Identificazione
Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n. 163 — Esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado. Registrata dai competenti organi di controllo; pubblicata sul sito del MIM l’11 settembre 2026.
Base giuridica: art. 1, c. 7 del dlgs-226-2005, come novellato dall’art. 1, c. 3 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.
Gerarchia e collocazione
Atto amministrativo generale del Ministro: non è fonte del diritto primaria, ma disciplina in modo vincolante per le istituzioni scolastiche i passaggi fra percorsi e gli esami integrativi. Sostituisce di fatto la prassi che si reggeva sul dlgs-297-1994 e sulle circolari succedutesi in materia.
Ambito di applicazione
Tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, statali e paritarie, di secondaria di secondo grado. Non si applica ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti (art. 4, c. 2).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 1 — passaggi nel primo biennio senza esame. Possono chiedere l’inserimento in altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione: a) gli studenti iscritti al primo o al secondo anno, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, nella classe corrispondente a quella frequentata; b) gli studenti ammessi alla classe successiva allo scrutinio finale del primo anno, nella seconda classe di altro percorso; c) gli studenti non ammessi allo scrutinio finale del secondo anno, nella classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Resta fermo che l’iscrizione ai licei musicale e coreutico è subordinata al superamento delle relative prove di verifica.
- Art. 1, c. 2 — colloquio orientativo. L’inserimento avviene previo colloquio orientativo presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto a individuare le carenze formative, con riguardo alle discipline non presenti nel percorso di provenienza. La scuola ricevente adotta interventi didattici integrativi.
- Art. 2, c. 1 — chi sostiene gli esami integrativi. Gli studenti ammessi alla classe successiva a partire dal secondo anno e gli studenti non ammessi a partire dal terzo anno, per passare a una classe corrispondente di altro percorso.
- Art. 2, c. 2 — oggetto e soglia. Prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, sulle sole discipline o parti di discipline non coincidenti con il percorso di provenienza. Se il passaggio è allo stesso indirizzo con lingue straniere diverse, l’esame verte solo sulle lingue non coincidenti. Supera chi consegue almeno sei decimi in ciascuna disciplina.
- Art. 2, c. 3 — organizzazione (competenza diretta del DS). Gli esami si svolgono presso l’istituzione scolastica scelta per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale che deve terminare prima dell’inizio delle lezioni. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario e lo comunica ai candidati in tempi utili. La commissione è nominata e presieduta dal dirigente scolastico (o da un suo delegato) ed è composta da almeno tre docenti della classe cui il candidato aspira, in modo da rappresentare tutte le discipline d’esame.
- Art. 3 — percorsi quadriennali. Nel primo biennio il passaggio da quadriennale a quinquennale segue l’art. 1; il passaggio da quinquennale a quadriennale richiede valutazione positiva del consiglio di classe della scuola ricevente dopo il colloquio orientativo. Dal secondo anno in poi il passaggio da quadriennale a quinquennale avviene con esami integrativi, mentre non è consentito il passaggio da quinquennale a quadriennale (art. 3, c. 3, lett. b).
- Art. 4, c. 1 — studenti provenienti da scuole straniere. Se soggetti all’obbligo di istruzione si applica l’art. 45, c. 2 del dpr-394-1999; se non soggetti all’obbligo, sostengono gli esami integrativi sulle discipline non coincidenti. Restano salve le norme di maggior favore di Accordi e Intese bilaterali.
- Art. 5 — vigilanza. Gli Uffici scolastici regionali assicurano misure di vigilanza sul corretto svolgimento degli esami (art. 12, c. 5 del dlgs-62-2017).
- Art. 6 — efficacia. Le disposizioni si applicano dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del MIM, senza nuovi oneri.
Adempimenti generati
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Vigenza e modifiche
Vigente dalla pubblicazione sul sito del MIM (11 settembre 2026). Ultima verifica: 2026-09-11. Da monitorare: eventuali note applicative degli USR sulla sessione speciale.
Collegamenti
dlgs-226-2005 · dlgs-297-1994 · dlgs-62-2017 · dpr-394-1999 · dpr-122-2009 · circolare-2307-2026-filiera-tecnologico-professionale · formazione-classi