Identificazione
Legge 28 giugno 2012, n. 92 — Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, nota come riforma Fornero. Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata l’11 settembre 2026.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria di riforma del mercato del lavoro. Per la scuola rileva l’art. 4, commi da 51 a 68, che fissa le definizioni e i principi dell’apprendimento permanente e del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, poi attuati con delega dal dlgs-13-2013. È la norma che ha portato nell’ordinamento italiano il lessico europeo dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Ambito di applicazione
Tutti i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Per le istituzioni scolastiche l’impatto passa dai CPIA (dpr-263-2012), dalle reti territoriali per l’apprendimento permanente e dalla certificazione delle competenze.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 4, c. 51 — «In linea con le indicazioni dell’Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale». Le politiche relative sono definite con intesa in Conferenza unificata.
- Art. 4, c. 52 — apprendimento formale: quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e nelle istituzioni AFAM, e si conclude con un titolo di studio, una qualifica o un diploma professionale (anche in apprendistato) o una certificazione riconosciuta.
- Art. 4, c. 53 — apprendimento non formale: caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, si realizza fuori dai sistemi del c. 52, in ogni organismo con scopi educativi e formativi (volontariato, servizio civile, privato sociale, imprese).
- Art. 4, c. 54 — apprendimento informale: si realizza, anche a prescindere da una scelta intenzionale, nelle situazioni di vita quotidiana, nel contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
- Art. 4, cc. 55-57 — reti territoriali dei servizi di istruzione, formazione e lavoro: sostegno ai percorsi individuali, riconoscimento dei crediti, orientamento lungo tutto il corso della vita; vi concorrono università, imprese, camere di commercio.
- Art. 4, cc. 58-61 — delega al Governo per individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e per i livelli essenziali delle prestazioni (delega esercitata con il dlgs-13-2013).
- Art. 4, cc. 64-67 — il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei; la certificazione è atto pubblico; le qualificazioni certificabili confluiscono nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
Adempimenti generati
Nessun adempimento diretto e datato per il DS: la legge opera come cornice di principio. Effetti operativi indiretti sul rilascio delle certificazioni delle competenze (certificazione-competenze) e sull’offerta dei CPIA.
Vigenza e modifiche
Modificata. La legge è stata più volte incisa (in particolare la parte su ammortizzatori sociali e contratti); i commi 51-68 dell’art. 4 risultano vigenti nel testo multivigente consultato, con la nota di aggiornamento (5) sul c. 51. La disciplina dei contratti di lavoro richiamata al c. 52 fa oggi riferimento al dlgs-81-2015, che ha sostituito il d.lgs. 167/2011 citato nel testo. Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
dlgs-13-2013 · dpr-263-2012 · dlgs-81-2015 · raccomandazione-ue-2017-eqf · certificazione-competenze
Fonti
legge-92-2012 — testo integrale da Normattiva in raw/normativa/legge-92-2012.md (download 2026-09-11, testo multivigente).