovvero, in caso di occultamento doloso «realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione», dalla scoperta.
- Art. 1, c. 3 — chi omette o ritarda la denuncia del fatto risponde del danno se per questo la prescrizione matura: è la norma che impone al dirigente la denuncia tempestiva alla procura contabile.
- Art. 1, c. 4-bis — polizza assicurativa obbligatoria per colpa grave, da stipulare prima dell’assunzione dell’incarico; l’assicuratore è litisconsorte necessario. Si applica dal 1° gennaio 2027 (vedi «Vigenza e modifiche»).
- Art. 3 — controllo preventivo e successivo della Corte dei conti; la lett. g) del c. 1 è stata allineata alle soglie dell’art. 14 del dlgs-36-2023; i nuovi cc. 1-ter/1-sexies disciplinano il controllo preventivo sugli affidamenti PNRR e PNC, con termini perentori e registrazione per silenzio.
Adempimenti generati
attivita-negoziale · programma-annuale · conto-consuntivo — ogni atto di gestione finanziaria espone il DS al rischio di responsabilità erariale.
Vigenza e modifiche
Modificata in profondità dalla legge-1-2026 (L. 7 gennaio 2026, n. 1), che ha riscritto gli articoli 1 e 3. Dal testo multivigente acquisito:
- l’art. 6, c. 1 della L. 1/2026 estende le modifiche all’art. 1 «ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato» alla data di entrata in vigore della legge: le nuove regole su colpa grave e tetto del 30 per cento operano quindi anche sul contenzioso in corso;
- il nuovo art. 1, c. 4-bis (polizza assicurativa obbligatoria) «si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027», per effetto dell’art. 1, c. 19-quinquies del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26. Il D.L. 200/2025 non è ancora acquisito in
raw/: il dato proviene dalla nota di aggiornamento (25) di Normattiva.
La disciplina va letta con il codice di giustizia contabile (dlgs-174-2016). Le norme temporanee di limitazione della responsabilità per colpa grave introdotte dal 2020 («scudo erariale» del decreto semplificazioni) sono state assorbite dalla riforma del 2026, che ha reso strutturale la definizione della colpa grave: prima di citarle come vigenti occorre verificarne l’efficacia sul testo della norma che le ha introdotte. Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-14.
Collegamenti
legge-1-2026 · dlgs-174-2016 · dlgs-36-2023 · responsabilita-erariale · responsabilita-dirigenziale · revisori-dei-conti · di-129-2018
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-20-1994.md (download 2026-09-11, testo multivigente).
Citazioni nei manuali di preparazione: Giannelli, Manuale per la preparazione (2 citazioni); Giannelli, Prova orale (2 citazioni)