Cosa

Procedura annuale con cui l’istituzione scolastica sceglie i libri di testo dell’anno successivo: proposte dei docenti, passaggio nei consigli di classe o di interclasse, delibera del Collegio dei docenti, verifica del rispetto del tetto di spesa, comunicazione dei dati adozionali al sistema nazionale e pubblicazione degli elenchi per le famiglie.

Due cose la distinguono da altri adempimenti del Collegio. La prima: il dirigente non adotta i testi — organizza il procedimento, vigila sulla legittimità della delibera e la trasmette, ma la scelta è del Collegio, espressione della libertà di insegnamento. La seconda: è una delibera didattica del Collegio che la legge sottopone a controllo contabile, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa (art. 15, c. 2 del dl-112-2008, che rinvia all’art. 11 del dlgs-123-2011) — un innesto che non ha equivalenti fra gli altri atti del Collegio.

Dal 1° settembre 2013 non esiste più l’obbligo di adozione pluriennale: l’art. 11 del dl-179-2012 lo ha abrogato, e la scelta torna davanti al Collegio ogni anno, tra conferma dei testi in uso e nuova adozione.

Base normativa

FonteChe cosa stabilisce
Art. 7, c. 2, lett. e) del dlgs-297-1994il Collegio dei docenti «provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici»
Art. 151 (primo ciclo) e art. 188 (secondo ciclo) del dlgs-297-1994i libri di testo «possono essere» adottati, secondo le modalità stabilite dal regolamento, dal Collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse o di classe, fermo restando l’art. 4, c. 5 del dpr-275-1999
Art. 10 del dlgs-297-1994competenze del Consiglio di istituto: delibera il programma annuale e dispone dell’impiego dei mezzi finanziari (c. 2) e ha potere deliberante, nei limiti di bilancio, su «acquisto, rinnovo e conservazione… delle dotazioni librarie» (c. 3, lett. b). Il Consiglio non sceglie i testi: governa le risorse e, quando serve, approva lo sforamento del tetto
Art. 4, c. 5 del dpr-275-1999«La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa… e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività»
Art. 15, cc. 1, 2, 3 e 3-bis del dl-112-2008versione digitale o mista per le nuove adozioni dall’a.s. 2014/2015, con progressione per classi; controllo contabile della delibera ex art. 11 del dlgs-123-2011 limitatamente al rispetto del tetto; rinvio a decreto ministeriale non regolamentare per caratteristiche dei testi e tetti di spesa, adeguati al tasso di inflazione programmata
Art. 15, c. 2-bis del dl-112-2008facoltà di autoprodurre materiale didattico digitale sotto la responsabilità di un docente supervisore, con licenza che ne consenta condivisione e distribuzione gratuite
Art. 11 del dl-179-2012abroga l’obbligo di adozione pluriennale e riscrive l’art. 15, c. 2 del D.L. 112/2008
Art. 6, c. 1 del dl-104-2013è la novella che ha reso facoltativa l’adozione («sono» → «possono essere» negli artt. 151 e 188 del D.Lgs. 297/1994) e che ha riscritto l’art. 15, c. 1 del D.L. 112/2008, introducendovi la scelta fra libri di testo e strumenti alternativi «in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa» e la regola sui testi consigliati (solo se di approfondimento o monografici). Le due regole vanno citate nel testo che le ospita, cioè l’art. 15 del D.L. 112/2008: la nota annuale le attribuisce direttamente all’art. 6, cc. 1 e 2 del D.L. 104/2013, ma l’art. 6, c. 2 disciplina altro, cioè il finanziamento per l’acquisto di libri e dispositivi da dare in comodato d’uso agli studenti individuati per ISEE
Art. 3 del dm-781-2013-libri-di-testoriduzione del tetto del 10% per le dotazioni in versione mista di tipo b e del 30% per quelle interamente digitali
Art. 157 del dlgs-297-1994divieto per il personale scolastico di esercitare il commercio dei libri di testo
Decreti e nota dell’anno in corsoimporti, percentuale massima di incremento e termini: per l’a.s. 2026/2027 il dm-51-2026-tetti-spesa-libri-di-testo, il dm-50-2026-prezzi-libri-primaria e la circolare-97152-2026-adozione-libri-di-testo

Quando

Il termine non è fissato dalla legge: è stabilito ogni anno dalla nota ministeriale sull’adozione dei libri di testo, insieme ai decreti sui prezzi e sui tetti di spesa. Va quindi verificato per l’anno di interesse e mai ripreso dalla circolare dell’anno precedente.

