Cosa
Procedura annuale con cui l’istituzione scolastica sceglie i libri di testo dell’anno successivo: proposte dei docenti, passaggio nei consigli di classe o di interclasse, delibera del Collegio dei docenti, verifica del rispetto del tetto di spesa, comunicazione dei dati adozionali al sistema nazionale e pubblicazione degli elenchi per le famiglie.
Due cose la distinguono da altri adempimenti del Collegio. La prima: il dirigente non adotta i testi — organizza il procedimento, vigila sulla legittimità della delibera e la trasmette, ma la scelta è del Collegio, espressione della libertà di insegnamento. La seconda: è una delibera didattica del Collegio che la legge sottopone a controllo contabile, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa (art. 15, c. 2 del dl-112-2008, che rinvia all’art. 11 del dlgs-123-2011) — un innesto che non ha equivalenti fra gli altri atti del Collegio.
Dal 1° settembre 2013 non esiste più l’obbligo di adozione pluriennale: l’art. 11 del dl-179-2012 lo ha abrogato, e la scelta torna davanti al Collegio ogni anno, tra conferma dei testi in uso e nuova adozione.
Base normativa
| Fonte | Che cosa stabilisce |
|---|---|
| Art. 7, c. 2, lett. e) del dlgs-297-1994 | il Collegio dei docenti «provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici» |
| Art. 151 (primo ciclo) e art. 188 (secondo ciclo) del dlgs-297-1994 | i libri di testo «possono essere» adottati, secondo le modalità stabilite dal regolamento, dal Collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse o di classe, fermo restando l’art. 4, c. 5 del dpr-275-1999 |
| Art. 10 del dlgs-297-1994 | competenze del Consiglio di istituto: delibera il programma annuale e dispone dell’impiego dei mezzi finanziari (c. 2) e ha potere deliberante, nei limiti di bilancio, su «acquisto, rinnovo e conservazione… delle dotazioni librarie» (c. 3, lett. b). Il Consiglio non sceglie i testi: governa le risorse e, quando serve, approva lo sforamento del tetto |
| Art. 4, c. 5 del dpr-275-1999 | «La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa… e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività» |
| Art. 15, cc. 1, 2, 3 e 3-bis del dl-112-2008 | versione digitale o mista per le nuove adozioni dall’a.s. 2014/2015, con progressione per classi; controllo contabile della delibera ex art. 11 del dlgs-123-2011 limitatamente al rispetto del tetto; rinvio a decreto ministeriale non regolamentare per caratteristiche dei testi e tetti di spesa, adeguati al tasso di inflazione programmata |
| Art. 15, c. 2-bis del dl-112-2008 | facoltà di autoprodurre materiale didattico digitale sotto la responsabilità di un docente supervisore, con licenza che ne consenta condivisione e distribuzione gratuite |
| Art. 11 del dl-179-2012 | abroga l’obbligo di adozione pluriennale e riscrive l’art. 15, c. 2 del D.L. 112/2008 |
| Art. 6, c. 1 del dl-104-2013 | è la novella che ha reso facoltativa l’adozione («sono» → «possono essere» negli artt. 151 e 188 del D.Lgs. 297/1994) e che ha riscritto l’art. 15, c. 1 del D.L. 112/2008, introducendovi la scelta fra libri di testo e strumenti alternativi «in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa» e la regola sui testi consigliati (solo se di approfondimento o monografici). Le due regole vanno citate nel testo che le ospita, cioè l’art. 15 del D.L. 112/2008: la nota annuale le attribuisce direttamente all’art. 6, cc. 1 e 2 del D.L. 104/2013, ma l’art. 6, c. 2 disciplina altro, cioè il finanziamento per l’acquisto di libri e dispositivi da dare in comodato d’uso agli studenti individuati per ISEE |
| Art. 3 del dm-781-2013-libri-di-testo | riduzione del tetto del 10% per le dotazioni in versione mista di tipo b e del 30% per quelle interamente digitali |
| Art. 157 del dlgs-297-1994 | divieto per il personale scolastico di esercitare il commercio dei libri di testo |
| Decreti e nota dell’anno in corso | importi, percentuale massima di incremento e termini: per l’a.s. 2026/2027 il dm-51-2026-tetti-spesa-libri-di-testo, il dm-50-2026-prezzi-libri-primaria e la circolare-97152-2026-adozione-libri-di-testo |
Quando
Il termine non è fissato dalla legge: è stabilito ogni anno dalla nota ministeriale sull’adozione dei libri di testo, insieme ai decreti sui prezzi e sui tetti di spesa. Va quindi verificato per l’anno di interesse e mai ripreso dalla circolare dell’anno precedente.
