Cosa dice

Circolare ministeriale prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014, Trasmissione delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri: trasmette alle scuole le Linee guida del febbraio 2014, che aggiornano quelle del 2006. Il documento è il testo di riferimento, in sede amministrativa, dell’inserimento scolastico degli alunni con background migratorio.

Le sei situazioni che le Linee guida distinguono

La parte più citata del documento — e la ragione per cui compare nei quesiti concorsuali — è l’articolazione del campo, che supera la nozione unica di «alunno straniero». Le Linee guida distinguono:

  1. alunni con cittadinanza non italiana — anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana; la definizione «ha rilevanza dal punto di vista burocratico e procedurale», mentre sul piano didattico «è più rilevante operare ulteriori distinzioni»;
  2. alunni con ambiente familiare non italofono — i genitori possiedono in italiano «competenze limitate», con un «sentimento più o meno latente di “insicurezza linguistica”»; sono però spesso competenti nella lingua d’origine, competenza che «va tenuta in grande considerazione»;
  3. minori non accompagnati — privi di assistenza e rappresentanza di genitori o altri adulti legalmente responsabili; le pregresse esperienze di deprivazione rendono necessaria «l’adozione di strategie compensative personalizzate»;
  4. alunni figli di coppie miste — hanno cittadinanza italiana e un genitore scolarizzato in Italia; il bilinguismo che ne deriva «può risultare molto proficuo»;
  5. alunni arrivati per adozione internazionale — spesso «invisibili» nelle classi perché cittadini italiani cresciuti in ambiente italofono; per loro sono da prevedere «interventi specifici, che prevedano percorsi personalizzati»;
  6. alunni rom, sinti e caminanti (così il documento, con una sola «m») — tre gruppi distinti, in parte con cittadinanza italiana da generazioni, con un tasso di evasione e di frequenza irregolare ancora elevato.

L’elenco va saputo nell’ordine e nei termini del documento: i quesiti giocano sulla sostituzione di «personalizzati» con «individualizzati» e sull’amputazione dell’elenco alla sola prima voce.

Accoglienza e iscrizione

  • Iscrizione in corso d’anno. Per i minori con cittadinanza non italiana, in base all’art. 45 del dpr-394-1999, «le procedure di iscrizione possono intervenire in corso d’anno, al momento in cui l’alunno arriva in Italia»; per chi è già nel sistema scolastico italiano valgono i termini ordinari delle circolari sulle iscrizioni.
  • Irregolarità del soggiorno. «La posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione»: la scuola iscrive comunque il minore, compila la domanda in sua vece quando manca il codice fiscale, e non vi è obbligo per gli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare. L’iscrizione non costituisce titolo per la regolarizzazione né del minore né dei genitori.
  • Classe di assegnazione. «Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l’iscrizione ad una classe diversa»; in quel caso l’assegnazione è «al più» alla classe immediatamente inferiore o superiore. La competenza è del collegio-docenti.
  • Minori non accompagnati. Se la scuola ne riscontra uno, «deve darne immediata segnalazione all’autorità pubblica competente» per accoglienza e affido o rimpatrio assistito (art. 32 del dlgs-286-1998).
  • Documenti. L’autocertificazione si estende ai cittadini stranieri; in attesa del permesso di soggiorno il dirigente accetta la ricevuta della questura; la mancanza di vaccinazioni «non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza», ferma la comunicazione alla ASL. Per la documentazione scolastica estera, in mancanza di certificazioni il dirigente «può prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana».
  • Il limite del 30%. Le Linee guida richiamano la C.M. 2/2010: il numero di alunni con cittadinanza non italiana in ciascuna classe «non possa superare, di norma, il 30% del totale degli iscritti». Il limite può essere innalzato con determinazione del direttore generale dell’USR quando gli alunni abbiano già adeguate competenze linguistiche (nati in Italia o scolarizzati qui), e ridotto con motivato provvedimento dello stesso direttore in presenza di inadeguata padronanza della lingua o di particolari livelli di complessità.

Valutazione ed esami

  • La valutazione tiene conto «della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite», senza abbassare gli obiettivi ma adattando strumenti e modalità.
  • Sul piano didattico personalizzato: gli alunni con cittadinanza non italiana «necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua» e «solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato» (il rinvio è alla nota-2563-2013-bes del 22 novembre 2013), soprattutto per i neo-arrivati ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina. La non italofonia, da sola, non è un bisogno educativo speciale permanente.
  • Agli esami: «la normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato». Al termine del primo ciclo, in caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine.

Valore giuridico

Non è fonte del diritto. È una circolare che trasmette un documento di indirizzo: ricostruisce e interpreta un quadro normativo che sta altrove — art. 38 del dlgs-286-1998, art. 45 del dpr-394-1999, direttiva-27-12-2012-bes e cm-8-2013-bes, C.M. 2/2010 — e non può aggiungervi obblighi. Dove le Linee guida indicano prassi («è opportuno», «è importante che»), restano raccomandazioni; dove riportano una regola (il limite del 30%, la classe corrispondente all’età anagrafica, il divieto di differenziare le prove d’esame), la regola vale per la fonte che la pone, non per la circolare che la cita.

Cosa comporta per la scuola

  • Protocollo di accoglienza e procedure di iscrizione in corso d’anno, con criteri deliberati dal Collegio dei docenti per l’eventuale assegnazione a classe diversa dall’età anagrafica.
  • Gestione concordata dei flussi di iscrizione con USR ed enti locali per il rispetto, di norma, del limite del 30%.
  • Scelte di valutazione motivate e documentate, con ricorso al PDP solo nei casi eccezionali indicati.
  • Segnalazione immediata all’autorità competente dei minori non accompagnati.

Collegamenti

dlgs-286-1998 · dpr-394-1999 · legge-40-1998 · direttiva-27-12-2012-bes · cm-8-2013-bes · nota-2563-2013-bes · inclusione-scolastica · collegio-docenti

Fonti

cm-4233-2014-linee-guida-alunni-stranieri

Il file in raw/circolari/ contiene le sole Linee guida, scaricate dal portale ministeriale: la nota di trasmissione non è in quel PDF, e i suoi estremi (numero 4233, oggetto, data 19 febbraio 2014) risultano dall’indice di febbraio 2014 dell’archivio istruzione.it, il cui allegato non è più servito. Il PDF ministeriale è una scansione priva di livello testo: il testo in raw/ è una trascrizione OCR e contiene errori di riconoscimento (fra questi, «DPR n. 349/1999» in luogo del D.P.R. 394/1999 nel passaggio sull’iscrizione in corso d’anno). Le citazioni di questa pagina sono state lette sul testo riconosciuto e corrette solo dove l’errore è evidente e l’atto citato è identificabile con certezza.