Identificazione

Legge 6 marzo 1998, n. 40 — Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nota come legge Turco-Napolitano. Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata l’11 settembre 2026.

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria assorbita nel testo unico: l’art. 47, c. 1 delega il Governo a emanare, entro 120 giorni, il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri. La delega è stata esercitata con il dlgs-286-1998, che riporta in calce a ciascun articolo la corrispondenza con la legge 40 (l’art. 38 del testo unico reca l’indicazione «Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36»). Nella pratica si cita il testo unico, non la legge 40.

Ambito di applicazione

Cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Per la scuola: minori stranieri comunque presenti e stranieri adulti regolarmente soggiornanti.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 36, c. 1 — «I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica». È il principio, poi trasfuso nell’art. 38 del testo unico, che rende irrilevante la regolarità del soggiorno ai fini dell’iscrizione.
  • Art. 36, c. 2 — effettività del diritto allo studio garantita anche mediante corsi e iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.
  • Art. 36, c. 3 — «La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza»; promuove iniziative di accoglienza, tutela della cultura e della lingua d’origine e attività interculturali comuni.
  • Art. 36, cc. 4-5 — programmazione territoriale integrata, convenzioni con associazioni di stranieri, rappresentanze diplomatiche e volontariato; corsi di alfabetizzazione e percorsi per il conseguimento dei titoli di studio da parte degli stranieri adulti.
  • Art. 36, c. 6 — rinvio al regolamento di attuazione (poi dpr-394-1999) per criteri di iscrizione e inserimento nelle classi, ripartizione degli alunni stranieri, sostegno linguistico, riconoscimento dei titoli e comunicazione con le famiglie anche tramite mediatori culturali.
  • Art. 47 — delega per il testo unico e per le disposizioni correttive.

Attenzione a un errore ricorrente: il passo sulla presenza «ormai strutturale e non più episodica» di bambini e adolescenti con radici culturali diverse, spesso attribuito a questa legge, non appartiene al testo normativo: è tratto dal documento Cultura, Scuola, Persona che accompagna le Indicazioni per il curricolo del 2007. La legge 40, all’art. 36, usa un lessico diverso ed è comunque confluita nel testo unico.

Adempimenti generati

Nessun adempimento diretto: gli obblighi operativi (iscrizione in qualunque periodo dell’anno, assegnazione alla classe, protocollo di accoglienza) discendono dall’art. 45 del dpr-394-1999.

Vigenza e modifiche

Modificata/assorbita. Il testo è ancora presente su Normattiva senza note di abrogazione espressa sui singoli articoli, ma il contenuto è stato riunito e coordinato nel testo unico d.lgs. 286/1998 ai sensi dell’art. 47 della stessa legge, e nel tempo largamente riscritto (legge 189/2002 e seguenti). Per l’applicazione si deve usare il testo unico. Ultima verifica: 2026-09-12.

Collegamenti

dlgs-286-1998 · dpr-394-1999 · legge-47-2017 · dpr-179-2011 · obbligo-istruzione

Fonti

legge-40-1998 — testo integrale da Normattiva in raw/normativa/legge-40-1998.md (download 2026-09-11, testo multivigente).