Per l’anno scolastico 2026/2027 la circolare-97152-2026-adozione-libri-di-testo fissa:

AdempimentoTermine (a.s. 2026/2027)
Delibera di adozione del Collegio dei docenti, per tutti i gradi di istruzionemese di maggio, non oltre la seconda decade
Comunicazione dei dati adozionali sulla piattaforma adozioniaie.itentro l’8 giugno
Ritiro da parte dei promotori editoriali delle copie saggio non adottate (primaria)entro settembre

La stessa circolare pone un vincolo che vale come termine di decadenza di fatto: «non è consentito modificare ad anno scolastico iniziato le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio», perché le famiglie acquistano prima dell’avvio delle lezioni.

Chi

  • Consigli di classe, di interclasse o di intersezione — sede obbligatoria di consultazione prima della delibera (art. 7, c. 2, lett. e; artt. 151 e 188 del D.Lgs. 297/1994). L’omissione vizia il procedimento.
  • Collegio dei docenti (collegio-docenti) — delibera l’adozione o la scelta motivata di strumenti alternativi, e motiva l’eventuale incremento del tetto.
  • Consiglio di istituto (consiglio-istituto) — approva l’incremento del tetto deliberato e motivato dal Collegio; indica le disponibilità finanziarie per i sussidi didattici e delibera su comodato d’uso e dotazioni librarie.
  • Dirigente scolastico — organizza il procedimento, vigila sul rispetto dei vincoli normativi, cura la richiesta tempestiva ai centri specializzati dei testi per gli alunni con disabilità visiva, favorisce gli incontri fra docenti e operatori editoriali accreditati, trasmette e pubblica.
  • DSGA — supporto contabile nella verifica degli importi e nella tenuta degli atti.
  • Revisori dei conti (revisori-dei-conti) — verificano il rispetto dei tetti (art. 2, c. 2 del D.M. 51/2026; art. 15, c. 2 del D.L. 112/2008, che rinvia al controllo contabile dell’art. 11 del dlgs-123-2011).
  • USR — vigilanza e controlli sulle adozioni; per l’a.s. 2026/2027 la circolare segnala l’applicazione SIDI «Cruscotto Tetti di spesa – Libri di testo».

