Traccia
Una studentessa che ha svolto un periodo di studio-lavoro all’estero chiede il riconoscimento delle ore come PCTO. Il consiglio di classe è incerto. Il candidato illustri i criteri.
Quadro di riferimento
- Art. 1, cc. 784-787 L. 145/2018 e dm-774-2019-linee-guida-pcto; dlgs-13-2013 per il riconoscimento degli apprendimenti.
- regolamento-ue-2021-817-erasmus per le mobilità con riconoscimento (Europass, ECVET).
Impostazione della risposta
- Il riconoscimento è possibile se l’esperienza ha le caratteristiche dei PCTO: progetto formativo, soggetto ospitante identificato, tutor, attività coerenti con il profilo di indirizzo, valutazione delle competenze.
- Distinguere: un soggiorno linguistico senza esperienza lavorativa non è PCTO; un tirocinio all’estero documentato lo è; una mobilità Erasmus+ con Learning Agreement è già progettata per il riconoscimento.
- Procedura: acquisizione della documentazione (progetto, attestazione del soggetto ospitante, ore svolte, valutazione del tutor estero), esame da parte del consiglio di classe, delibera motivata di riconoscimento totale o parziale.
- Preventivamente è meglio: definire prima della partenza che cosa sarà riconosciuto, con un accordo scritto. Il riconoscimento ex post di un’esperienza non progettata è più difficile e più contestabile.
- Valorizzazione: inserimento nel curriculum dello studente, valutazione della ricaduta sulle discipline, elementi per il colloquio d’esame.
- Equità: definire criteri generali in Collegio, così che il riconoscimento non dipenda dal singolo consiglio di classe.
Atti da produrre
Criteri deliberati, accordo preventivo, documentazione estera, verbale di riconoscimento, certificazione delle competenze.
Errori da evitare
- Riconoscere automaticamente qualsiasi esperienza all’estero.
- Negare per prassi senza esaminare la documentazione.
- Decidere senza criteri comuni.
Collegamenti
pcto · scolarizzazione-estero-alunno-liceo · regolamento-ue-2021-817-erasmus