Identificazione

Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88 (m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti R. 0000088.17-05-2023), recante disposizioni su criteri, modalità e compensi per la costituzione delle commissioni delle prove di verifica finale dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), indicazioni generali per la verifica finale e la certificazione, e modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate.

È il decreto attuativo dell’art. 6, c. 2 della legge-99-2022 (oltre che dell’art. 5, c. 2), che il wiki segnalava come mancante. Dieci articoli e tre allegati (modelli di diploma e Europass diploma supplement).

Contenuto rilevante per il DS

Il decreto interessa direttamente i dirigenti scolastici degli istituti secondari soci fondatori di una Fondazione ITS Academy.

  • Art. 2, c. 1 — composizione della commissione d’esame: un rappresentante di università, AFAM o ente di ricerca con funzioni di presidente, designato dal MIM su rosa di almeno due nominativi trasmessa dalla Fondazione almeno 60 giorni prima dell’inizio delle prove, con il vincolo di non essere stato coinvolto negli ultimi tre anni in progettazione, realizzazione o docenza di percorsi della stessa Fondazione (componente esterno); un esperto della formazione professionale designato dalla Regione (esterno); un rappresentante di un istituto secondario di secondo grado statale o paritario, designato dal dirigente scolastico dell’istituto socio fondatore, individuato fra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio (componente interno); due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato tecnico-scientifico, uno interno con almeno tre anni di esperienza d’impresa, uno esterno non coinvolto nell’ultimo triennio.
  • Art. 2, c. 2 — la commissione è costituita con provvedimento del dirigente scolastico dell’istituto socio fondatore della Fondazione. È l’atto formale che ricade sul DS.
  • Art. 3 — i compensi corrispondono ai valori della tabella allegata al D.M. 24 maggio 2007 sugli esami di Stato del secondo ciclo, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi oneri.
  • Art. 4, c. 1 — tre prove: prova scritta (30 domande a risposta chiusa multipla, di cui cinque di lingua straniera), predisposta dal Comitato tecnico-scientifico con almeno due rappresentanti di università/AFAM/ente di ricerca e impresa; prova teorico-pratica (soluzione di un problema tecnico-scientifico e due quesiti a risposta sintetica); prova orale sulla discussione di un project work sviluppato nel tirocinio e nello stage aziendale.
  • Art. 4, c. 2 — ammissione: frequenza di almeno l’80% della durata complessiva (concorre il monte ore riconosciuto come crediti) e valutazione del percorso di studi fra 6 e 10 punti, attribuita dal Comitato tecnico-scientifico previo specifico regolamento.
  • Art. 4, cc. 3-7 — punteggi: scritta max 30 / min 18; teorico-pratica max 40 / min 24; orale max 30 / min 18; per passare alla prova successiva occorre il minimo nella precedente; la verifica si supera con il minimo in ciascuna delle tre prove. Punteggio massimo 110; bonus fino a 5 punti a maggioranza per chi ottiene almeno 90; lode all’unanimità a chi consegue il massimo in ciascuna prova e nella valutazione del percorso senza usare il bonus.
  • Art. 4, c. 8 — i percorsi di quattro semestri corrispondono al V livello EQF, quelli di sei semestri al VI livello EQF.
  • Art. 4, cc. 9-12 — la Fondazione rilascia, su richiesta, la certificazione delle competenze anche in caso di mancato completamento o mancato superamento delle prove, con riferimento al dlgs-13-2013; le certificazioni valgono come crediti per l’accesso ad altri percorsi, fermo l’obbligo di frequentare almeno un semestre (V livello) o due (VI livello); le competenze acquisite in stage, tirocini e attività lavorativa esterna possono essere riconosciute come crediti con obbligo di almeno due semestri (V livello) o tre (VI livello).
  • Art. 4, c. 13 — le indicazioni operative sullo svolgimento delle prove sono rinviate a un successivo provvedimento della Direzione generale competente.
  • Art. 5 — inclusione: misure per allievi con disabilità certificata ex legge-104-1992 e con DSA ex legge-170-2010; prove equipollenti ove necessario; prove in braille, testi ingranditi o ausili per non vedenti, ipovedenti e ipoacusici; strumenti compensativi e prolungamento dei tempi per i DSA; possibilità per la Fondazione di dotarsi di un Regolamento per l’inclusione e il diritto allo studio.
  • Art. 6 — i diplomi sono rilasciati dal Ministero dell’istruzione e del merito sui modelli allegati; sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ove previsto dai bandi; i diplomi di V e VI livello EQF costituiscono titolo per l’accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico, con tabella di corrispondenza e crediti da definire con successivo decreto interministeriale MIM-MUR; il diploma è corredato dall’Europass diploma supplement; si applicano le disposizioni sulle tasse degli esami conclusivi del secondo ciclo.
  • Art. 8 — le disposizioni si applicano alle prove di verifica finale dei percorsi attivati dall’anno formativo 2023/2024.
  • Art. 9 — «il presente decreto annulla e sostituisce quanto previsto dalla normativa previgente in materia», fatto salvo l’art. 8.

Adempimenti generati

Per il dirigente scolastico dell’istituto socio fondatore: provvedimento di costituzione della commissione d’esame (art. 2, c. 2) e designazione del componente interno fra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio. Sul piano dei tempi, la Fondazione deve far pervenire la rosa dei nominativi per la presidenza almeno 60 giorni prima dell’inizio delle prove: il DS che partecipa agli organi della Fondazione deve presidiare quel termine.

Vigenza e modifiche

Vigente, applicabile ai percorsi attivati dall’anno formativo 2023/2024 (art. 8). Verifica: 2026-09-14 sul PDF ufficiale pubblicato da mim.gov.it. Il testo dispone la trasmissione agli organi di controllo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; il documento acquisito non riporta gli estremi della registrazione né della pubblicazione. Restano fuori dal wiki i tre allegati (modelli di diploma e supplemento Europass), non inclusi nel file PDF acquisito, e il provvedimento della Direzione generale con le indicazioni operative previsto dall’art. 4, c. 13.

Collegamenti

legge-99-2022 · di-713-2016-linee-guida-its · dlgs-13-2013 · legge-104-1992 · legge-170-2010 · certificazione-competenze · mim

Fonti

dm-88-2023-verifica-finale-its-academy