Come — passi operativi

  1. Leggere la nota ministeriale dell’anno e i decreti allegati: termini, importi, percentuale massima di incremento, novità sui contenuti dei testi. È il primo passo e non è sostituibile dalla memoria dell’anno precedente.
  2. Circolare interna ai docenti con il calendario della procedura, i tetti per classe e i vincoli: formato digitale o misto per le nuove adozioni, obbligo di motivare la nuova adozione rispetto alla conferma, limiti ai testi consigliati. Modello in libri-di-testo.
  3. Consultazione dei consigli di classe, interclasse o intersezione, con verbale che dia conto delle proposte.
  4. Verifica preventiva del tetto, classe per classe, sommando i prezzi di copertina dell’intera dotazione libraria e applicando le riduzioni del D.M. 781/2013 dove ricorrono. Il conto va fatto prima della delibera, non dopo.
  5. Delibera del Collegio dei docenti entro il termine della nota: elenco per classe e per disciplina con titolo, autore, editore, codice ISBN, prezzo, tipologia (cartaceo, misto, digitale) e indicazione di conferma o nuova adozione; motivazione di ogni nuova adozione; eventuale scelta di strumenti alternativi, anch’essa motivata.
  6. Se il tetto è superato: motivazione puntuale nella delibera del Collegio e approvazione del Consiglio di istituto, entro il limite massimo di incremento stabilito dal decreto dell’anno. I due passaggi sono cumulativi: l’uno senza l’altro non sana lo sforamento.
  7. Gestione del conflitto di interessi: il docente autore o coautore di un testo proposto lo dichiara e si astiene dalla votazione sulla propria adozione (conflitto-di-interessi).
  8. Testi accessibili: per gli alunni con disabilità visiva, richiesta tempestiva ai centri specializzati della riproduzione in formato accessibile, anche per le classi di passaggio.
  9. Comunicazione dei dati adozionali sulla piattaforma nazionale entro il termine della nota; le scuole che hanno deliberato di non adottare libri di testo accedono comunque alla piattaforma dichiarando di avvalersi di strumenti alternativi.
  10. Pubblicazione degli elenchi sul sito della scuola con tempestività sufficiente all’acquisto e alla richiesta dei contributi per il diritto allo studio; per l’a.s. 2026/2027 è prevista anche la pubblicazione su Scuola in Chiaro tramite la funzione SIDI «Gestione Libri di Testo».
  11. Conservazione degli atti: delibera, verbali dei consigli, prospetto di calcolo dei tetti, eventuale delibera del Consiglio di istituto sull’incremento.

Atti da produrre

  • Circolare d’istituto ai docenti con calendario e vincoli, e circolare alle famiglie con gli elenchi (libri-di-testo).
  • Verbali dei consigli di classe, interclasse o intersezione con le proposte.
  • Delibera del Collegio dei docenti con gli elenchi allegati e le motivazioni.
  • Delibera del Consiglio di istituto di approvazione dell’incremento, se il tetto è superato.
  • Prospetto di verifica del rispetto dei tetti di spesa per classe, agli atti e a disposizione dei revisori.
  • Comunicazione dei dati adozionali sulla piattaforma nazionale.
  • Pubblicazione degli elenchi sul sito e, dove prevista, su Scuola in Chiaro.

Responsabilità e rischi

  • Delibera oltre il tetto senza motivazione o senza approvazione del Consiglio di istituto: illegittima. Il rilievo arriva dal controllo contabile dei revisori (art. 15, c. 2 del D.L. 112/2008; art. 11 del dlgs-123-2011) o dalla vigilanza dell’USR. Il dirigente che se ne avvede non dà esecuzione alla delibera e la rimette al Collegio: dare corso a una delibera illegittima è condotta propria, non del Collegio.
  • Omessa consultazione dei consigli di classe o interclasse: vizio del procedimento, con delibera annullabile in autotutela o su ricorso.
  • Ritardo nella delibera o nella pubblicazione degli elenchi: sposta il costo sulle famiglie, che acquistano tardi o fuori dai canali di contributo; incide sulla responsabilità dirigenziale per il risultato organizzativo e, nei casi gravi, sul rapporto con l’utenza.
  • Modifica delle adozioni ad anno iniziato: vietata dalla nota ministeriale e fonte di contenzioso con le famiglie che hanno già acquistato.
  • Conflitto di interessi non dichiarato del docente autore: violazione degli obblighi di astensione del dpr-62-2013, con rilievo disciplinare e possibile annullamento della delibera per quella parte.
  • Commercio di libri di testo da parte del personale: vietato dall’art. 157 del dlgs-297-1994.
  • Mancata richiesta dei testi accessibili per alunni con disabilità visiva: inadempimento sul piano dell’inclusione, prima ancora che amministrativo.

Collegamenti

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Fonti

circolare-97152-2026-adozione-libri-di-testo · dm-51-2026-tetti-spesa-libri-di-testo · dm-50-2026-prezzi-libri-primaria · dlgs-297-1994 · dl-112-2008 · dl-179-2012 · dl-104-2013 · dpr-275-1999 · dm-781-2013-libri-di-testo