Identificazione
Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 — Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Testo multivigente scaricato da Normattiva il 2026-09-11 (art. 1-30).
Gerarchia e collocazione
Decreto legislativo delegato, attuativo dell’art. 49 della legge-196-2009-contabilita. Sostituisce la disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile che era nell’art. 2 del dlgs-286-1999 (di cui abroga i commi 2 e 4), lasciando intatta la definizione di quel controllo data dall’art. 1, c. 1, lett. a) del d.lgs. 286/1999. Si colloca accanto al rd-2440-1923-contabilita-stato e alla legge-20-1994 sul controllo della Corte dei conti.
Ambito di applicazione
Amministrazioni statali centrali e periferiche (controllo degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato) ed enti e organismi pubblici (controllo dei collegi dei revisori e sindacali). Sono fatte salve (art. 2, c. 4) tutte le disposizioni speciali in materia di controllo vigenti per le amministrazioni e gli organi dotati di autonomia finanziaria e contabile: le istituzioni scolastiche restano quindi regolate, quanto ai controlli sul bilancio, dal di-129-2018.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 2, c. 1 — oggetto del controllo: gli atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici.
- Art. 2, c. 5 — il controllo garantisce legittimità contabile e amministrativa e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l’atto di spesa produce effetti.
- Art. 2, c. 6 — a esito positivo del controllo preventivo, l’atto è efficace dalla data della sua emanazione (fatto salvo l’art. 3, c. 1 della legge 20/1994).
- Art. 3 — organi di controllo: Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali e Ragionerie territoriali dello Stato per le periferiche (il «sistema delle ragionerie»); c. 7: negli enti e organismi pubblici il controllo è svolto dai collegi dei revisori dei conti e sindacali (art. 19 ss.).
- Art. 5, c. 2 — atti sempre soggetti a controllo preventivo, fra cui: decreti di approvazione di contratti, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito (lett. b); provvedimenti e contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo (lett. c); atti che modificano la posizione giuridica o la base stipendiale del personale statale (lett. d); accordi di contrattazione integrativa di qualunque livello (lett. e); atti di trasferimento di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti (lett. f).
- Art. 11 — atti sottoposti a controllo successivo: rendiconti dei funzionari delegati e dei commissari delegati, rendiconti previsti da specifiche disposizioni, conti giudiziali, ordinativi delle competenze fisse e accessorie del personale.
- Art. 13-bis, c. 2 — la rendicontazione dei pagamenti delle competenze per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola riguarda anche i relativi contratti a tempo determinato, che per conseguenza sono soggetti esclusivamente a controllo successivo. È l’unico riferimento espresso alla scuola nel decreto.
- Art. 20 — compiti dei collegi dei revisori: verifica della corrispondenza fra conto consuntivo e scritture contabili (lett. a-b), analisi sull’equilibrio di bilancio (lett. c), vigilanza sull’adeguatezza organizzativa (lett. d), verifica delle norme su preventivo e consuntivo (lett. e), parere sull’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo (lett. f), verifiche di cassa almeno trimestrali (lett. g), controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e di legge (lett. h).
- Art. 20, c. 3 — gli schemi di bilancio preventivo, delle variazioni, dell’accertamento dei residui e del conto consuntivo vanno sottoposti al collegio almeno quindici giorni prima della delibera, con relazione illustrativa; il collegio redige la propria relazione da allegare.
- Art. 20, cc. 4-8 — principi di continuità, campionamento e programmazione dei controlli; divieto di ingerenza nella gestione e nell’amministrazione attiva (c. 5); presenza di almeno un revisore alle sedute degli organi di amministrazione attiva (c. 6); possibilità di atti di ispezione anche individuali (c. 7); obbligo di verbale per ogni verifica (c. 8).
- Art. 21 — indipendenza: ai revisori e sindaci degli enti pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dell’art. 2387 c.c.
- Art. 23-24 — verifiche amministrativo-contabili dei Servizi ispettivi di finanza pubblica: obbligo del soggetto ispezionato di consentire l’accesso ed esibire atti e dati anche informatici; relazione ispettiva comunicata al soggetto verificato e all’amministrazione vigilante; se emergono ipotesi di danno erariale, segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 24, c. 3).
- Art. 4 e 25-28 — analisi e valutazione della spesa: nuclei presso le amministrazioni centrali (art. 4, c. 4); le altre amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia, svolgono analisi della spesa e monitoraggio degli interventi (art. 4, c. 3); estensione graduale del programma alle altre amministrazioni pubbliche (art. 28).
Adempimenti generati
conto-consuntivo — trasmissione ai revisori dei documenti contabili nei termini e acquisizione del parere prima della delibera. programma-annuale — parere dei revisori sul preventivo e sulle variazioni. contrattazione-integrativa-istituto — certificazione di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio (art. 20, c. 2, lett. h).
Vigenza e modifiche
Vigente, con modifiche successive: il dlgs-93-2016 ha inciso sugli artt. 5 e 11 (efficacia dal 1° gennaio 2017) e il dlgs-90-2016 ha introdotto il richiamo ai fondi scorta (art. 5, c. 3-ter, e art. 13-ter). Verifica su Normattiva: 2026-09-11.
Attenzione a due confusioni frequenti nei quesiti: il d.lgs. 123/2011 non disciplina i controlli interni delle scuole, che restano nel di-129-2018; e non va confuso con il d.lgs. 123/2011 «controllo di gestione» — il controllo di gestione è nell’art. 4 del dlgs-286-1999 e nel dlgs-150-2009.
Collegamenti
legge-196-2009-contabilita · dlgs-286-1999 · legge-20-1994 · rd-2440-1923-contabilita-stato · dlgs-90-2016 · dlgs-93-2016 · di-129-2018 · revisori-dei-conti · responsabilita-erariale · conto-consuntivo
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-123-2011.md (download 2026-09-11, testo multivigente).
Citato da 10 quesiti della banca dati del concorso DS 2017.