Identificazione
Legge 7 aprile 2017, n. 47 — Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, nota come legge Zampa. Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata l’11 settembre 2026.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria che modifica e integra il testo unico sull’immigrazione dlgs-286-1998 e la disciplina dell’accoglienza (d.lgs. 142/2015). Sul piano scolastico si salda con l’art. 38 del testo unico e con l’art. 45 del dpr-394-1999 sull’iscrizione dei minori stranieri.
Ambito di applicazione
Minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio dello Stato, titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 14 (Diritto alla salute e all’istruzione), c. 3 — dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle Regioni attivano le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, anche con progetti specifici che prevedano, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento di mediatori culturali, e con convenzioni per programmi di apprendistato. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri.
- Art. 14, c. 4 — i titoli conclusivi dei corsi di studio sono rilasciati ai MSNA con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione, anche se nel frattempo hanno compiuto la maggiore età: è la disposizione che consente di concludere il percorso e ottenere il diploma senza che il sopraggiunto compimento dei 18 anni interrompa la carriera scolastica.
- Art. 14, cc. 1-2 — iscrizione al Servizio sanitario nazionale, richiesta dall’esercente anche temporaneamente la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
- Art. 11 (Elenco dei tutori volontari) — presso ogni tribunale per i minorenni è istituito l’elenco dei tutori volontari, privati cittadini selezionati e formati dai garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un MSNA o di più minori (nel numero massimo di tre, salvo ragioni specifiche e rilevanti). Al tutore si applicano le norme del libro primo, titolo X, capo I del codice-civile.
Chi decide il percorso di istruzione. Il testo della legge non contiene una disposizione che attribuisca espressamente al tutore la scelta del percorso scolastico: la competenza discende dalla titolarità della tutela (art. 11 e norme del codice civile richiamate), in capo al tutore volontario nominato dal tribunale per i minorenni, che esercita le funzioni proprie della responsabilità genitoriale. Il responsabile della comunità di accoglienza non subentra in questa scelta. È utile saperlo perché nella prassi la scuola riceve l’iscrizione dalla struttura: il consenso e le scelte educative vanno però riferiti al tutore.
Adempimenti generati
vigilanza-obbligo-istruzione — attivazione delle misure per l’assolvimento dell’obbligo dal momento dell’inserimento in struttura; iscrizione anche in corso d’anno secondo l’art. 45 del d.P.R. 394/1999.
Vigenza e modifiche
Modificata: il testo multivigente reca integrazioni successive (ad es. all’art. 11 sul numero massimo di minori per tutore e sul monitoraggio dell’Autorità garante). Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
dlgs-286-1998 · dpr-394-1999 · legge-40-1998 · obbligo-istruzione · inclusione-scolastica
Fonti
legge-47-2017 — testo integrale da Normattiva in raw/normativa/legge-47-2017.md (download 2026-09-11, testo multivigente).