Per l’anno scolastico 2026/2027 la circolare-97152-2026-adozione-libri-di-testo fissa:
| Adempimento | Termine (a.s. 2026/2027) |
|---|---|
| Delibera di adozione del Collegio dei docenti, per tutti i gradi di istruzione | mese di maggio, non oltre la seconda decade |
Comunicazione dei dati adozionali sulla piattaforma adozioniaie.it | entro l’8 giugno |
| Ritiro da parte dei promotori editoriali delle copie saggio non adottate (primaria) | entro settembre |
La stessa circolare pone un vincolo che vale come termine di decadenza di fatto: «non è consentito modificare ad anno scolastico iniziato le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio», perché le famiglie acquistano prima dell’avvio delle lezioni.
Chi
- Consigli di classe, di interclasse o di intersezione — sede obbligatoria di consultazione prima della delibera (art. 7, c. 2, lett. e; artt. 151 e 188 del D.Lgs. 297/1994). L’omissione vizia il procedimento.
- Collegio dei docenti (collegio-docenti) — delibera l’adozione o la scelta motivata di strumenti alternativi, e motiva l’eventuale incremento del tetto.
- Consiglio di istituto (consiglio-istituto) — approva l’incremento del tetto deliberato e motivato dal Collegio; indica le disponibilità finanziarie per i sussidi didattici e delibera su comodato d’uso e dotazioni librarie.
- Dirigente scolastico — organizza il procedimento, vigila sul rispetto dei vincoli normativi, cura la richiesta tempestiva ai centri specializzati dei testi per gli alunni con disabilità visiva, favorisce gli incontri fra docenti e operatori editoriali accreditati, trasmette e pubblica.
- DSGA — supporto contabile nella verifica degli importi e nella tenuta degli atti.
- Revisori dei conti (revisori-dei-conti) — verificano il rispetto dei tetti (art. 2, c. 2 del D.M. 51/2026; art. 15, c. 2 del D.L. 112/2008, che rinvia al controllo contabile dell’art. 11 del dlgs-123-2011).
- USR — vigilanza e controlli sulle adozioni; per l’a.s. 2026/2027 la circolare segnala l’applicazione SIDI «Cruscotto Tetti di spesa – Libri di testo».
Come — passi operativi
- Leggere la nota ministeriale dell’anno e i decreti allegati: termini, importi, percentuale massima di incremento, novità sui contenuti dei testi. È il primo passo e non è sostituibile dalla memoria dell’anno precedente.
- Circolare interna ai docenti con il calendario della procedura, i tetti per classe e i vincoli: formato digitale o misto per le nuove adozioni, obbligo di motivare la nuova adozione rispetto alla conferma, limiti ai testi consigliati. Modello in libri-di-testo.
- Consultazione dei consigli di classe, interclasse o intersezione, con verbale che dia conto delle proposte.
- Verifica preventiva del tetto, classe per classe, sommando i prezzi di copertina dell’intera dotazione libraria e applicando le riduzioni del D.M. 781/2013 dove ricorrono. Il conto va fatto prima della delibera, non dopo.
- Delibera del Collegio dei docenti entro il termine della nota: elenco per classe e per disciplina con titolo, autore, editore, codice ISBN, prezzo, tipologia (cartaceo, misto, digitale) e indicazione di conferma o nuova adozione; motivazione di ogni nuova adozione; eventuale scelta di strumenti alternativi, anch’essa motivata.
- Se il tetto è superato: motivazione puntuale nella delibera del Collegio e approvazione del Consiglio di istituto, entro il limite massimo di incremento stabilito dal decreto dell’anno. I due passaggi sono cumulativi: l’uno senza l’altro non sana lo sforamento.
