Identificazione
Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 713 — «Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani», adottato a norma dell’art. 1, c. 47 della legge-107-2015 dal Ministro dell’istruzione di concerto con i Ministri del lavoro, dello sviluppo economico e dell’economia. Pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2017.
Gerarchia e collocazione
Atto interministeriale attuativo, che interviene sul sistema ITS disciplinato dal d.P.C.M. 25 gennaio 2008 e dai decreti interministeriali 7 settembre 2011 e 7 febbraio 2013, modificandone alcune parti (art. 1, cc. 7 e 10, che sopprimono rispettivamente l’art. 6 del D.I. 2011 e l’allegato D del D.I. 2013). Gli ITS sono il canale della formazione terziaria professionalizzante non universitaria, distinto dai percorsi IFTS di cui alla legge-144-1999.
Ambito di applicazione
Fondazioni ITS e istituti tecnici e professionali che ne sono ente di riferimento: per il dirigente scolastico di questi istituti il decreto genera compiti diretti sulle commissioni d’esame.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 1 — le prove di verifica finale dei percorsi ITS comprendono: a) una prova teorico-pratica su un problema tecnico-scientifico dell’area tecnologica di riferimento, predisposta dal Comitato tecnico scientifico dell’ITS; b) una prova scritta di 30 domande a risposta chiusa a scelta multipla, predisposta dal Comitato tecnico scientifico con la collaborazione di almeno due rappresentanti di università/ente di ricerca e impresa, sulla base dei «Quadri di riferimento» nazionali; c) una prova orale consistente nella discussione di un project work sviluppato nel tirocinio e predisposto dall’impresa ospitante.
- Art. 1, c. 2 — sono ammessi alle prove finali gli allievi che hanno frequentato almeno l’80% della durata complessiva del percorso e sono stati valutati positivamente dai docenti, anche sulla base della valutazione del tutor aziendale e delle verifiche intermedie.
- Art. 1, c. 3 — punteggi: prova teorico-pratica massimo 40 / minimo 24 punti; prova scritta massimo 30 / minimo 18; prova orale massimo 30 / minimo 18.
- Art. 1, cc. 4-6 — la verifica è superata con il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove; la commissione a maggioranza può attribuire un bonus fino a 5 punti a chi ha conseguito almeno 85 punti complessivi; all’unanimità può attribuire la lode a chi ha conseguito il massimo in ciascuna prova e si sia dimostrato particolarmente meritevole.
- Art. 1, cc. 8-9 — composizione della commissione d’esame: un rappresentante dell’università con funzioni di presidente, designato dal Ministero; un rappresentante della scuola designato dal dirigente scolastico dell’istituto tecnico o professionale ente di riferimento, scelto fra i docenti di discipline tecnico-professionali a tempo indeterminato; un esperto della formazione professionale designato dalla Regione; due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato tecnico scientifico. La commissione è costituita dal dirigente scolastico dell’istituto ente di riferimento.
- Art. 1, c. 11 — i percorsi di quattro semestri corrispondono al V livello EQF, quelli di sei semestri al VI livello EQF (raccomandazione-ue-2017-eqf).
- Art. 1, c. 12 — su richiesta dell’allievo il Comitato tecnico scientifico rilascia la certificazione delle competenze acquisite anche in caso di mancato completamento del percorso o di mancato superamento delle prove, ai sensi del dlgs-13-2013.
- Art. 3 — per il riconoscimento della personalità giuridica, le Fondazioni ITS devono avere un patrimonio non inferiore a 50.000 euro.
- Art. 4 — la rendicontazione dei percorsi è effettuata in modo uniforme sul territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS).
- Art. 5 — istituzione della commissione nazionale per il coordinamento dell’offerta formativa degli ITS (non oltre 15-20 membri), che opera con il supporto tecnico di INDIRE e ISFOL e promuove ogni tre anni l’aggiornamento di aree tecnologiche, ambiti e figure nazionali.
- Art. 6 — misure di semplificazione: rappresentanze unitarie negli organi statutari; possibilità di svolgere i percorsi in apprendistato; obbligo di motivare e trasmettere al Ministero e alla Regione la delibera che rigetta l’ingresso di un’impresa nel partenariato.
- Art. 7 — responsabilità del Presidente della Fondazione ITS sulle informazioni per monitoraggio e valutazione (con richiamo all’art. 76 del dpr-445-2000), revoca del mandato a maggioranza semplice del Consiglio di indirizzo, responsabilità degli atti di indirizzo e della promozione dell’orientamento agli ITS nelle scuole.
- Art. 8 — le Fondazioni avviano i percorsi entro il 30 ottobre di ciascun anno.
Adempimenti generati
Per il DS dell’istituto tecnico o professionale ente di riferimento di una Fondazione ITS: costituzione della commissione d’esame e designazione del rappresentante della scuola (art. 1, cc. 8-9). Il wiki non ha una pagina adempimento dedicata.
Vigenza e modifiche
Da verificare. Normattiva riporta il testo come vigente alla data di consultazione e non annota abrogazioni. Tuttavia la legge 15 luglio 2022, n. 99 ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, ridenominando gli ITS in Istituti tecnologici superiori — ITS Academy e riscrivendo l’assetto del settore con i relativi decreti attuativi: la compatibilità delle singole disposizioni di queste linee guida con il nuovo quadro va verificata caso per caso. La legge 99/2022 non è ancora nel wiki. Ultima verifica: 2026-09-11.
Collegamenti
legge-107-2015 · legge-144-1999 · dlgs-13-2013 · raccomandazione-ue-2017-eqf · dpr-88-2010 · dpr-87-2010 · certificazione-competenze · pcto
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva (dettaglio atto per codice redazionale di G.U.): raw/normativa/di-713-2016-linee-guida-its.md (download 2026-09-11, testo multivigente).
Citato 17 volte nella banca dati dei quesiti del concorso DS 2017: è l’atto più citato del lotto, sempre in relazione alle prove di verifica finale dei percorsi ITS.