Identificazione

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 — Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata il 12 settembre 2026.

Gerarchia e collocazione

Regolamento governativo di attuazione dell’art. 4-bis del dlgs-286-1998. Non è una norma scolastica, ma coinvolge direttamente le istituzioni scolastiche: i CPIA (dpr-263-2012) e gli uffici scolastici regionali (usr) collaborano con lo sportello unico per l’immigrazione, e l’accordo impone allo straniero l’obbligo di garantire l’istruzione dei figli minori.

Ambito di applicazione

Art. 1, c. 2 — si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo l’entrata in vigore del regolamento e chiede un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 2, c. 1 — l’accordo, articolato per crediti, è stipulato contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno presso lo sportello unico o la questura; per lo Stato lo stipula il prefetto o un suo delegato.
  • Art. 2, c. 3 — alla sottoscrizione sono assegnati sedici crediti, corrispondenti al livello A1 di italiano parlato e a un livello sufficiente di cultura civica.
  • Art. 2, c. 4 — con l’accordo lo straniero si impegna a raggiungere il livello A2 di italiano parlato, ad acquisire una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell’organizzazione delle istituzioni pubbliche e della vita civile (sanità, scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali) e, alla lettera d), a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
  • Art. 2, c. 7 — l’accordo dura due anni, prorogabile di un altro anno.
  • Art. 3, c. 1 — lo straniero partecipa gratuitamente, entro tre mesi dalla stipula, a una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, di durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore.
  • Art. 3, c. 2 — i contenuti della sessione sono definiti d’intesa con il Ministero dell’istruzione; comprendono anche l’informazione sui doveri dei genitori verso i figli, con riferimento espresso all’obbligo di istruzione.
  • Art. 3, c. 3 — la mancata partecipazione comporta la perdita di quindici dei sedici crediti iniziali.
  • Art. 6, c. 1 — un mese prima della scadenza del biennio lo sportello unico avvia la verifica e chiede la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori (o la prova di essersi adoperato per garantirlo): è il documento che le famiglie possono chiedere alla scuola.
  • Art. 6, c. 4 — l’inadempimento dell’obbligo di istruzione dei figli, salva la prova di essersi adoperato, determina la perdita integrale dei crediti e la risoluzione dell’accordo.
  • Art. 6, c. 5 — soglia di adempimento fissata in trenta crediti, con livello A2 di italiano; altrimenti proroga di un anno o risoluzione.
  • Art. 10 (Collaborazione interistituzionale) — il prefetto promuove accordi ex art. 15 della legge-241-1990 fra sportello unico, ufficio scolastico regionale, CPIA e altre istituzioni scolastiche statali, per l’organizzazione delle sessioni di formazione civica e dei test linguistici.

La citazione ricorrente nei quesiti

Alcuni quesiti chiedono la durata complessiva delle unità di apprendimento previste dalle «Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione di cui all’art. 3 del d.P.R. 179/2011», adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015. Quel dato non sta nel regolamento, che si limita a fissare la durata della sessione fra cinque e dieci ore (art. 3, c. 1): sta nelle linee guida del d.i. 12 marzo 2015, atto non ancora acquisito in raw/. Finché non è acquisito, il wiki non riporta quel numero.

Adempimenti generati

Rilascio, su richiesta della famiglia, della certificazione di frequenza/adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori (vigilanza-obbligo-istruzione); collaborazione dei CPIA alle sessioni di formazione civica e ai test linguistici.

Vigenza e modifiche

Vigente; il testo consultato non reca note di abrogazione. Ultima verifica: 2026-09-12.

Collegamenti

dlgs-286-1998 · dpr-394-1999 · dpr-263-2012 · usr · obbligo-istruzione

Fonti

Testo integrale da Normattiva: raw/normativa/dpr-179-2011.md (download 2026-09-12, testo multivigente). Non esiste ancora una pagina source/ dedicata.