Identificazione
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, c. 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act). Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata il 12 settembre 2026.
Da non confondere con il dlgs-81-2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: stesso numero, anno diverso, materia del tutto diversa.
Gerarchia e collocazione
Decreto legislativo di riordino dei rapporti di lavoro. Per la scuola rileva il Capo V (artt. 41-47), sull’apprendistato, che collega il contratto di lavoro ai titoli del sistema di istruzione e formazione e istituisce il cosiddetto sistema duale. Si raccorda con il dlgs-13-2013 (certificazione delle competenze) e con il dlgs-226-2005 (IeFP).
Ambito di applicazione
Rapporti di lavoro privati; per le scuole rileva come istituzione formativa che stipula protocolli con i datori di lavoro e certifica le competenze degli apprendisti, non come datore di lavoro.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 41, c. 1 — l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
- Art. 41, c. 2 — tre tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Art. 41, c. 3 — le tipologie a) e c) «integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro», con riferimento al Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del dlgs-13-2013 e al Quadro europeo delle qualificazioni.
- Art. 42, c. 1 — il contratto è stipulato in forma scritta e contiene il piano formativo individuale, che nell’apprendistato di primo e terzo livello è predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.
- Art. 42, c. 3 — nell’apprendistato di primo livello, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestato dall’istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento.
- Art. 43, c. 2 — «Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25». La durata non può superare tre anni, o quattro per il diploma professionale quadriennale.
- Art. 43, c. 5 — possono essere stipulati contratti di apprendistato fino a quattro anni per i giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per acquisire il diploma e ulteriori competenze tecnico-professionali; fino a due anni per chi frequenta il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato.
- Art. 43, c. 6 — il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce contenuto e durata degli obblighi formativi; nell’IeFP la formazione esterna all’azienda non può superare il 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e il 50% per il terzo e il quarto.
- Art. 43, c. 7 — per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo; per quelle a suo carico è dovuta una retribuzione pari al 10% di quella spettante.
- Art. 44, c. 1 — apprendistato professionalizzante: soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (dal diciassettesimo anno per chi ha già una qualifica IeFP).
- Art. 45, c. 1 — apprendistato di alta formazione e ricerca, anche per i diplomi degli ITS: soggetti tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equivalente.
- Art. 46, cc. 2 e 4 — nell’apprendistato di primo e terzo livello la registrazione nel libretto formativo e la certificazione delle competenze acquisite spettano all’istituzione formativa di provenienza dello studente, secondo il d.lgs. 13/2013.
Adempimenti generati
Per le scuole secondarie di secondo grado e i CPIA coinvolti: sottoscrizione del protocollo con il datore di lavoro, predisposizione del piano formativo individuale, attestazione degli esiti formativi e certificazione delle competenze (certificazione-competenze). Il wiki non ha ancora una pagina adempimento dedicata all’apprendistato duale.
Vigenza e modifiche
Modificata: il testo consultato reca numerose note di aggiornamento (fra cui la riduzione a 23 anni del limite per gli sportivi professionisti disposta dalla legge 234/2021 e la riscrittura del c. 9 dell’art. 43). Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
dlgs-13-2013 · dlgs-226-2005 · legge-92-2012 · dlgs-61-2017 · pcto
Fonti
Testo integrale da Normattiva: raw/normativa/dlgs-81-2015.md (download 2026-09-12, testo multivigente). Non esiste ancora una pagina source/ dedicata.