- Gestione del conflitto di interessi: il docente autore o coautore di un testo proposto lo dichiara e si astiene dalla votazione sulla propria adozione (conflitto-di-interessi).
- Testi accessibili: per gli alunni con disabilità visiva, richiesta tempestiva ai centri specializzati della riproduzione in formato accessibile, anche per le classi di passaggio.
- Comunicazione dei dati adozionali sulla piattaforma nazionale entro il termine della nota; le scuole che hanno deliberato di non adottare libri di testo accedono comunque alla piattaforma dichiarando di avvalersi di strumenti alternativi.
- Pubblicazione degli elenchi sul sito della scuola con tempestività sufficiente all’acquisto e alla richiesta dei contributi per il diritto allo studio; per l’a.s. 2026/2027 è prevista anche la pubblicazione su Scuola in Chiaro tramite la funzione SIDI «Gestione Libri di Testo».
- Conservazione degli atti: delibera, verbali dei consigli, prospetto di calcolo dei tetti, eventuale delibera del Consiglio di istituto sull’incremento.
Atti da produrre
- Circolare d’istituto ai docenti con calendario e vincoli, e circolare alle famiglie con gli elenchi (libri-di-testo).
- Verbali dei consigli di classe, interclasse o intersezione con le proposte.
- Delibera del Collegio dei docenti con gli elenchi allegati e le motivazioni.
- Delibera del Consiglio di istituto di approvazione dell’incremento, se il tetto è superato.
- Prospetto di verifica del rispetto dei tetti di spesa per classe, agli atti e a disposizione dei revisori.
- Comunicazione dei dati adozionali sulla piattaforma nazionale.
- Pubblicazione degli elenchi sul sito e, dove prevista, su Scuola in Chiaro.
Responsabilità e rischi
- Delibera oltre il tetto senza motivazione o senza approvazione del Consiglio di istituto: illegittima. Il rilievo arriva dal controllo contabile dei revisori (art. 15, c. 2 del D.L. 112/2008; art. 11 del dlgs-123-2011) o dalla vigilanza dell’USR. Il dirigente che se ne avvede non dà esecuzione alla delibera e la rimette al Collegio: dare corso a una delibera illegittima è condotta propria, non del Collegio.
- Omessa consultazione dei consigli di classe o interclasse: vizio del procedimento, con delibera annullabile in autotutela o su ricorso.
- Ritardo nella delibera o nella pubblicazione degli elenchi: sposta il costo sulle famiglie, che acquistano tardi o fuori dai canali di contributo; incide sulla responsabilità dirigenziale per il risultato organizzativo e, nei casi gravi, sul rapporto con l’utenza.
- Modifica delle adozioni ad anno iniziato: vietata dalla nota ministeriale e fonte di contenzioso con le famiglie che hanno già acquistato.
- Conflitto di interessi non dichiarato del docente autore: violazione degli obblighi di astensione del dpr-62-2013, con rilievo disciplinare e possibile annullamento della delibera per quella parte.
- Commercio di libri di testo da parte del personale: vietato dall’art. 157 del dlgs-297-1994.
- Mancata richiesta dei testi accessibili per alunni con disabilità visiva: inadempimento sul piano dell’inclusione, prima ancora che amministrativo.
Collegamenti
dlgs-297-1994 · dpr-275-1999 · dl-112-2008 · dl-179-2012 · dl-104-2013 · dlgs-123-2011 · dm-781-2013-libri-di-testo · dm-43-2012-tetti-spesa-libri-di-testo · dm-51-2026-tetti-spesa-libri-di-testo · dm-50-2026-prezzi-libri-primaria · circolare-97152-2026-adozione-libri-di-testo · libri-di-testo · collegio-docenti · consiglio-istituto · revisori-dei-conti · conflitto-di-interessi · digitalizzazione-scuola
Fonti
circolare-97152-2026-adozione-libri-di-testo · dm-51-2026-tetti-spesa-libri-di-testo · dm-50-2026-prezzi-libri-primaria · dlgs-297-1994 · dl-112-2008 · dl-179-2012 · dl-104-2013 · dpr-275-1999 · dm-781-2013-libri-di-testo