Identificazione

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 — Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni per la scuola stanno nella Sezione III del Titolo II, Disposizioni per l’istruzione (artt. 50-53). Testo usato: Normattiva, versione multivigente al 12 settembre 2026; per l’art. 50, oggi abrogato, è stato acquisito a parte il testo originario (raw/normativa/dl-5-2012-art-50-testo-originario.md).

Nota redazionale: nel wiki l’atto è tenuto sotto il numero del decreto-legge. La legge di conversione n. 35/2012 non ha pagina propria: citarla come «D.L. 5/2012, conv. L. 35/2012».

Gerarchia e collocazione

Atto avente forza di legge. Sul piano scolastico si colloca fra la stagione dei regolamenti di riordino del 2009-2010 e la legge-107-2015: anticipa, senza realizzarli, l’organico dell’autonomia e le reti territoriali, e consolida il ruolo di coordinamento dell’invalsi poi assorbito dal dpr-80-2013.

Ambito di applicazione

Amministrazioni pubbliche in generale (parte sulla semplificazione) e istituzioni scolastiche statali (artt. 50-53).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — riscrive i commi 8 e 9 dell’art. 2 della legge-241-1990 e vi inserisce i commi 9-bis - 9-quinquies: la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente; l’organo di governo individua il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia (in mancanza, il potere si considera attribuito al dirigente di più elevato livello); il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario; entro il 30 gennaio di ogni anno il responsabile comunica all’organo di governo i procedimenti conclusi fuori termine.
  • Art. 50 (Attuazione dell’autonomia) — abrogato dalla L. 107/2015. Nel testo originario prevedeva l’adozione, entro sessanta giorni dalla legge di conversione, di linee guida con decreto MIUR-MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per: a) potenziamento dell’autonomia, anche ridefinendo i trasferimenti di risorse alle scuole previo progetto sperimentale; b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia; c) costituzione, previa intesa in Conferenza unificata, di «reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie»; d) definizione di un organico di rete, anche per l’integrazione degli alunni con disabilità, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico; e) costituzione degli organici nei limiti dell’art. 64 del D.L. 112/2008, sulla base di fabbisogni stabili per almeno un triennio.
  • Art. 51 (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione) — attribuisce all’INVALSI, nelle more di un sistema organico e integrato di valutazione, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’art. 2, c. 4-undevicies del D.L. 225/2010, conv. L. 10/2011, oltre ai compiti dell’art. 17 del dlgs-213-2009 e dell’art. 1, c. 613 della legge-296-2006; c. 2: le istituzioni scolastiche partecipano come attività ordinaria d’istituto alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti di cui all’art. 1, c. 5 del D.L. 147/2007, conv. L. 176/2007.
  • Art. 52 — linee guida interministeriali, d’intesa con la Conferenza unificata, per coordinare a livello territoriale l’offerta di istituti tecnici, professionali e IeFP, favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali e promuovere percorsi in apprendistato; secondo decreto per il coordinamento nazionale dei percorsi ITS, la semplificazione degli organi delle fondazioni ITS e i quorum ponderati del consiglio di indirizzo. Il c. 2-bis prevede la revoca e redistribuzione delle risorse in caso di mancata o parziale attivazione dei percorsi programmati.
  • Art. 53 — Piano nazionale di edilizia scolastica approvato dal CIPE previa intesa in Conferenza unificata; interventi di messa in sicurezza e rigenerazione del patrimonio scolastico; norme tecniche-quadro per l’edilizia scolastica; c. 9: gli enti proprietari adottano entro 24 mesi misure di gestione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi energetici.

Adempimenti generati

  • accordi-di-rete — la formula dell’art. 50, c. 1, lett. c) è l’antecedente diretto delle reti di ambito e di scopo poi disciplinate dall’art. 1, cc. 70-72 della legge-107-2015.
  • adozione-provvedimenti — potere sostitutivo e termini del procedimento (art. 1).

Vigenza e modifiche

Decreto-legge convertito e tuttora in vigore, ma profondamente modificato. Per le parti qui rilevanti:

  • art. 50 abrogato dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 (art. 1, c. 199): la materia è oggi regolata dall’art. 1, cc. 5, 63-69 e 70-72 della L. 107/2015;
  • l’art. 51 è stato assorbito, sul piano organizzativo, dal dpr-80-2013, che disciplina il Sistema nazionale di valutazione e la Conferenza per il coordinamento funzionale;
  • la Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, c. 3 (materia estranea alla scuola).

Ultima verifica del testo: 2026-09-12 (Normattiva).

Collegamenti

legge-107-2015 · dpr-80-2013 · legge-241-1990 · dlgs-213-2009 · legge-296-2006 · di-713-2016-linee-guida-its · invalsi · organico-autonomia · autonomia-scolastica · direttiva-11-2014-snv

Fonti

dl-5-2012 · dl-5-2012-art-50-testo-originario